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Circolare n. 21-25

Lavoro intermittente - Ancora in uso il Regio Decreto del 1923

16 settembre 2025

Con la presente Circolare desideriamo fornirvi un aggiornamento sul contratto di lavoro intermittente a seguito del recente intervento del Ministero del Lavoro che, con la Circolare n. 15 del 27 agosto 2025, ha diffuso chiarimenti fondamentali.
Come noto ai sensi dell’art 13 del D. Lgs 81/2015 il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La disciplina del lavoro intermittente è stata recentemente al centro dell'attenzione a seguito di un'importante modifica legislativa che ha comportato l'abrogazione del Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, avvenuta con l'entrata in vigore della Legge 21 marzo 2025, n. 56. Questa riforma si inserisce in un processo di razionalizzazione del corpo normativo, eliminando provvedimenti ritenuti obsoleti.
L'abrogazione del Regio Decreto ha tuttavia sollevato notevoli dubbi interpretativi, in particolare riguardo alla validità del Decreto Ministeriale 23 ottobre 2004.
Quest'ultimo, infatti, autorizza la stipulazione di contratti di lavoro intermittente facendo esplicito riferimento alla tabella di attività allegata al Regio Decreto abrogato. Si era quindi profilato il rischio di una "cancellazione automatica” del fondamento normativo del D.M. 2004, con conseguente incertezza sulla legittimità dei contratti.

Per dissipare queste incertezze e rispondere alle richieste delle associazioni di categoria, soprattutto dal comparto turistico, il Ministero del Lavoro è intervenuto con la Circolare n. 15 del 27 agosto 2025. Il Ministero ha confermato la piena validità e operatività del D.M. 23 ottobre 2004, nonostante l'abrogazione del Regio Decreto di riferimento.
Il fondamento di questa interpretazione risiede nella qualificazione del rinvio contenuto nel decreto ministeriale come "rinvio meramente materiale". Questo significa che il contenuto della tabella allegata al R.D. 2657/1923 è stato recepito e "cristallizzato" nel D.M. 2004, acquisendo valore giuridico autonomo e rimanendo efficace indipendentemente dalla vigenza dell'atto normativo originario.
È importante notare che il D.M. 2004 continua ad applicarsi fino all’adozione di specifici Decreti Ministeriali sostitutivi, come previsto dall’art. 55, c. 3, del D. Lgs. 181/2015, ad oggi non ancora adottati.

Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.

AMARELLI & PARTNERS

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