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Circolare n.05-22

Legge di bilancio 2022

11 gennaio 2022

Con la presente circolare desideriamo informarvi che è stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e al bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”.
Riteniamo utile riassumere le novità previste in materia di lavoro dall’art. 1 riservandoci di trattare successivamente, in modo approfondito, gli interventi compiuti dopo l’emanazione delle relative circolari attuative o interpretative.
1. ASSUNZIONE AGEVOLATA DI LAVORATORI DA IMPRESE IN CRISI (COMMA 119);
2. ESONERO CONTRIBUTIVO SULLA QUOTA A CARICO DEL LAVORATORE (COMMA 121);
3. CONGEDO DI PATERNITÀ (COMMA 134);
4. DECONTRIBUZIONE LAVORATRICI MADRI (COMMA 137);
5. DECONTRIBUZIONE LAVORATRICI MADRI (COMMA 137);
6. CONTRATTO DI ESPANSIONE (COMMA 215);
7. NASPI (COMMI 221 E 222);
8. CESSAZIONE DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE NEL TERRITORIO NAZIONALE (COMMI DA 224 A 238);
9. ASSUNZIONE DI LAVORATORI IN CIGS (COMMI 243-248);
10. COOPERATIVE DI LAVORATORI (COMMI 253-254);
11. SGRAVIO CONTRIBUTIVO APPRENDISTI (COMMA 645);
12. TIROCINIO CURRICOLARE ED EXTRACURRICULARE (COMMI 720-726);
13. LAVORATORI FRAGILI (COMMA 969);
14. LA RIFORMA FISCALE

1. Assunzione agevolata di lavoratori da imprese in crisi (comma 119)
L'esonero contributivo riconosciuto dall'articolo 1, comma 10, della legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) è esteso anche ai datori di lavoro che assumono, nel biennio 2021-2022, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, di qualsiasi età anagrafica, provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa istituita dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 1, comma 852, della legge n. 296/2006.
Si ricorda che l’esonero contributivo in parola è attualmente riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi (elevati a 48 per le assunzioni effettuate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di under 36 effettuate nel biennio 2021-2022.

2. Esonero contributivo sulla quota a carico del lavoratore (comma 121)
In via eccezionale è previsto, per i rapporti di lavoro dipendente, un esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore.
La norma subordina l'applicazione dell'esonero contributivo alla condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

3. Congedo di paternità (comma 134)
La legge di Bilancio 2022 rende permanente il congedo di paternità, obbligatorio e facoltativo.
Dal 2022 pertanto la durata del congedo di paternità obbligatorio è pari a 10 giorni e ad un giorno per quello facoltativo.

4. Decontribuzione lavoratrici madri (comma 137)
Si riconosce per l’anno 2022, nella misura del 50%, l’esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro.

5. Ammortizzatori sociali (commi 191-216)
La Legge di Bilancio è intervenuta attraverso una serie di interventi sull’attuale testo unico degli ammortizzatori sociali (d.lgs. 148/2015)
Nello specifico:
• Dal 1° Gennaio 2022 viene ridotta da 90 a 30 giorni l’anzianità minima richiesta per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale dei dipendenti (art. 1, comma 191);
• Dalla medesima data i trattamenti di integrazione salariale vengono estesi ai lavoratori a domicilio e agli apprendisti (art. 1, commi 191 e 192);

• Ai fini della determinazione delle soglie dimensionali per il riconoscimento dei diversi trattamenti di integrazione salariale, vengono inclusi i dirigenti, gli apprendisti e i lavoratori a domicilio che svolgono la prestazione lavorativa sia all’interno sia all’esterno dell’azienda (art. 1, comma 193);
• A partire dal 1° Gennaio 2022 viene previsto un unico massimale per le integrazioni salariali, pari ad Euro 1.199,72 lordi (art. 1, comma 194);
• Viene modificata la disciplina del contributo addizionale a carico del datore di lavoro in caso di accesso ai trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari. Nello specifico, a decorrere dal 1° Gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento è stabilita, quale misura premiante, una contribuzione addizionale ridotta in misura pari al 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate relativamente ai periodi di CIGO e CIGS fruiti anche con più interventi entro il limite complessivo di 52 settimane o 9% in caso di interventi oltre il limite di 52 settimane e sino a 104 settimane (art. 1, comma 195);
• In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’ente previdenziale, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dall’adozione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente (art. 1, comma 196);
• Viene eliminato il divieto di attività lavorativa durante la percezione delle integrazioni salariali. A fronte di ciò viene tuttavia prevista l’interruzione dell’erogazione in caso di contratto di lavoro subordinato nonché di lavoro autonomo di durata superiore a 6 mesi, o la sospensione se il contratto è di durata inferiore a 6 mesi (art. 1, comma 197);
• Dal 1° Gennaio 2022 per tutti i datori di lavoro che occupino più di 15 dipendenti, non coperti dai fondi di solidarietà, indipendentemente dal settore di appartenenza, viene estesa la disciplina in materia di integrazioni salariali straordinarie e dei relativi obblighi contributivi;
• Viene previsto un riordino delle causali di intervento delle integrazioni salariali straordinarie, prevedendo l’estensione della causale della riorganizzazione aziendale alle situazioni in cui le imprese presentino programmi finalizzati a realizzare processi di transizione individuati e regolati di concerto con il Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico per garantire il recupero occupazionale anche tramite percorsi di riqualificazione professionale dei lavoratori e aumento delle loro competenze ( art. 1, comma 199);
• Con riferimento ai contratti di solidarietà viene stabilito che la riduzione media oraria non può essere superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile, mentre per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90 % nell’arco di durata del contratto (art. 1, comma 199);
• Viene previsto un ulteriore periodo di CIGS, pari a un massimo di 12 mesi non prorogabili, per sostenere le transizioni occupazionali nelle aziende che occupino più di 15 dipendenti con le causali di riorganizzazione aziendale o crisi aziendale. I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinario accedono al programma denominato “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL) (art. 1, comma 200);
• I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali saranno tenuti partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali. La mancata partecipazione senza giustificato motivo a tali iniziative comporta l’irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza dallo stesso, secondo le modalità e i criteri da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; (art. 1, comma 202);
• Nel biennio 2022-2023, per fronteggiare processi di riorganizzazione aziendale e situazioni di particolare difficoltà economica da parte di datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione della integrazione salariale straordinaria (di cui all’art. 20 del D.Lgs. 148/2015) e che abbiano esaurito i trattamenti di integrazione salariale straordinari, viene previsto un ulteriore trattamento straordinario per un massimo di 52 settimane fruibili entro il 31 dicembre 2023 (art. 1, comma 216);

