Circolare n. 20-24
Congedo parentale – elevazione dell’indennità spettante
27 maggio 2024
Come anticipato nella nostra circolare n. 1 del 5 gennaio 2024, la Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (Legge di Bilancio) all’art. 1 comma 179, ha disposto l’elevazione dal 30% al 60% della retribuzione spettante durante il congedo parentale per un ulteriore mese, da fruire entro il sesto anno di vita del figlio, modificando il Testo Unico sulla maternità e paternità. Per il solo anno 2024 l’elevazione dell’indennità di congedo parentale per l’ulteriore mese in trattazione è pari all’80% della retribuzione.
Decorrenza della nuova disposizione
Con la circolare n. 57 del 18 aprile 2024, l’INPS ha fornito le indicazioni operative.
La previsione normativa interessa esclusivamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023. Sono quindi esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo obbligatorio di maternità o di paternità al 31 dicembre 2023.
Precisazioni
La modifica normativa non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato rispetto a quelli già previsti, ma dispone l’elevazione dell’indennità spettante dal 30% al 60% e, solo per il 2024, all’80% per un ulteriore mese, dei tre spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all’altro.
Conseguentemente, entro i limiti massimi di entrambi i genitori (10 mesi elevabili a 11 nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) da fruire entro i 12 anni del figlio o ingresso in famiglia del minore, il congedo parentale di entrambi i genitori o del genitore solo risulta indennizzabile come di seguito:
Un mese indennizzabile all’80%;
Un ulteriore mese indennizzabile al 60% (80% solo per il 2024);
Sette mesi indennizzabili al 30% a prescindere dalla situazione reddituale;
I rimanenti due mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’art. 34, comma 3, del T.U.
Si sottolinea, in ogni caso, che l’ulteriore mese indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.
Modalità di esposizione Uniemens
I dati relativi al congedo parentale dovranno essere esposti in Uniemens con i seguenti codici evento:
• PG2 per il congedo parentale fruito in modalità oraria indennizzato nella misura del 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024);
• PG3 per il congedo parentale fruito in modalità giornaliera indennizzato nella misura del 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024).
In entrambi i casi è necessario esporre il codice fiscale del figlio per il quale si fruisce dell’evento.
Per individuare il corretto codice giustificativo da utilizzare in Presenze, vi invitiamo a confrontarVi con il Vostro Referente.
Esemplificazioni
Riportiamo in seguito due esempi di possibile fruizione dell’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato nella misura del 60% (80% per il 2024):
Esempio A
Madre lavoratrice dipendente che fruisce del congedo di maternità dal 20 agosto 2023 al 20 gennaio 2024;
il padre lavoratore dipendente fruisce di tre mesi di congedo parentale dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2023 di cui un mese indennizzato all’80% della retribuzione (come previsto dalla legge di Bilancio 2023) e due mesi indennizzati al 30% della retribuzione (si tratta dei suoi tre mesi non trasferibili all’altro genitore);
il padre fruisce, inoltre, di un mese di congedo parentale dal 01 gennaio 2024 al 31 gennaio 2024.
Il mese di congedo parentale fruito dal padre nel corso dell’anno 2024 è indennizzabile solo al 30% e non all’80% della retribuzione, in quanto l’elevazione dell’indennità è prevista solo per uno dei tre mesi spettanti a ogni genitore e non trasferibili all’altro.
La madre, una volta terminato il periodo di congedo di maternità, potrà fruire del mese di congedo parentale indennizzato al 80% (se fruito entro i 6 anni di vita del figlio nel 2024, altrimenti al 60% se fruito a partire dal 1° gennaio 2025), purché si collochi nell’ambito dei suoi primi tre mesi non trasferibili all’altro genitore.
Esempio B
Figlio nato il 10 dicembre 2023;
la madre lavoratrice dipendente termina il periodo di congedo di maternità il 10 marzo 2024;
il padre fruisce di 3 mesi di congedo parentale dal 11 dicembre 2023 al 10 marzo 2024.
Il mese di congedo parentale dal 11 novembre 2023 al 10 gennaio 2024 è indennizzabile all’80% della retribuzione (come previsto dalla legge di Bilancio 2023).
Il periodo di congedo parentale dal 11 gennaio 2024 al 10 febbraio 2024 è indennizzabile al 80% della retribuzione (come previsto dalla legge di Bilancio 2024).
Il periodo di congedo parentale dal 11 febbraio al 10 marzo 2024 è indennizzabile al 30% della retribuzione.
Eventuali periodi di congedo parentale successivamente fruiti dalla madre, saranno indennizzabili esclusivamente nella misura del 30%, avendo il padre integralmente fruito dei mesi di congedo indennizzabili nella misura del 80%.
Autocertificazione congedo parentale
Al fine di gestire correttamente gli eventi è stata predisposta una dichiarazione, allegata alla presente circolare, la cui compilazione è a cura e responsabilità del lavoratore dipendente.
AUTOCERTIFICAZIONE CONGEDO PARENTALE
Spett.le_______________________
Io sottoscritto/a _____________________________________________, avendo presentato domanda di congedo parentale per il figlio/a________________________________C.F. ___________________________, nato/a il ___________________per il periodo dal ___________________ al _______________________
DICHIARO
ai sensi del DPR. 28 dicembre 2000, n.445
Di aver terminato il congedo obbligatorio di maternità in data __________________
Che nessuno dei due genitori ha usufruito alla data odierna di periodi di congedo parentale.
oppure
Che complessivamente entrambi i genitori hanno usufruito alla data odierna di n. _____ giorni di congedo parentale con retribuzione al 30% di cui n._____ giorni sono stati fruiti dall’altro genitore.
Di voler usufruire di n. ___ giorni del primo mese di congedo parentale maggiorato, in quanto sono stati già fruiti n. ____ giorni dall’altro genitore (1) .
Di voler usufruire di n. ___ giorni del secondo mese di congedo parentale maggiorato, in quanto sono stati già fruiti n. ____ giorni dall’altro genitore (2) .
Mi impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella presente.
Luogo e data _____________________ Firma __________________________
(1) Da compilare esclusivamente per congedi obbligatori di maternità terminati successivamente al 31/12/2022.
Si ricorda che per il primo mese di congedo parentale l’indennità è elevata all’80%.
(2) Da compilare esclusivamente per congedi obbligatori di maternità terminati successivamente al 31/12/2023.
Si ricorda che per il secondo mese di congedo parentale l’indennità è elevata all’80% per l’anno 2024 e al 60% per l’anno 2025.
Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.
AMARELLI & PARTNERS