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Circolare n. 18-25

Lavoratori con gravi patologie - Nuove tutele in arrivo

1 settembre 2025

Con la presente circolare desideriamo informarvi in merito alle importanti novità contenute nella Legge 18 luglio 2025, n. 106, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2025.
Questa norma, entrata in vigore dal 9 agosto 2025, introduce nuove disposizioni a tutela dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
Le principali tutele riguardano sia i dipendenti pubblici e privati che i lavoratori autonomi, e si aggiungono ai benefici già previsti dalla legislazione vigente.
Congedo biennale e conservazione del posto di lavoro
La nuova normativa prevede per i dipendenti, affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche con un grado di invalidità pari o superiore al 74%, la possibilità di richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi. La condizione deve essere certificata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il dipendente.
Tale congedo:
• non è retribuito;
• non è computabile ai fini dell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali.
Il lavoratore ha comunque la facoltà di riscattarlo versando i relativi contributi volontari.

Durante il congedo, il dipendente ha il diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma non può svolgere alcuna attività lavorativa. La fruizione del congedo decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata spettanti a qualunque titolo al lavoratore (come, ad esempio, il periodo di congedo per gravi motivi eventualmente previsto dal Contratto Collettivo o per malattia e infortunio, inclusa l’aspettativa non retribuita).

Priorità nell’accesso al lavoro agile
Al termine del periodo di congedo sopra richiamato i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche hanno diritto ad accedere prioritariamente allo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile, se la prestazione lo consente.
Questa priorità si aggiunge a quelle già stabilite dalla normativa vigente (art. 33, c. 6-bis, L. 104/1992 e art. 18, c. 3-bis, L. 81/2017), come ad esempio avviene per i caregiver familiari o i genitori di figli con disabilità grave.

Permessi retribuiti per cure e visite mediche
La Legge 106/2025 introduce anche un'integrazione ai permessi già previsti dalla normativa vigente o dai CCNL.
Ai dipendenti, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, vengono riconosciute, infatti, ulteriori 10 ore annue di permesso retribuito.
Si richiede la preventiva prescrizione da parte del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.
Queste ore possono essere utilizzate per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti. Lo stesso diritto è esteso ai dipendenti che hanno un figlio minorenne affetto dalle stesse patologie.
Per queste ore di permesso aggiuntive:
• si applica la disciplina prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita;
• ai lavoratori compete un'indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia.
L'indennità economica è anticipata dai datori di lavoro e successivamente recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all'Inps. Rispetto alle modalità operative per la corretta gestione di tale indennità rimaniamo in attesa delle indicazioni che saranno fornite dall’Istituto.
Le nuove misure sui permessi si applicheranno dal 1° gennaio 2026.

Modifiche per i lavoratori autonomi
Per i lavoratori autonomi che svolgono un'attività continuativa, in caso di malattie invalidanti o croniche con un grado di invalidità pari o superiore al 74%, il periodo massimo di sospensione dell'attività sale a 300 giorni per anno solare, in luogo dei 150 giorni previsti dalla normativa generale.

Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.

AMARELLI & PARTNERS

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