Circolare n.17-22
Nuove disposizioni in materia di tirocini
23 marzo 2022
L’Ispettorato nazionale del lavoro, con Nota del 21-03-2022, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle disposizioni in materia di tirocini introdotte dalla L. n. 234/2021 (legge di bilancio 2022).
Ne riportiamo una sintesi.
Definizione di tirocinio
Il comma 720 definisce il tirocinio come percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare.
Future linee guida
Secondo il successivo comma 721, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2022, il Governo e le Regioni dovranno concludere un nuovo accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari.
Disposizioni vigenti
Accanto a disposizioni di futura applicazione, la legge di bilancio ha introdotto ulteriori precetti che risultano essere già vigenti a partire dalla sua entrata in vigore.
Indennità di partecipazione
Permane, in forza del nuovo comma 721 lett. b), il riconoscimento di una congrua indennità. Ne consegue che la sanzione prevista dal successivo comma 722 – secondo il quale la mancata corresponsione dell'indennità comporta a carico del trasgressore l’irrogazione di una sanzione amministrativa in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro,– troverà applicazione in relazione alla mancata corresponsione della indennità già prevista dalle vigenti leggi.
Ricorso fraudolento al tirocinio
Il comma 723 stabilisce, inoltre, che “il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale”. Tali disposizioni introducono precetti da ritenersi immediatamente operativi. In tal senso, al fine di valutare l’uso scorretto del tirocinio il personale ispettivo dovrà ad oggi fare riferimento alle normative regionali attualmente in vigore, nonché alle istruzioni operative già fornite da questo Ispettorato con circ. 8/2018.
Comunicazioni al Centro per l’impiego e obblighi di sicurezza
Si ritiene che l’obbligo di comunicazione dei tirocini ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. 608/1996), riguardi unicamente i tirocini extracurriculari.
Infine, il comma 725 stabilisce che “il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. L’inciso “integrale” è da ritenersi un rafforzativo di quanto già previsto dall’art. 2 comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, che parifica alla figura del lavoratore “il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento con ciò determinando l’applicazione delle medesime tutele previste in favore del personale dipendente.
Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.
AMARELLI & PARTNERS