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Circolare n. 8-25

ANTICIPAZIONE INDEBITA DEL TFR - Chiarimenti dell’INL

4 maggio 2025

Con la nota n. 616 del 3 aprile 2025 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito importanti chiarimenti sulle regole che disciplinano l’anticipazione in busta paga di quote del Trattamento di Fine Rapporto.
Come noto, l’art. 2120, c. 6 del Codice Civile prevede che il lavoratore con almeno 8 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro possa richiedere un’anticipazione del TFR per una sola volta nel corso del rapporto e solo per specifiche esigenze:
• spese sanitarie straordinarie per terapie e interventi;
• acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
• fruizione di congedi per formazione o astensione facoltativa per maternità/paternità.
In ogni caso, l’importo richiesto non può superare il 70% del TFR maturato fino a quel momento.
Il datore di lavoro è tenuto a rispondere alla richiesta in funzione delle disponibilità annue, che non possono superare il 10% degli aventi diritto e il 4% del totale dei dipendenti.
Sono fatte salve le eventuali disposizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi o da patti individuali.

Ciò premesso, con la citata nota l’INL ha chiarito che, ogni erogazione mensile in busta paga del TFR, se non giustificata da una specifica previsione normativa o da un accordo collettivo o individuale, è da considerarsi illegittima. L’automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile, infatti, costituirebbe una mera integrazione retributiva e, di conseguenza, implicherebbe l’assoggettamento contributivo di tali somme.
Di conseguenza, l’Ispettorato ritiene che sussista l’obbligo in capo al datore di lavoro di ricostituzione del TFR, nel caso in cui si ravvisino le descritte ipotesi di anticipazione; il personale ispettivo dovrà quindi intimare al datore di lavoro di accantonare le quote di TFR illegittimamente anticipate attraverso l’adozione del provvedimento di disposizione di cui all’art. 14 del D. Lgs. n.124/2004.

Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.

AMARELLI & PARTNERS

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