Circolare n. 18-24
Decreto Coesione (D.L. 60/2024)
13 maggio 2024
Desideriamo informarvi che è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2024, il decreto Coesione (D.L. n. 60/2024), recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”.
Vediamo, di seguito, alcune delle previsioni di maggiore interesse per i datori di lavoro, in vigore dal 8 maggio 2024.
a) Bonus Giovani (art. 22);
b) Bonus Donne (art. 23);
c) Bonus ZES (Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno) (art. 24).
Bonus Giovani (art. 22)
L’art. 22 riconosce ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale under 35 (mai occupato a tempo indeterminato) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (con esclusione dei premi e contributi INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore. L’esonero trova applicazione anche nel caso di trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato.
Nel caso di assunzioni presso una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l’esonero è riconosciuto per un massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato, mentre spetta in caso di precedente assunzione con apprendistato non proseguito in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Bonus Donne (art. 23)
La misura si sostanzia in un esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato, nel limite massimo di 650 euro su base mensile (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per ciascuna dipendente donna, assunta a tempo indeterminato dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, che rientri nelle seguenti categorie:
• donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno;
• donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
Si segnala che, per poter accedere all’esonero, l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.
Bonus ZES (Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno) (art. 24)
L’art. 24 del Decreto, infine, prevede l’esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato nel limite massimo di 650 euro su base mensile (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per ciascun dipendente assunto quale lavoratore subordinato non dirigente, a tempo indeterminato, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025.
L’agevolazione è garantita esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione del lavoratore per il quale è richiesto l’esonero.
Inoltre, il dipendente deve:
• aver compiuto 35 anni di età;
• essere disoccupato da almeno 24 mesi;
• essere assunto presso una sede o un’unità produttiva ubicata nella ZES.
⚠️ Tutti gli esoneri in trattazione:
• hanno natura temporanea e non strutturale;
• sono subordinati alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione Europea;
• sono altresì subordinati al possesso del DURC;
• non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni previste dall’ordinamento;
• sono unicamente compatibili con la deduzione del costo ai fini IRES/IRPEF prevista per l’anno 2025 dall’art. 4 del D.lgs. 216/2023;
• non sono applicabili nel caso in cui, nei 6 mesi antecedenti l’assunzione agevolata, il datore di lavoro abbia proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, presso la medesima unità produttiva;
• sono revocati se, nei 6 mesi successivi all’assunzione agevolata, il datore di lavoro procede al licenziamento per giustificato motivo oggettivo dello stesso lavoratore o di altro dipendente con la stessa qualifica presso la medesima unità produttiva.
📌 Seguiranno….
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