Circolare n. 6-25
Decontribuzione Sud PMI 2025 - Modalità applicative
3 marzo 2025
Quasi in continuità con la precedente versione, arrivano le prime istruzioni INPS sulla nuova decontribuzione Sud per le PMI, prevista dalla legge di Bilancio 2025. La misura, oggetto delle istruzioni operative contenute nella circolare INPS n. 32 del 30 gennaio 2025, è prevista dalla legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), con lo scopo di sostenere la crescita occupazionale nelle regioni del Mezzogiorno.
L’esonero in argomento si presenta parzialmente modificato rispetto a quello già conosciuto e vigente nelle precedenti annualità.
Al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale del Mezzogiorno, i datori di lavoro privati della piccola e media impresa, con esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro domestico, possono fruire di un esonero dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato occupati in sedi ubicate nelle regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
La Legge di Bilancio 2025, specifica che il limite dimensionale di microimpresa e di piccola e media impresa si riferisce a coloro che, ai sensi dell’allegato I, del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014:
• occupano meno di 250 dipendenti o
• che abbiano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro e/o
• il cui totale di bilancio annuo non superi i 43 milioni di euro.
N.B. L’INPS ricorda che, in favore dei datori di lavoro che svolgono attività di impresa occupando più di 250 dipendenti, o che superino le citate soglie previste in punto di fatturato e/o bilancio annuo, è previsto il diverso esonero contributivo (art. 1, co. 413 e seguenti della Legge di Bilancio 2025), subordinato, per l’effettiva operatività, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione Europea.
La misura è concessa nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, relativo all’applicazione del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis. Di conseguenza, rimangono esclusi dalla fruizione dell’esonero i datori di lavoro che abbiano ricevuto aiuti subordinati al medesimo regime de minimis per un importo complessivo superiore a 300.000€ nell’arco di un triennio.
L’agevolazione spetta esclusivamente con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di lavoro domestico e dei rapporti di apprendistato, a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle 8 regioni sopra richiamate.
L’agevolazione può essere applicata per i soli rapporti di lavoro a tempo indeterminato già instaurati.
Conseguentemente, a titolo esemplificativo per l’anno 2025, qualora un datore di lavoro privato operante nelle regioni del Mezzogiorno abbia alle proprie dipendenze lavoratori a tempo determinato, apprendisti e lavoratori a tempo indeterminato, può fruire della decontribuzione in trattazione solo per i lavoratori a tempo indeterminato, purché tale rapporto di lavoro sia già esistente alla data del 31 dicembre 2024.
Il beneficio può, inoltre, trovare applicazione per i rapporti trasformati a tempo indeterminato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione della misura.
In caso di trasferimento del lavoratore titolare del rapporto a tempo indeterminato o in caso di cessione del medesimo contratto, la Decontribuzione Sud PMI trova applicazione nei confronti del datore di lavoro cessionario, purché quest’ultimo rispetti il requisito geografico di ubicazione della sede di lavoro.
Nelle ipotesi di instaurazione di nuovi rapporti di lavoro in data successiva al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione della misura, anche se a tempo indeterminato, la misura di decontribuzione in trattazione non può trovare applicazione per l’intero anno di riferimento. Pertanto, a titolo esemplificativo per l’anno 2025, in caso di instaurazione di nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato in data successiva al 31 dicembre 2024, la Decontribuzione SUD PMI non trova applicazione per l’intero anno 2025.
Infine, si evidenzia che nel novero dei lavoratori a tempo indeterminato per i quali si può accedere alla misura in trattazione non rientrano i lavoratori titolari di un rapporto di lavoro intermittente, ancorché stipulato a tempo indeterminato.
Così come già avvenuto per la precedente versione della decontribuzione Sud, possono accedere all’esonero anche i datori di lavoro che abbiano una sede legale o più sedi produttive o operative ubicate in regioni escluse dal beneficio, sebbene limitatamente ai soli lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e stabilmente occupati nelle regioni del Mezzogiorno.
