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Circolare n. 10-25

BONUS GIOVANI - Novità operative dal 16 maggio 2025

15 maggio 2025

Con la pubblicazione della Circolare INPS n. 90 del 12/05/2025, l’Istituto ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione del c.d. “Bonus Giovani”, introdotto dal Decreto Coesione (art. 22, D.L. n. 60/2024 e s.m.i.), a seguito dell’emanazione del relativo decreto attuativo da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La misura si articola in due tipologie di esonero:
1. incentivo generalizzato (art. 22, comma 1);
2. incentivo per assunzioni/trasformazioni nella Zona Economica Speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno, ossia nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (art. 22, comma 3).
Gli esoneri sono riconosciuti a tutti i datori di lavoro privati, inclusi quelli del settore agricolo, indipendentemente dalla loro natura imprenditoriale.
I benefici si applicano alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni di contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato. La norma prevede che siano integrati, alla data di assunzione/trasformazione incentivata, due requisiti:
1. non aver compiuto 35 anni di età (età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni);
2. non essere mai stati occupati a tempo indeterminato nel corso dell’intera vita lavorativa, né con il medesimo né con altro datore di lavoro. Periodi precedenti di apprendistato, lavoro intermittente a tempo indeterminato o lavoro domestico a tempo indeterminato non precludono l'accesso all'incentivo.
Restano esclusi dall’applicazione della misura i lavoratori inquadrati con qualifica dirigenziale, i contratti di lavoro intermittente, anche se a tempo indeterminato, nonché i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.

Periodi di applicazione
Rispetto ai peridi di applicazione dell'Incentivo occorre precisare che:
1. l’incentivo generalizzato (comma 1) riguarda le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025; le domande possono quindi essere presentate anche per rapporti già in essere.
2. l’Incentivo ZES Mezzogiorno (comma 3) riguarda invece solo le assunzioni/trasformazioni effettuate dalla data di autorizzazione rilasciata dall’INPS (le cui domande possono essere presentate e partire dal 16 maggio 2025) al 31 dicembre 2025.
⚠️ Infatti, per questo sgravio, è necessario che la domanda sia preventiva rispetto all’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato.

La durata del beneficio è per un periodo massimo di 24 mesi a partire dalla data dell'evento incentivato. Il periodo di fruizione può essere sospeso solo in caso di assenza obbligatoria per maternità.
L'esonero è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro.
Il limite massimo di importo, da riproporzionare in caso di rapporti part-time, è:
1. per l’Incentivo generalizzato (comma 1) pari a 500 € su base mensile per ciascun lavoratore;
2. per l’Incentivo ZES Mezzogiorno (comma 3) pari a 650 € su base mensile per ciascun lavoratore, a condizione che la sede di lavoro effettiva permanga nelle regioni del Mezzogiorno. In caso di trasferimento del lavoratore fuori da tali regioni, il massimale si riduce a 500 € dal mese successivo al trasferimento.

Condizioni di spettanza
Il diritto alla fruizione degli esoneri è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione (articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015), tra cui:
• regolarità contributiva (DURC);
• assenza di violazioni in materia di lavoro, salute e sicurezza;
• rispetto di accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali.

Condizioni specifiche
Per poter accedere alla misura, il datore di lavoro non deve aver proceduto, nei 6 mesi precedenti all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva.
Inoltre, il datore di lavoro non deve procedere, nei 6 mesi successivi all’assunzione agevolata, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, a pena di revoca dell'esonero e conseguente recupero del beneficio già fruito. Sono escluse le fattispecie di licenziamento per inidoneità assoluta o superamento del periodo di comporto.
In materia di portabilità dell’esonero, la Circolare chiarisce che qualora un lavoratore per il quale l'esonero è stato parzialmente fruito, venga riassunto, il nuovo datore di lavoro può fruire del beneficio per il periodo residuo. Tale possibilità è ammessa solo se la nuova assunzione avviene entro il 31 dicembre 2025.


Regime di Aiuto di Stato
La Circolare precisa che solo l'incentivo per assunzioni/trasformazioni nella Zona Economica Speciale (ZES), essendo territorialmente selettivo, costituisce un aiuto di Stato e, pertanto, richiede l'autorizzazione della Commissione Europea (ottenuta il 31 gennaio 2025).
Risulta necessario, quindi, integrare i seguenti ulteriori requisiti:
• l'ammontare dell'agevolazione non può superare il 50% dei costi salariali del lavoratore assunto (retribuzione lorda + contributi obbligatori);
• sono escluse le imprese considerate in "difficoltà" secondo la normativa europea;
• sono escluse le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero (c.d. “clausola Deggendorf”);
• è richiesto un incremento occupazionale netto in termini di Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.) nei dodici mesi successivi all'assunzione agevolata. L'incremento si valuta confrontando l'ULA media dei 12 mesi successivi con quella dei 12 mesi precedenti l'assunzione. In caso di mancato incremento netto (salvo specifiche eccezioni), l'incentivo non è riconosciuto e le somme fruite devono essere restituite. L'incremento si valuta sull'intera organizzazione del datore di lavoro ("impresa unica") e, per la somministrazione, in capo all'utilizzatore.

Procedura di ammissione
Per accedere agli esoneri, i datori di lavoro devono inviare una domanda di ammissione all'INPS esclusivamente tramite un modulo di istanza on-line disponibile sul sito INPS (sezione "Portale delle Agevolazioni - Incentivi Decreto Coesione – Articolo 22- Giovani"), a partire dal 16 maggio 2025.
❗Al raggiungimento dei limiti di spesa, l’INPS non procederà all’accoglimento di ulteriori domande.
L’istanza deve contenere:
1. i dati identificativi del lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato;
2. la tipologia di contratto di lavoro (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l’eventuale percentuale oraria di lavoro;
3. l’importo della retribuzione mensile media che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contribuiva datoriale riferita al rapporto di lavoro;
4. l’indicazione della Regione e della provincia di esecuzione effettiva della prestazione lavorativa (sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo).
Come anticipato in precedenza, per l'incentivo generalizzato (comma 1), la domanda può essere presentata sia per assunzioni/trasformazioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati. Mentre per l'incentivo ZES Mezzogiorno (comma 3), l’istanza deve essere presentata esclusivamente prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro.
Per i rapporti non ancora instaurati, in caso di accoglimento dell’istanza, l'INPS ne dà comunicazione ed invita il datore di lavoro a procedere all'assunzione entro il termine perentorio di 10 giorni, a pena di decadenza dal beneficio.
Per ulteriori dettagli, si rinvia al contenuto della Circolare n. 90 del 12 maggio 2025.

Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.

AMARELLI & PARTNERS

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