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Circolare n.28-22

Decreto Aiuti: in arrivo l’indennità una tantum di 200 euro per i dipendenti

26 maggio 2022

Desideriamo informarvi che è stato pubblicato sulla G.U n. 114 del 17.05.2022 il DL 17 maggio 2022 n. 50 (cd. decreto Aiuti), recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”.
Vi segnaliamo, in particolare, l’introduzione dell’indennità una tantum di 200 euro da riconoscere con la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, in via automatica a cura dei datori di lavoro, ai lavoratori dipendenti, previa dichiarazione da parte dei medesimi di non essere titolari delle prestazioni di cui all’art. 32, commi 1 e 18.
Sono beneficiari dell’indennità i lavoratori dipendenti
 non titolari dei trattamenti di cui al successivo art. 32, ossia non titolari di pensione, di indennità di disoccupazione NASpI, Dis-Col e disoccupazione agricola, o percettori di reddito di cittadinanza (a questi soggetti l’indennità sarà corrisposta direttamente dall’Inps, con la mensilità di luglio 2022);
 che nel primo quadrimestre 2022, almeno per un mese, abbiano beneficiato dell’esonero di 0,8 punti percentuali dell’aliquota contributiva IVS (riduzione spettante in presenza di imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692,00 euro) stabilita dalla Legge di Bilancio 2022.
L’art. 32 del DL n. 50/2022 dispone inoltre che l’INPS, previa apposita domanda, eroghi l’indennità una tantum pari a 200 euro nel mese di luglio 2022:
 ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del DL n. 50/2022 (art. 32, comma 8);
 ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata INPS, i cui contratti siano in essere alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del DLn. 50/2022 (art. 32, comma 11);
Per tali soggetti, ulteriori condizioni per beneficiare dell’indennità sono:
 la titolarità di un reddito derivante dai suddetti rapporti di co.co.co non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021;
 non essere essere titolari di trattamenti pensionistici;
 non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
 ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e, con riferimento al medesimo anno (2021), siano titolari di un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro (art. 32, comma 13);
 ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e, con riferimento al medesimo anno (2021), siano titolari di un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro (art. 32, comma 14);
 ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222 del codice civile (art. 32, comma 15);
Per tali soggetti, ulteriori condizioni per beneficiare dell’indennità sono:
 l’accredito di almeno un contributo mensile in relazione ai suddetti contratti;
 essere già iscritti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del DL n. 50/2022, alla Gestione Separata INPS.
 agli incaricati alle vendite a domicilio, con reddito, nell’anno 2021, derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del DL n. 50/2022, alla Gestione Separata INPS (art. 32, comma 16).

L’indennità una tantum di 200 euro spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.
L’indennità, inoltre,
 non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile;
 non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Si tratta di un importo che aumenta direttamente il netto in busta del lavoratore.
È previsto che, nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità sia compensato attraverso la denuncia UniEmens secondo le indicazioni che saranno fornite dall’INPS.

Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.

AMARELLI & PARTNERS

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