Pertanto, i datori di lavoro titolari di matricola, il cui indirizzo sia legato alla sede legale ubicata in regioni diverse da quelle ammesse alla misura, ma che abbiano dichiarato una o più unità operative o produttive nelle sopracitate regioni del Mezzogiorno, dovranno richiedere l’attribuzione del codice di autorizzazione “0L”.
La misura dell’esonero è disciplinata dall’art. 1, c. 408, della L. 207/2024, che prevede diverse quote e soglie massime agevolabili per singola annualità, come riportato nella tabella che segue.
Rapporti agevolabili Anno di fruizione % di esonero Limite di esonero al mese
Tempo indeterminato al 31.12.2024 2025 25% 145€
Tempo indeterminato al 31.12.2025 2026 20% 125€
Tempo indeterminato al 31.12.2026 2027 20% 125€
Tempo indeterminato al 31.12.2027 2028 20% 100€
Tempo indeterminato al 31.12.2028 2029 15% 75€
Quanto alla durata dell’esonero, l’INPS, nella Circolare, ha evidenziato che lo stesso può essere fruito su 12 mensilità. Di conseguenza, laddove le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) vengano erogate per intero, non rientreranno nella base di computo della misura. Diversamente, laddove le mensilità aggiuntive vengano corrisposte in ratei mensili, le stesse potranno rientrare nella base di computo della Decontribuzione Sud PMI, purché nei limiti dei massimali mensili di esonero fruibile.
L’esonero in argomento non è cumulabile con gli esoneri previsti dal cosiddetto “Decreto Coesione”, ossia gli incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale.
Fermo restando i principi generali in materia di incentivi all’occupazione di cui all’art. 31, D. Lgs 150/2015, il diritto alla fruizione dell’agevolazione in argomento è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 1, c. 1175, L. 296/2006 ovvero:
• regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ai sensi della normativa in materia di DURC;
• assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
• rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Inoltre, l’incentivo non spetta ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall’art. 3, legge 12 marzo 1999, n. 68.
Come di consueto, lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.
(Carta intestata Azienda)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(ART. 47, D.P.R. 28.12.2000, N. 445 E SS.MM.II.)
AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA
Cosiddetta “Decontribuzione sud PMI”
(Art. 1 cc. da 406 a 412 Legge di Bilancio 2025)
Il sottoscritto ………………………………. nato a ………………………………. il ………………, residente in ………………... via …………………………. C.F ………………………. - Tel. ………………………… in qualità di legale rappresentante dell’azienda ……………………………………con sede legale in ………………………… via …………………………. matricola INPS n. ………………………. C.F. ………………………………….
consapevole delle sanzioni penali richiamate dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi e in accordo a quanto previsto dalla Circ. INPS n. 32 del 30 gennaio 2025 relativamente ai requisiti previsti per l’applicazione dell'esonero contributivo di cui all'art. 1, cc. 406-412 della Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato occupati in sedi ubicate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna,
DICHIARA CHE
l’azienda occupa meno di 250 dipendenti;
l’azienda ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
è consapevole del fatto che il superamento di tali limiti consentirebbe l'accesso al diverso esonero contributivo previsto dall'articolo 1, commi 413 e seguenti, della Legge n. 207/2024, il quale è subordinato a un incremento del numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
l’azienda non ha ricevuto aiuti subordinati al regime de minimis, ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831, per un importo complessivo superiore a 300.000€ nell’arco di un triennio, costituito dall’anno in corso e dai 2 anni precedenti.
Inoltre, considerato che il diritto alla fruizione dell’agevolazione in argomento è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 e delle disposizioni in materia di diritto al lavoro delle persone con disabilità,
DICHIARA ALTRESÌ
la regolarità dell’azienda circa gli obblighi di contribuzione previdenziale ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
l'assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
che l’azienda è in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni fatto o circostanza che dovesse determinare il venir meno di anche uno solo dei requisiti sopra richiamati, conditio sine qua non per la legittima applicazione dell’esonero contributivo in commento.
In fede.
Timbro e firma
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Luogo e data
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Allegato: C.I. Legale Rappresentante
Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.
AMARELLI & PARTNERS