Circolare n. 32-24
COLLEGATO LAVORO - Riepilogo delle novità in materia di lavoro
30 dicembre 2024
Con la presente circolare intendiamo fornire un riepilogo delle novità più rilevanti contenute nella Legge n. 203 del 13 dicembre 2024, contenente importanti disposizioni in materia di lavoro pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024.
A seguito della pubblicazione, la norma entrerà in vigore il 12 gennaio 2025.
Di seguito riportiamo l’elenco delle principali novità previste nella disposizione legislativa:
• Art. 1 – Modifiche al D.Lgs. n. 81/2008;
• Art. 6 – Sospensione della prestazione di cassa integrazione;
• Art. 10 – Modifiche in materia di somministrazione di lavoro;
• Art. 11 – Norma di interpretazione autentica in materia di attività stagionali;
• Art. 13 – Durata del periodo di prova;
• Art. 14 – Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile;
• Art. 17 – Applicazione del regime forfetario nel caso di contratti misti;
• Art. 18 – Unico contratto di apprendistato duale;
• Art. 19 – Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro;
• Art. 20 – Disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione in materia di lavoro.
Di seguito entriamo più nel dettaglio dei contenuti della norma.
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Art. 1 - Sicurezza sul lavoro
L’articolo 1 del DDL Lavoro modifica alcune disposizioni del T.U. sicurezza sul lavoro.
In particolare, ad essere oggetto di riforma sono le norme in materia di sorveglianza sanitaria.
Si fa rientrare la visita medica pre-assuntiva nel più ampio alveo delle visite preventive.
L’obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, scatta solo qualora la stessa sia ritenuta necessaria dal medico competente. Qualora invece non ritenesse necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
A modifica dell’art. 65 del T.U. si interviene sullo svolgimento di lavori in locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei, prevedendo l’obbligo del datore di lavoro di comunicare tramite posta elettronica certificata (PEC) all’Ispettorato territoriale del lavoro competente l'uso dei locali, allegando adeguata documentazione individuata con apposita circolare dell'INL.
I locali potranno essere utilizzati una volta trascorsi 30 giorni dalla data della comunicazione o dalla eventuale comunicazione delle ulteriori informazioni richieste dall’ITL.
⚠️ Seguiranno aggiornamenti in relazione alle modalità di adempimento, una volta resi noti gli aspetti operativi dagli organi competenti.
Art. 6 Sospensione della prestazione di cassa integrazione
In sostituzione dell’art. 8 del D. Lgs. 148/2015, in materia di compatibilità delle integrazioni salariali con lo svolgimento di attività lavorativa si prevede che:
• il lavoratore, che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale, non abbia diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate;
• il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell’INPS dello svolgimento dell’attività lavorativa. A tali fini sono valide le comunicazioni in ordine al rapporto di lavoro rese esclusivamente da datori di lavoro pubblici e privati (sono pertanto escluse quelle rese dalle agenzie di somministrazione).
Art. 10 - Somministrazione di lavoro
A modifica dell’art. 31, c. 2 del D. Lgs. 81/2015, la norma prevede che l’assunzione da parte del somministratore di soggetti con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non rientri nel calcolo dei limiti previsti per l’assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato.
La norma prevede inoltre la soppressione di alcuni periodi dell’art. 31, c. 1, del D. Lgs. 81/2015. Sono, in particolare, soppresse le norme che regolano in via temporanea la cosiddetta “stabilizzazione”, che prevede l’utilizzo di lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie per l’esecuzione di missioni a tempo determinato.
Questo intervento produce l’effetto di far uscire l’istituto della somministrazione a termine (stabilizzazione) dalla temporaneità, rendendolo fruibile senza che esista una scadenza che ad oggi era fissata al 30 giugno 2025.
Art. 11 - Lavoro stagionale
L’articolo 11 del DDL Lavoro contiene una norma di interpretazione autentica dell'art. 21, c. 2, 2° periodo, del D. Lgs.81/2015 in base alla quale rientrano nelle attività stagionali, oltre a quanto previsto dal D.P.R. 7.10.1963, n. 1525 recante “Elenco che determina le attività a carattere stagionale”, anche le attività organizzate per far fronte ad esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro.
Art. 13- Durata del periodo di prova
A modifica dell’articolo 7, c. 2 del D. Lgs. 104/2022, per i contratti a termine nel settore privato, si prevede che, fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova sia stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.
In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a 6 mesi, e a 30 giorni, per quelli aventi durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi.
Art. 14 - Smart working
Si conferma che il termine entro cui il datore di lavoro deve comunicare in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione è di 5 giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i 5 giorni successivi alla data in cui si verifica l'evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.
Art. 17 - Contratti misti
Viene ridotto l’ambito di esclusione previsto per l’applicazione della disciplina relativa al regime forfetario per imprese e professionisti dalla normativa vigente.
In particolare, si dispone che l’attuale esclusione prevista dall’art. 1, c. 57, lett. d- bis), della L.190/2014, riferita alle “persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro” non trova applicazione nei confronti dei seguenti soggetti:
• persone fisiche iscritte ad albi e/o repertori professionali, che esercitano attività libero- professionale a favore di datori di lavoro che occupano più di 250 dipendenti, dai quali sono contestualmente assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato, con orario che rientri tra un minimo del 40% e un massimo del 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo di lavoro applicato;
• persone fisiche che esercitano attività di lavoro autonomo, nei casi e nel rispetto delle modalità e condizioni previste da specifiche intese stipulate a sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità (ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge n.138 del 2011).
Art. 18 - Unico contratto di apprendistato duale
Si dispone che, previo aggiornamento del piano formativo individuale, il contratto di apprendistato di primo livello possa essere trasformato, oltre che in apprendistato professionalizzante, anche in apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l’accesso ai percorsi.
Art. 19 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Si dispone che, in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, il datore di lavoro comunichi l'assenza all'ispettorato del lavoro territorialmente competente, che si riserva la possibilità di verificare la veridicità della comunicazione, e il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore.
Tale disciplina non si applica se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore
o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l'assenza.
Art. 20 - Conciliazione in materia di lavoro
Si prevede che i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro previsti dagli articoli 410 e 412-ter del Codice di procedura civile possano svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi, fermo restando quanto previsto in materia di procedure semplificate di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro dall’articolo 12-bis del D.L. n. 76/2020.
Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.
AMARELLI & PARTNERS