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Circolare n. 19-25

"Bonus mamme" e causali nei rapporti a termine - La conversione in legge del decreto 95/2025

7 settembre 2025

Con la conversione in legge del decreto n. 95/2025, è stato posticipato di un anno (2026) l’avvio dell’esonero contributivo per le madri lavoratrici previsto dalla legge di bilancio 2025. In sostituzione ad esso, per l’anno 2025 è stato introdotto un nuovo bonus per le madri lavoratrici (dipendenti o autonome) con almeno due figli che prevede l’erogazione di 40 euro mensili, per ogni mese, o frazione di mese, di vigenza del rapporto di lavoro. Tale importo oltre ad essere completamente esente da qualsiasi tassazione non è soggetto a contribuzione previdenziale e non rileva neanche ai fini della determinazione ISEE.
Il bonus viene previsto a favore di:
1) lavoratrici madri con due figli, e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio. Ne hanno diritto sia le lavoratrici dipendenti, con contratto a tempo determinato o indeterminato, per le quali il beneficio decorre dalla nascita del secondo figlio se avvenuta nel corso dell’anno, sia le lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali autonome, comprese le casse professionali (ex D.L. n. 509/1994 e n. 103/1996) e la Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26, legge n. 335/1995).
2) lavoratrici madri con almeno tre figli, e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, e che siano titolari di un contratto a tempo determinato. Ne hanno diritto anche le lavoratrici madri autonome, iscritte alle gestioni previdenziali autonome, alle casse di previdenza professionali di cui ai D.L. n. 509/1994 e n. 103/1996, o alla Gestione Separata INPS ai sensi dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Vengono escluse le lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro domestico.

Condizioni per la corretta fruizione del bonus
Per le lavoratrici titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e per le lavoratrici autonome, il bonus di 40 euro netti mensili, che potrà essere al massimo pari a 480 euro per l’intero anno, verrà erogato in un'unica soluzione nel mese di dicembre 2025 per ogni mese, o frazione di mese, di vigenza del rapporto di lavoro, purché la richiedente, non risulti titolare di reddito da lavoro superiore a 40.000 euro l’anno. Il reddito da lavoro si riferisce a tutti gli emolumenti in denaro, comprensivi di indennità, premi indennizzi vari, straordinari, in natura o sotto forma di erogazioni liberali, corrisposti nel periodo di imposta, con esclusione di quelli che, a vario titolo, rientrano nei “fringe benefit”. Si precisa che i “fringe benefit” restano esclusi nel computo del reddito a condizione che siano al di sotto, su base annua, dei limiti di esenzione previsti dalla normativa fiscale vigente.
Per le lavoratrici dipendenti titolari di un rapporto a tempo determinato con almeno tre figli e per le lavoratrici autonome con più di due figli il limite reddituale è sempre di 40.000 euro di redditi da lavoro su base annua, ma non deve provenire da un rapporto a tempo indeterminato vigente come, ad esempio, potrebbe accadere nel caso in cui un rapporto a tempo indeterminato a tempo parziale di venti ore si accompagni, in contemporanea, ad altro contratto a tempo determinato o nel caso in cui venga attivato un contratto misto presso lo stesso datore di lavoro ove ad un contratto di lavoro a tempo parziale ed indeterminato (con un orario compreso tra il 40% ed il 50% del tempo pieno previsto dal CCNL), si accompagni, contestualmente, un contratto di lavoro autonomo o professionale con soggetto iscritto ad un albo.
Dalle prime indicazioni, l’ente erogatore degli importi dovrebbe essere l’INPS; tuttavia, restiamo in attesa di ulteriori indicazioni in merito da parte dell’Istituto così come anche sull’individuazione dell’esercizio di competenza ai fini della verifica del limite reddituale di 40.000 euro annui.

Rapporti a tempo determinato con causali individuate dalle parti
La conversione in legge del decreto n. 95/2025 ha inoltre esteso la possibilità anche per il 2026 di apporre ai contratti a tempo determinato un termine maggiore di 12 mesi con la causale individuata dalle parti per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, utile a legittimare la stipula di un contratto a termine. Tale facoltà, viene concessa qualora non siano state previste causali da parte dei contratti collettivi di qualsiasi livello stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
È utile ricordare che le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva devono essere specificate in modo puntuale e circostanziato all’interno del contratto individuale e in caso di stipula di un contratto senza motivazione o con motivazione non veritiera, qualora obbligatoria, il rapporto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.

AMARELLI & PARTNERS

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