Circolare n.29-22
Il rapporto biennale parità uomo donna
30 maggio 2022
Desideriamo informarvi che è stato pubblicato il decreto 29 marzo 2022 dei ministri del Lavoro e delle Pari opportunità che definisce i rinnovati contenuti del rapporto biennale della situazione del personale maschile e femminile, che sono tenute a presentare le aziende pubbliche o private che occupano oltre 50 dipendenti (e non più oltre i 100) al fine di ottenere la certificazione della parità di genere.
Ricordiamo che la certificazione della parità di genere è stata istituita dalla Legge n. 162/2021, che ha introdotto ex novo l’articolo 46-bis al D.Lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità). In particolare, in base alla nuova norma, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere, e alla tutela della maternità.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Il rapporto biennale della situazione del personale maschile e femminile dovrà essere redatto sia in relazione al complesso delle unità produttive e delle dipendenze, che in riferimento a ciascuna unità produttiva con più di cinquanta dipendenti, in forza al 31 dicembre 2021.
Lo Studio si occuperà degli adempimenti amministrativi richiesti per le aziende per cui la presentazione del rapporto è obbligatoria. In un’ottica prudenziale considereremo tenute all’obbligo di presentazione del documento le aziende a partire dal cinquantesimo dipendente in forza (e non dal cinquantunesimo).
N.B. Ai sensi dell’articolo 46, comma 1-bis, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, le aziende pubbliche e private che occupano fino a cinquanta dipendenti possono redigere il rapporto di cui al comma 1 su base volontaria, utilizzando le medesime modalità telematiche definite nel presente decreto. Tale scelta, può trovare ragione su almeno due ordini di motivi:
la partecipazione a gare o affidamenti pubblici per i quali sono impiegati, in tutto o in parte, fondi del PNRR o del PNC;
l‘inserimento dell’impresa nell’elenco delle aziende che hanno presentato il rapporto, soggetto a specifica pubblicazione online sul sito ministeriale.
In tal caso, sarà onere del cliente comunicare allo Studio la volontà di procedere alla presentazione volontaria del documento entro e non oltre il 15 giugno.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO
Il rapporto biennale va trasmesso in modalità esclusivamente telematica attraverso l’apposito applicativo online che sarà presente sul sito del Ministero del lavoro a partire dal 23 giugno c.a.
Solo per il biennio 2020-2021 è confermato lo slittamento al 30 settembre 2022 della scadenza ordinaria per la presentazione del rapporto che, dal successivo biennio, ritornerà ad essere il 30 Aprile.
CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE: VANTAGGI
Il legislatore, al fine di incorporare il nuovo paradigma relativo alla parità di genere nel DNA delle organizzazioni aziendali e produrre un cambiamento sostenibile e durevole nel tempo ha previsto alcuni vantaggi che saranno riconosciuti alle aziende in possesso della suddetta certificazione.
In particolare:
1. L’articolo 34 del DL n. 36/2022 (Decreto PNRR) introduce la suddetta certificazione della parità di genere all’interno degli articoli 93 e 95 del D.Lgs n. 50/2016 (Codice degli appalti), che disciplinano rispettivamente:
• la garanzia provvisoria per la partecipazione alla gara pubblica;
• i criteri di aggiudicazione dell’appalto.
Il possesso della certificazione della parità di genere permetterà alle imprese che partecipano alle gare pubbliche sia di fruire di uno sconto del 30% della garanzia provvisoria, sia di fruire di eventuali punteggi aggiuntivi stabiliti dalla stazione appaltante.
2. L‘ art. 5 della Legge 162/2021 prevede che per l'anno 2022, alle aziende private che siano in possesso della certificazione della parità di genere è concesso un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, determinato in misura non superiore all'1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui.
Restiamo in attesa della pubblicazione del Dpcm che dovrebbe individuare: i parametri minimi per il conseguimento della certificazione, le modalità di acquisizione e monitoraggio dei dati, di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri di parità nel controllo dei parametri, nonchè le forme di pubblicità della certificazione.
Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.
AMARELLI & PARTNERS