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Circolare n. 25-24

Patente a crediti

27 settembre 2024


Con la presente circolare desideriamo informarvi che con il D.L. 02 marzo 2024, n 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è stata introdotta la c.d. patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili, applicabile anche alle imprese non necessariamente qualificabili come edili, ed obbligatoria a decorrere dal 01 ottobre 2024.
La relativa disciplina è contenuta anche nel D.M. n. 132 del 18 settembre 2024, recentemente pubblicato nella G.U. del 20 settembre 2024, ed integrata, per la definizione dei diversi profili applicativi, dalla Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 04 del 23 settembre 2024.

Di seguito si forniscono maggiori specifiche circa l’ambito di applicazione, i requisiti, le modalità di rilascio, le regole di funzionamento del sistema dei crediti e del provvedimento cautelare di sospensione della patente.

°°°

1) Ambito applicativo della patente a crediti
Sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, c. 1, lett. a), del D.lgs. 81/2008, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
In altre parole, sono tenute al possesso della patente tutte le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.
Sono, di contro, esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, quali ad esempio ingegneri, architetti, geometri.
Inoltre, la norma esclude dall’ambito di applicazione della patente a crediti le imprese in possesso di attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023.
Anche le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea sono tenute al possesso della patente a crediti.

Vi invitiamo, pertanto, a verificare con il Vostro Consulente per la sicurezza, se la Vostra realtà rientra nell’ambito di applicazione della norma in commento.


2) Requisiti
Ai fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

• iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
• adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
• possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
• possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
• possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
• avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

3) Modalità di rilascio
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE, secondo istruzioni che saranno rilasciate prossimamente da parte dell’Ente.
All’esito della richiesta, il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale.

Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono soggette a sanzione penale.

Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 01 ottobre 2024.

⚠️ In fase di prima applicazione dell’obbligo in oggetto è possibile presentare, utilizzando il modello allegato alla presente circolare, una autocertificazione concernente il possesso dei requisiti richiesti dalla norma, da inviare a mezzo PEC al seguente indirizzo:

dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it

La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

❗Vi segnaliamo che:
• A partire dal 01 ottobre 2024 non sarà possibile operare in cantiere senza aver inviato l’autocertificazione tramite PEC oppure ottenuto la patente tramite il portale;
• A partire dal 01 novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere senza aver ottenuto la patente tramite il portale.
In caso di dichiarazione non veritiera della sussistenza di uno o più requisiti è prevista la revoca della patente; decorsi 12 mesi dalla revoca, l’impresa e il lavoratore autonomo possono richiedere il rilascio di una nuova patente.

Se dalla verifica effettuata con il Vostro Consulente per la sicurezza emergesse l’obbligatorietà di dotarsi della patente in commento, Vi suggeriamo di provvedere alla trasmissione dell’autocertificazione allegata, all’indirizzo pec indicato nella presente circolare.

Come anticipato, anche le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti all’estero sono tenuti al possesso della patente a crediti; il suo rilascio potrà avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso di un documento equivalente rilasciato dal Paese d’origine se in ambito europeo o, per le imprese stabilite al di fuori dell’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.


4) Sistema dei crediti
La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti, che possono essere incrementati fino alla soglia massima di cento crediti, secondo i criteri indicati dall’art. 5 del D.M. 132 del 18 settembre 2024.

1. Attribuzione di crediti ulteriori
• In ragione della storicità dell’azienda, possono essere attribuiti fino a dieci crediti, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
• In ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, fino ad un massimo di venti crediti, fatte salve le specifiche indicate nel decreto;
• In relazione ad attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro sono attribuiti sino a trenta crediti, come meglio dettagliato nella tabella allegata al decreto;
• In relazione ad ulteriori attività, investimenti o formazione indicati nel decreto, possono essere attribuiti fino a dieci crediti.

2. Decurtazione dei crediti
Il punteggio della patente può subire decurtazione, in relazione alle ipotesi di violazione indicate nell’allegato I-ibs del D.lgs. 81/2008, contestate con provvedimenti definitivi nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti.
I provvedimenti sanzionatori in questione devono riguardare condotte illecite poste in essere a partire dal 01 ottobre 2024.

Qualora la patente abbia un punteggio inferiore a 15 crediti, non è più possibile continuare ad operare in cantiere, salvo il completamento dell’attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, sempreché i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto; viceversa, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza patente o con una patente con punteggio inferiore a 15 crediti, troverà applicazione la sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000.
Il committente o responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche in subappalto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.

Infine, qualora la patente non sia più dotata di un punteggio pari o superiore a quindici crediti, sarà possibile avviare le procedure per il loro recupero. Tale possibilità è subordinata alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Ispettorato e dell’INAIL, secondo i criteri stabiliti dallo stesso D.M. 132 del 18 settembre 2024.


5) Provvedimento cautelare di sospensione della patente
Se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro, in via cautelare, può sospendere la patente fino a dodici mesi, sempreché vi sia correlazione tra l’evento infortunistico e il comportamento, commissivo od omissivo, tenuto dal datore di lavoro, dal suo delegato, o dal dirigente; in particolare, l’attività di indagine sarà volta ad acquisire ogni elemento utile ad individuare l’esistenza di una responsabilità almeno a titolo di colpa grave, di uno o più dei soggetti indicati.

AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI

La/Il sottoscritta/o ________________________________________________________________________
nata/o a _________________________________________ (____) il ________________________________
in qualità di:

 rappresentante legale dell’impresa ____________________________________________ (P. IVA________________, iscritta alla Camera di Commercio di __________, al n. _________);
 lavoratore autonomo_________________________________________(P. IVA________________, iscritto alla Camera di Commercio di __________, al n. _________),

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;
AUTOCERTIFICA/DICHIARA ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) di cui all’articolo 1, comma 1, del D.M. 18 settembre 2024, n. 132, ove previsti dalla normativa vigente.

La presente dichiarazione è valida fino al 31/10/2024 termine entro il quale il dichiarante si obbliga a presentare la domanda attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
In mancanza della presentazione della domanda entro il 31/10/2024, la presente dichiarazione non consente di operare nei cantieri temporanei e mobili a partire dal 01/11/2024.

Luogo _____________________
Data _______________________

IL DICHIARANTE
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Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.

AMARELLI & PARTNERS

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