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Circolare n. 3

RIFORMA IRPEF 2024

10 gennaio 2024


Desideriamo informarvi che in data 31 dicembre 2023 è entrato in vigore il D.lgs. n. 216 del 2023, recante la “Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi.”

La norma introduce tre importanti novità, a partire dall’anno 2024:
1) Unificazione del primo e del secondo scaglione dell’imposta, con applicazione di un’aliquota del 23% (art. 1);
2) Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali (art. 2);
3) Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (art. 4).
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1) Unificazione del primo e del secondo scaglione dell’imposta, con applicazione di un’aliquota del 23% (art. 1)

Il provvedimento dispone la riduzione da 4 a 3 degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote progressive IRPEF.
Ciò determina, di fatto, un taglio di due punti percentuali dell’aliquota del secondo scaglione IRPEF, che passa da 25% del 2023, al 23% del 2024, accorpando così i primi due scaglioni dell’imposta.
Per il 2024, pertanto, l’IRPEF è calcolata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
• 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
• 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
• 43% per i redditi che superano i 50.000 euro.
Inoltre, la detrazione di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) del TUIR viene innalzata a 1.955 euro.
Il trattamento integrativo è riconosciuto ai contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, sempreché l’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati sia di importo superiore a quello della detrazione spettante per tipo di reddito.

2) Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali (art. 2)

Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro – da considerare al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze – l’ammontare della detrazione dell’imposta lorda, per l’anno 2024, è diminuito di 260 euro, in relazione ai seguenti oneri:
- gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dalla legge, fatta eccezione per le spese sanitarie;
- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici;
- i premi d’assicurazione per rischio eventi calamitosi.

3) Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (art. 4)

Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito di impresa, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale; tale incremento deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali eventualmente verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo allo stesso soggetto.
In ogni caso, gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente.
Nell’ipotesi in cui alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero di lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, nessun costo potrà considerarsi riferibile all’incremento occupazionale.
L’agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni, mentre non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.
Con successivo decreto, saranno stabiliti gli interventi attuativi con riguardo alla determinazione dei coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di lavoratori svantaggiati, in modo da garantire che la maggiorazione complessiva non ecceda il 10% del costo del lavoro sostenuto per le categorie in questione.

Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.

AMARELLI & PARTNERS

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