Circolare n.13-22
Misure in favore dei lavoratori fragili e congedo parentale per Covid-19
21 febbraio 2022
Desideriamo informarvi che è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2022, la Legge 18 febbraio 2022, n. 11, di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante:” Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID 19″.
Vi segnaliamo, in particolare, che è stato completamente riscritto l’articolo 17 del decreto-legge 221/2021 riservato alle misure in favore dei lavoratori fragili nonché al congedo parentale per Covid-19.
Lavoratori fragili
Viene prorogata la possibilità di lavorare in smart working fino al 31 marzo prossimo, allineando così tale termine alla data di fine stato di emergenza.
Inoltre, dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 continua ad applicarsi la norma secondo cui per i lavoratori fragili (che non possono rendere la prestazione lavorativa in modalità agile) il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero.
Ricordiamo che tali periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto. Il periodo di assenza dal servizio deve essere prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel certificato.
Congedi parentali
Prorogate fino al 31 marzo le norme previste dall’art. 9 del DL 146/21 sul congedo parentale straordinario per il genitore di figlio/a convivente minore di 14 anni in caso di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza, per quarantena disposta dall’ASL territoriale oppure per aver contratto infezione da Covid-19.
Ricordiamo che:
il beneficio è esteso, alle stesse condizioni ma a prescindere dall’età anagrafica, ai genitori di figli/e con disabilità grave qualora sia soggetto a chiusura il centro diurno a carattere assistenziale frequentato;
nei periodi di astensione è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione;
per i figli tra i 14 ai 16 anni l’accesso al congedo rimane, ma senza corresponsione di indennità né contribuzione figurativa fatti salvi, invece, il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto.
Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.
AMARELLI & PARTNERS