Circolare n.1-23
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023
3 gennaio 2023
Desideriamo informarvi che è stata pubblicata, sul Supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 - Serie generale, la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025".
Si segnalano di seguito i punti oggetto della Manovra di maggiore interesse per i datori di lavoro:
a) Detassazione premi produttività - Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai lavoratori dipendenti (art. 1, comma 63);
b) Taglio del cuneo fiscale – Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (art. 1, comma 281);
c) Esoneri contributivi per l’assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza (art. 1 comma 294);
d) Esonero contributivo per assunzioni di giovani under 36 anni (art. 1, commi 297);
e) Esonero contributivo per promuovere l’occupazione femminile (art. 1 comma 289);
f) Smart working proroga lavoratori fragili (art. 1, commi 306);
g) Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali (art. 1, commi 342 – 354);
h) Assegno unico universale per i figli a carico (art. 1 commi 357 e 358);
i) Congedo parentale (art. 1, comma 359).
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a) Detassazione premi produttività - Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai lavoratori dipendenti (art. 1, comma 63)
La disposizione stabilisce la riduzione al 5% (in luogo del vigente 10%), dell’aliquota sostitutiva applicabile alle somme erogate nel 2023 sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa.
📌Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 1, comma 182 della L. n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016), i premi di risultato di ammontare variabile, erogati in esecuzione dei contratti collettivi aziendali e territoriali, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell' IRPEF, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi (4.000 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nella organizzazione del lavoro). Tali disposizioni trovano applicazione nel settore privato ai soli titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 €.
b) Taglio del cuneo fiscale – Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (art. 1, comma 281)
La norma conferma, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, un esonero sulla quota di contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per il 2022.
Tale esonero è pari:
- al 2%, se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro (RAL 35.000 €);
- al 3%, se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro (RAL 25.000).
In entrambi i casi, la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per 13 mensilità, e i limiti di importo mensile sono maggiorati del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre.
c) Esoneri contributivi per l’assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza (art. 1 comma 294)
Ai datori di lavoro privati che nel 2023 assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, beneficiari del reddito di cittadinanza è riconosciuto l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Tale esonero è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea ed è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato. L’ incentivo è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
L’esonero in commento si pone in alternativa all’ulteriore esonero dal versamento della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro, previsto dall’articolo 8 del D.L. 4/2019, nel limite dell’importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore e, comunque, non superiore a 780 euro mensili.
d) Esonero contributivo per assunzioni di giovani under 36 anni (art. 1, commi 297)
La norma estende alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età l’esonero contributivo totale, già previsto dall’articolo 1, comma 10, della L. 178/2020.
nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua;
per un periodo massimo di 36 mesi, elevato (in via transitoria) a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
L’esonero totale dal versamento dei contributi non si applica:
- ai contratti di lavoro domestico;
- ai rapporti di apprendistato e alle prosecuzioni di contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato;
- alle assunzioni, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro (per un determinato minimo di ore) o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione per le quali già opera a regime l’esonero del 100 per cento.
e) Esonero contributivo per promuovere l’occupazione femminile (art. 1 comma 289)
La Legge di bilancio estende alle nuove assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate, effettuate nel corso del 2023, l’esonero contributivo totale già previsto dall’articolo 1, comma 16, della L. 178/2020 per le medesime assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022.
Subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, è riconosciuto nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, per la durata di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.
L’assunzione deve riguardare donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:
almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, senza vincoli temporali di permanenza del requisito della residenza nelle predette aree e con la possibilità che il rapporto di lavoro possa svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;
qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.
f) Smart working proroga lavoratori fragili (art. 1, commi 306)
È prorogato fino al 31 marzo 2023 per i dipendenti, sia pubblici che privati, che versano in condizioni di fragilità accertate secondo i criteri del D.M. 4 febbraio 2022, il diritto a rendere la propria prestazione lavorativa in modalità agile.
I datori di lavoro saranno pertanto tenuti nell’arco dei primi tre mesi del 2023 ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi applicati, senza alcuna decurtazione dello stipendio.
g) Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali (art. 1, commi 342 – 354)
Viene aumentato da 5.000 a 10.000 euro il limite massimo di compensi che, nel corso di un anno, possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore in riferimento alla totalità dei prestatori.
Resta, invece, fermo a 5.000 euro il compenso massimo annuale che può essere percepito da ciascun prestatore.
Viene, inoltre, ampliata la platea dei datori di lavoro che possono acquisire le prestazioni di lavoro occasionale. I voucher si applicano anche alle aziende agricole, alberghiere, alle strutture ricettive operanti nel settore turistico e alle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili.
In base alla nuova previsione, infatti, non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di 10 (invece che più 5, come previsto dalla disciplina previgente) lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Per il settore agricolo è prevista l’introduzione di una disciplina sperimentale, valida per il biennio 2023-2024, che consente il ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese agricole per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore. Tale disciplina prevede che le prestazioni di lavoro occasionale possono riguardare solo specifiche categorie di lavoratori (pensionati, disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali o del Reddito di cittadinanza, studenti fino a 25 anni) che, ad eccezione dei pensionati non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti. Prevista inoltre una durata massima di 12 mesi, con limite di 45 giorni di effettivo lavoro, e la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in contratto a tempo indeterminato come sanzione per il superamento del limite dei 45 giorni.
h) Assegno unico universale per i figli a carico (art. 1 commi 357 e 358)
Con decorrenza dal 1° gennaio 2023 viene introdotto un incremento della misura dell’assegno pari al 50% per ciascun figlio di età inferiore a un anno, o di età inferiore a 3 anni con un ISEE del nucleo familiare inferiore o pari a 40.000 euro a condizione che nel nucleo medesimo vi siano almeno 3 figli.
La maggiorazione forfettaria dell'assegno, prevista per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico, a prescindere dalla loro età anagrafica, passa dagli attuali 100 euro a 150 euro mensili. Inoltre, le maggiorazioni per persone con disabilità, previste dal DL semplificazioni per il solo 2022, vengono rese permanenti.
È confermato infine l’incremento di 120 euro al mese della maggiorazione transitoria riconosciuta, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 230/2021, ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità qualora sia stato effettivamente percepito, nel corso del 2021, l’assegno per il nucleo familiare (ANF) in presenza di figli minori e il valore dell’ISEE del nucleo familiare non sia superiore a 25.000 euro.
i) Congedo parentale (art. 1, comma 359)
Viene riconosciuto un ulteriore mese di congedo da utilizzare entro il sesto anno di vita del bambino riconosciuto in alternativa, anche per frazioni di periodo, alla madre o al padre.
Viene inoltre innalzata dal 30 all’80% l’indennità corrisposta durante l’astensione. La disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.
Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.
AMARELLI & PARTNERS