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Circolare n. 1-24

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.

5 gennaio 2024

Desideriamo informarvi che è stata pubblicata, sul Supplemento ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 - Serie generale, la Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026".

Si segnalano di seguito i punti oggetto della Manovra di maggiore interesse per i datori di lavoro:
a) Conferma del taglio del cuneo fiscale – Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (art. 1, comma 15);
b) Detassazione dei Fringe Benefits (art. 1, commi 16 e 17)
c) Conferma Detassazione premi produttività - Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai lavoratori dipendenti (art. 1, comma 18);
d) Trattamento integrativo speciale per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere (art. 1, commi 21-25);
e) Compensazione telematica dei crediti INPS e INAIL (art. 1, commi 95-97);
f) Proroga c.d. “Bonus Maroni” (art. 1, comma 140);
g) Bonus Nido (art. 1, commi 177 e 178);
h) Congedi parentali (art. 1, comma 179);
i) Decontribuzione delle lavoratrici con figli (art. 1, commi 180-182);
l) Incentivi all’assunzione di donne vittime di violenza (art. 1, commi 191-193);
m) Proroga permessi di soggiorno beneficiari di protezione temporanea provenienti dall’Ucraina (art. 1, commi 395 e 396).

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a) Conferma del taglio del cuneo fiscale – Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (art. 1, comma 15)

La norma conferma, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, un esonero sulla quota di contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per gli anni 2022 e 2023.
Per l’anno 2024, tale esonero è pari:
- al 6%, se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro (RAL 35.000 €);
- al 7%, se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro (RAL 25.000).
In entrambi i casi, la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per 13 mensilità e i limiti di importo mensile sono considerati al netto del rateo di tredicesima.
Pertanto, per il 2024, non è confermata l’applicabilità dell’esonero sulla tredicesima mensilità, che sarà sottoposta ad imposizione ordinaria.

b) Detassazione dei Fringe Benefits (art. 1, commi 16 e 17)

Per il solo periodo di imposta 2024, il limite di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore (fringe benefits) – ordinariamente fissato in 258,23 euro – è elevato a:
- 2.000 euro, per lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico;
- 1.000 euro, per gli altri lavoratori dipendenti.
Rientrano nel regime di esenzione anche le somme erogate o rimborsate al lavoratore dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale nonché, a partire dal 2024, delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Le esenzioni si estendono alla base imponibile della contribuzione previdenziale.

c) Conferma detassazione premi produttività - Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai lavoratori dipendenti (art. 1, comma 18)

Confermata, relativamente ai premi e alle somme erogati nell’anno 2024, la riduzione al 5% (in luogo del 10%), dell’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile alle somme erogate nel 2023 sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa.
📌Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 1, comma 182 della L. n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016), i premi di risultato di ammontare variabile, erogati in esecuzione dei contratti collettivi aziendali e territoriali, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell' IRPEF, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi (4.000 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nella organizzazione del lavoro). Tali disposizioni trovano applicazione nel settore privato ai soli titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 €.

d) Trattamento integrativo speciale per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere (art. 1 commi 21-25)

Per il primo semestre 2024 (01 gennaio – 30 giugno 2024) è riconosciuta, a favore dei lavoratori privati degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo (inclusi gli stabilimenti termali) con un reddito fino a 40.000 euro, una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.
Tale trattamento integrativo speciale è riconosciuto su richiesta del lavoratore.

e) Compensazione telematica dei crediti INPS e INAIL (art. 1 commi 95-97)

A decorrere dal 1° luglio 2024, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL potranno essere compensati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della stessa.

f) Proroga Bonus Maroni (art. 1 comma 140)

Confermata anche per il 2024 la possibilità di richiedere l’esonero dal versamento della quota contributiva a proprio carico – per averla così accreditata in busta paga – per i lavoratori che, pur avendo maturato il requisito per accedere a Quota 103 nell’anno 2024, decidano di posticipare l’uscita dal mondo del lavoro.

g) Bonus Nido (art. 1, commi 177 e 178)
Viene aumentato il bonus per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per forme di supporto domiciliare per i bambini aventi meno di 3 anni di età e affetti da gravi patologie croniche.
L’incremento, pari a 2.100 euro, interessa i figli nati dopo il 1° gennaio 2024 in nuclei familiari in cui sia presente almeno un altro figlio, di età inferiore a 10 anni e con ISEE non superiore a 40.000 euro, con una conseguente misura complessiva del Bonus, per entrambi i figli, pari a 3.600 euro annui.
Per i nuclei familiari non rientranti nell’ambito di applicazione dell’incremento, continuano ad applicarsi gli importi ordinari.

h) Congedi parentali (art. 1 comma 179)

Per i congedi parentali, all’attuale previsione di una indennità pari all’80% della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino, viene aggiunta la previsione di un’indennità pari al 60% per un mese ulteriore al primo, in luogo dell’attuale 30%.
Solo per l’anno 2024, la misura dell’indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è elevata all’80% della retribuzione, in luogo del 60% ordinario.
La disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano dopo il 31 dicembre 2023 il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità.

i) Decontribuzione delle lavoratrici con figli (art. 1 commi 180-182)

Per i periodi di paga dal 01° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 è riconosciuto un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile.
Per l’anno 2024, in via sperimentale, l’esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

l) Incentivi all’assunzione di donne vittime di violenza (art. 1 commi 191-193)

Riconosciuto uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privato che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà.
L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi all’INAIL, spetta nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui e per la durata di:
- 24 mesi, se l’assunzione è a tempo indeterminato;
- 12 mesi, se è a termine, anche in somministrazione;
- 18 mesi, se il contratto è trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato.

m) Proroga permessi di soggiorno beneficiari di protezione temporanea provenienti dall’Ucraina (art. 1, commi 395 e 396)

Prorogati sino al 31 dicembre 2024 i permessi di soggiorno rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea provenienti dall’Ucraina.
Inoltre, viene previsto che detti permessi di soggiorno possono essere convertiti, a richiesta dell’interessato, in permessi di soggiorno per lavoro, per l’attività effettivamente svolta.

Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.

AMARELLI & PARTNERS

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