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Circolare n. 17-25

Congedi parentali - Nuova autocertificazione e applicativo Inps

28 agosto 2025

Come anticipato nella nostra circolare n. 12 del 28 maggio scorso la Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di Bilancio) all’art. 1 commi 217-218 ha reso strutturale l’elevazione dal 60% al 80% della retribuzione spettante durante il congedo parentale per un ulteriore mese, e ha introdotto l’elevazione dal 30% al 80% della retribuzione spettante durante il congedo parentale per un ulteriore mese,
modificando il Testo Unico sulla maternità e paternità. Tali indennità maggiorate trovano applicazione a condizione che i mesi di congedo siano fruiti entro il 6° anno di vita del figlio.

La previsione normativa interessa esclusivamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 (per il secondo mese maggiorato) e al 31 dicembre 2024 (per il secondo e il terzo mese maggiorato). Sono quindi esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo obbligatorio di maternità o di paternità al 31 dicembre 2023.
Ricordiamo che l’Inps ha fornito le indicazioni operative con la Circolare n. 95 del 26 maggio 2025.
Al fine di gestire correttamente gli eventi è stata predisposta una dichiarazione, allegata alla presente circolare, la cui compilazione è a cura e responsabilità del lavoratore dipendente.
Nuova funzionalità Inps "Consulta contatori congedo parentale"
Cogliamo l’occasione per informare inoltre che l'Inps, con il Messaggio n. 2078 del 30 giugno 2025 ha resto noto di aver integrato il servizio "Domande di maternità e paternità" con la nuova funzione "Consulta contatori congedo parentale". Questo strumento permette ai genitori che hanno avuto figli (biologici, adottati o in affidamento) negli ultimi 12 anni di visualizzare le proprie richieste di congedo parentale.
Questo nuovo servizio ha lo scopo di supportare i genitori nel calcolo dei periodi di congedo parentale per i quali è stata presentata domanda all'Inps. La possibilità di vedere in dettaglio i periodi richiesti (espressi in mesi, giorni ed eventuali ore) consente ai genitori di pianificare con maggiore consapevolezza l'utilizzo del congedo ancora disponibile.
La nuova funzionalità è disponibile all'interno del servizio online "Domande di maternità e paternità".
Accedendo a questa sezione, ogni genitore può visualizzare, per ogni figlio nato o adottato/affidato negli ultimi 12 anni, le seguenti informazioni relative alle proprie richieste di congedo parentale:
 Il totale del congedo parentale richiesto.
 Il totale del congedo parentale che è stato accolto con indennità.
 Il totale del congedo parentale che è stato accolto senza indennità.
È possibile visualizzare i dettagli dei periodi richiesti, che sono suddivisi in "periodi definiti" (accolti o respinti) e "periodi in lavorazione", cliccando sul pulsante "Dettaglio periodi".
Il totale visualizzato dal contatore (con o senza indennità) include solamente i periodi di congedo parentale che sono stati "accolti" e non quelli "in lavorazione".
Il servizio non mostra alcun risultato per i figli che hanno superato i 12 anni o per i minori adottati/affidati per i quali sono trascorsi più di 12 anni dall'ingresso in famiglia, in quanto non sussiste più il diritto al congedo parentale.
Ricordiamo che la pianificazione del congedo tra i due genitori è fondamentale. Il limite complessivo, infatti, di coppia è di 10 mesi, che può essere esteso a 11 mesi. Questo limite è inferiore alla somma dei limiti individuali (6 mesi per la madre e 6/7 mesi per il padre, per un totale di 12/13 mesi). Il raggiungimento del limite individuale da parte di un genitore impedisce all'altro di raggiungere il proprio limite massimo.
Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.

AMARELLI & PARTNERS


AUTOCERTIFICAZIONE CONGEDO PARENTALE


Spett.le_______________________

Io sottoscritto/a ___________________________, avendo presentato domanda di congedo parentale per il figlio/a ___________________________ C.F. ______________________, nato/a __________ il ____________ per il periodo dal ________________ al ____________________

DICHIARO
ai sensi del DPR. 28 dicembre 2000, n.445

 Di aver terminato il congedo obbligatorio di maternità/paternità in data __________________
 Che nessuno dei 2 genitori ha usufruito alla data odierna di periodi di congedo parentale.
oppure
 Che complessivamente entrambi i genitori hanno usufruito alla data odierna di n. _____ giorni di congedo parentale con retribuzione al 30% di cui n._____ giorni sono stati fruiti dall’altro genitore.
 Di voler usufruire di n. ___ giorni di congedo parentale maggiorato, in quanto sono stati già fruiti n. ____ giorni dall’altro genitore , come indicato nella domanda di congedo presentata all’INPS.

Mi impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella presente.

Luogo e data _____________________ Firma __________________________
1 Note:
Un mese indennizzabile al 80%, se:
 il congedo obbligatorio di maternità o paternità è terminato dopo il 31/12/2022;
 oppure se il figlio è nato o adottato, affidato/collocato a partire dal 01/01/2023, purché sussista un rapporto di lavoro al momento della fruizione;
Un 2° ulteriore mese indennizzabile al 80%, se:
 il congedo obbligatorio di maternità o paternità è terminato dopo il 31/12/2023;
 oppure se il figlio è nato o adottato, affidato/collocato a partire dal 01/01/2024, purché sussista un rapporto di lavoro al momento della fruizione;
Un 3° ulteriore mese indennizzabile al 80% se:
 il congedo obbligatorio di maternità o paternità è terminato dopo il 31/12/2024;
 oppure se il figlio è nato o adottato, affidato/collocato a partire dal 01/01/2025, purché sussista un rapporto di lavoro al momento della fruizione.

Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.

AMARELLI & PARTNERS

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