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Circolare n. 11-25

ESONERO DONNE - Novità operative dal 16 maggio 2025

15 maggio 2025

Con la circolare 91 del 12 maggio 2025, pubblicata insieme alla circolare 90 relativa al bonus giovani, l’INPS ha illustrato il quadro normativo del Bonus Donne introdotto dall'art. 23 del D.L. 60/2024 (Decreto Coesione), fornendo chiarimenti interpretativi e indicazioni operative per la corretta applicazione.
Si tratta di un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati nel limite massimo mensile di importo pari a 650€ ed è riconosciuto per un periodo massimo che varia, come specificato di seguito.
L'esonero spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro il 31 dicembre 2025, di donne di qualsiasi età che, alla data dell'assunzione, rientrino alternativamente in una delle seguenti categorie:
• donne molto svantaggiate ovunque residenti prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. A tal fine, si considera un'attività di lavoro subordinato inferiore a 6 mesi o un'attività autonoma/parasubordinata con reddito annuo inferiore ai limiti esenti da imposizione;
• donne residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna) prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Non sono previsti vincoli temporali sulla permanenza della residenza mentre il luogo di lavoro può essere anche al di fuori della ZES.
• donne impiegate in settori o professioni con accentuata disparità occupazionale di genere individuate annualmente con decreto ministeriale, come previsto dalla normativa europea (Regolamento UE n. 651/2014).
L’incentivo include anche le assunzioni a tempo indeterminato a tempo parziale, con massimale ridotto proporzionalmente, e le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. Non possono essere oggetto di tale incentivo invece i contratti di lavoro domestico, i rapporti di apprendistato, i contratti di lavoro intermittente, e le prestazioni di lavoro occasionale.
La durata dell'esonero contributivo varia a seconda della categoria della lavoratrice:
• per le donne prive di impiego da almeno 24 mesi ovunque residenti, l'esonero ha una durata massima di 24 mesi dalla data di assunzione e si applica alle assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025;
• per le donne residenti nella ZES unica e prive di impiego da almeno 6 mesi l'esonero ha una durata di 24 mesi dalla data di assunzione ma si applica alle assunzioni effettuate a decorrere dalla data di autorizzazione della domanda da parte dell’INPS (dal 16 maggio 2025) fino al 31 dicembre 2025. L’istanza all’Inps deve dunque essere preventiva rispetto all’assunzione.
• per le donne impiegate in settori/professioni con disparità di genere l'esonero spetta per 12 mesi dalla data di assunzione e riguarda le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.
L’INPS ha precisato che, il periodo di fruizione può essere sospeso in caso di assenza obbligatoria per maternità, con conseguente differimento del godimento del beneficio.
L’accesso agli esoneri contributivi è subordinato al rispetto di una serie di requisiti generali e specifici. Oltre ai requisiti generali (art. 1, c. 1175, L. 296/2006 e art. 31 D. Lgs. 150/2015), la spettanza dell’incentivo in trattazione è subordinata:
• alla realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione calcolato in ULA; l’INPS precisa che occorre verificare l’effettiva forza lavoro nei 12 mesi successivi all’assunzione ed il calcolo deve essere effettuato e mantenuto per ogni mese;
• al rispetto delle normative europee in materia di aiuti di Stato (regolamento (UE) n. 651/2014) tra cui:
o il rispetto del limite del 50% dei costi salariali (retribuzione lorda + contributi obbligatori);
o Il datore di lavoro non deve essere un'impresa in difficoltà e non deve rientrare tra coloro che hanno ricevuto e non rimborsato aiuti individuali definiti illegali o incompatibili dalla Commissione europea (c.d. “Clausola Deggendorf").
È importante precisare che, solo per l’assunzione di donne prive di impiego da almeno 6 mesi e residenti nella ZES unica per il Mezzogiorno, i datori di lavoro devono rispettare anche le seguenti condizioni:
• non devono avere proceduto, nei 6 mesi precedenti all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, nella medesima unità operativa o produttiva;
• non devono procedere, nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero in oggetto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo.
Il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS una domanda di ammissione utilizzando esclusivamente il modulo di istanza online che sarà disponibile sul sito INPS, nella sezione "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione – Articolo 23 - Donne" a partire dal 16 maggio 2025.
❗Al raggiungimento dei limiti di spesa, l’INPS non procederà all’accoglimento di ulteriori domande.
Nel modulo di istanza devono essere indicate le seguenti informazioni:
• dati identificativi dell’impresa;
• dati identificativi della lavoratrice nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione a tempo indeterminato, ivi inclusa la residenza;
• tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l’eventuale percentuale oraria di lavoro;
• retribuzione media mensile che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contribuiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
• dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento alla singola lavoratrice.

Come anticipato in precedenza per le assunzioni di donne prive di impiego da 24 mesi o in settori/professioni con disparità di genere, la domanda può essere inoltrata sia per rapporti già in corso che per rapporti non ancora instaurati mentre per le assunzioni di donne residenti nella ZES unica (da 6 mesi senza impiego), la domanda deve essere presentata prima dell'assunzione.
Per i rapporti non ancora instaurati, in caso di accoglimento dell’istanza, l'INPS ne dà comunicazione ed invita il datore di lavoro a procedere all'assunzione entro il termine perentorio di 10 giorni, a pena di decadenza dal beneficio.
Per ulteriori dettagli, si rinvia al contenuto della Circolare n. 91 del 12 maggio 2025.

Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.

AMARELLI & PARTNERS

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