6. Contratto di espansione (comma 215)
Esteso il periodo di sperimentazione del contratto di espansione agli anni 2022 e 2023.
Per tali anni il limite minimo di unità lavorative in organico per poter accedere al beneficio non può essere inferiore a 50.

7. NASpI (commi 221 e 222)
Dal 1° gennaio 2022 la copertura NASpI è estesa (con relativa contribuzione) agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.
Inoltre, sempre con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022:
• viene disapplicato il requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi richiesto, insieme ad altri requisiti, ai fini del riconoscimento, della NASpI;
• la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione (e non dal quarto mese, come attualmente previsto) ovvero dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione per i beneficiari di NASpI che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.

8. Cessazione di attività produttive nel territorio nazionale (commi da 224 a 238)
Introdotti vincoli procedurali per i licenziamenti ad opera di datori di lavoro che, nell'anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti.
Qualora tali datori di lavoro volessero chiudere una sede, uno stabilimento, una filiale, un ufficio o un reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e licenziando un numero di lavoratori non inferiore a 50, sono obbligati a darne comunicazione per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria nonché alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, contestualmente, alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).
La comunicazione può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.
Il mancato rispetto di tale procedura comporta la nullità dei licenziamenti e l'obbligo di versamento di contributi in favore dell'INPS.

9. Assunzione di lavoratori in CIGS (commi 243-248)
Al datore di lavoro che assume con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori beneficiari degli ulteriori 12 mesi di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 22-ter del decreto legislativo n. 148 del 2015 (inserito dalla legge di Bilancio 2022), è riconosciuto per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell’ammontare del trattamento straordinario che sarebbe stato corrisposto al lavoratore.
Il contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a 12.
Sono esclusi dall'incentivo i datori che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, abbiano proceduto, nella stessa unità produttiva, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (di cui all’articolo 3 della L. 15 luglio 1966, n. 604) ovvero a licenziamenti collettivi (disciplinati ai sensi degli articoli 4, 5 e 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni).
Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, è infine possibile assumere in apprendistato professionalizzante e senza limiti di età i lavoratori beneficiari degli ulteriori 12 mesi di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 22-ter del decreto legislativo n. 148 del 2015.

10. Cooperative di lavoratori (commi 253-254)
Al fine di salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative che si costituiscono dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, nel limite di 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
L’esonero è riconosciuto, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per un periodo massimo di 24 mesi dalla data della costituzione della cooperativa.
11. Sgravio contributivo apprendisti (comma 645)
Prorogato per il 2022 lo sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello, stipulati nel medesimo anno.
Lo sgravio totale è riconosciuto in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti con contratto di apprendistato di primo livello pari o inferiore a 9.

12. Tirocinio curricolare ed extracurriculare (commi 720-726)
La legge di Bilancio 2022 definisce il tirocinio curricolare come il percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto.
Si demanda, inoltre, al Governo e alle regioni la conclusione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della norma e in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di un accordo per la definizione di linee guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curricolari sulla base dei criteri espressamente indicati dalla legge di Bilancio 2022.
Si individuano le sanzioni in caso di mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione e si specifica che il tirocinio, che non si configura quale rapporto di lavoro, non può essere utilizzato in sostituzione di un rapporto di lavoro dipendente.
I tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996.

13. Lavoratori fragili (comma 969)
Per il 2022 è riconosciuta una indennità una tantum di 1.000 euro in favore dei lavoratori fragili (pubblici e privati) che, per almeno un mese nel corso del 2021, si siano avvalsi del diritto all'assenza dal servizio e dal lavoro di cui al comma 2 dell'articolo 26 del decreto legge 17 marzo 2020 n.18, senza però godere della relativa indennità.
L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda.
***
Inoltre, è necessario segnalare anche un altro importante provvedimento attuato con la legge di bilancio che, pur non essendo materia giuslavoristica, riguarda tutti i lavoratori.
14. La riforma fiscale
 Rimodulazione dell’IRPEF
Le aliquote passano da 5 a 4 e sono
 il 23% per i redditi fino a 15k euro
 il 25% per i redditi da 15k a 28k
 il 35% tra 28k e 50k
 43% oltre i 50k.
Per i redditi fino a 15k euro rimane il bonus IRPEF da 100 euro, rimodulato fino ai 28k.
 Soppressione IRAP autonomi
Viene definitivamente soppressa l’IRAP per lavoratori autonomi e professionisti.
 Addizionali IRPEF con più tempo
Viene concesso più tempo (fino a marzo 2022) a regioni e comuni per approvare le proprie addizionali. La modifica consentirà di adeguare le legislazioni regionali e delle province autonome alle modifiche in materia di Irpef previste dalla Legge di Bilancio.

Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.

AMARELLI & PARTNERS

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