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Circolare n.32-22

Bonus carburante 200 euro

19 luglio 2022

Desideriamo informarvi che L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 27/E del 14 luglio 2022, ha fornito le istruzioni per l’erogazione, da parte del datore di lavoro privato ai propri dipendenti, del Bonus carburante (o titolo analogo), per un ammontare massimo di euro 200 per lavoratore, così come previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 512.
Destinatari
Destinatari dei buoni carburante sono esclusivamente i lavoratori dipendenti.
La normativa di riferimento non prevede alcuna distinzione tra le varie tipologie contrattuali. Sarà, pertanto, possibile erogare i buoni anche agli apprendisti, ai lavoratori a part-time, ai lavoratori a tempo determinato o ai lavoratori intermittenti.
L’erogazione non sarà possibile, viceversa, per coloro i quali non hanno in essere un rapporto di lavoro subordinato come, ad esempio, i tirocinanti, i collaboratori coordinati e continuativi o gli amministratori.
Inoltre, non viene previsto alcun tetto reddituale per l’ammissione al beneficio.
L’erogazione dei buoni potrà avvenire, da parte dei datori di lavoro, esclusivamente su base volontaria. La scelta dei lavoratori ai quali erogare il beneficio può essere effettuata anche ad personam e senza necessità di un preventivo accordo contrattuale.
Quindi a decidere quanto erogare (nel limite dei 200 euro) e a quali lavoratori è il datore di lavoro.
Buoni carburante
I buoni dovranno riguardare il rifornimento di carburante per autotrazione e cioè: benzina, gasolio, GPL, metano, compresa la ricarica di veicoli elettrici.
I voucher potranno essere erogati sia in formato cartaceo che elettronico e dovranno riportare il loro valore nominale.
In merito al costo di acquisto dei buoni carburante, il valore erogato al dipendente rappresenterà il costo azienda, in quanto, ai fini della tassazione i buoni rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 51, comma 3, ultimo periodo, del TUIR e sono pertanto esenti ai fini della tassazione e della contribuzione (sia per l’azienda che per il lavoratore).
A tale proposito si precisa che questi buoni non fanno cumulo con i 258,23 euro ivi previsti dalla norma del TUIR quale massimale erogabile. In pratica, il valore dei buoni carburante (nel massimale dei 200 euro) rappresenta una ulteriore agevolazione rispetto ai 258,23 euro, previsti dal comma 3, dell’articolo 51.
Proponiamo un’esemplificazione:
Il datore può erogare al lavoratore, per l’anno 2022, le seguenti somme senza la relativa corresponsione di alcuna tassazione e contribuzione:
 Erogazione di 200,00 euro di buoni carburante, ai sensi dell’art. 2, del D.L. n. 21/2022
 Erogazione di 240,00 euro di buoni spesa (compresi eventuali ulteriori buoni benzina), ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del DPR n. 917/1986
In considerazione di ciò, è il caso di tenere ben differenziati i due valori attraverso l’utilizzo di due diverse voci, da inserire nella busta paga.
Il costo sarà integralmente deducibile dal reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 95 del TUIR, in quanto riconducibile al rapporto di lavoro.

Di particolare interesse aziendale la possibilità, consentita dall'Agenzia delle Entrate, di pagare nel 2022 gli importi del Premio di Risultato con il Bonus carburante.
L’erogazione dei buoni, infatti, può essere effettuata per finalità retributive, sostituendo il premio di risultato di cui all’articolo 1, commi da 182 a 190, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con i buoni benzina in esame, nel rispetto della normativa ivi prevista. In particolare, attesa la temporaneità della disciplina in commento (limitata all’anno 2022), al fine di fruire delle disposizioni più favorevoli, si specifica che tali buoni, “sostitutivi” dei premi di risultato, devono essere erogati nell’anno in corso.
Quando erogare il bonus
La distribuzione dei voucher, da parte del datore di lavoro, dovrà essere effettuata entro e non oltre il 12 gennaio 2023, in applicazione del principio di cassa allargato.
Ciò riguarda esclusivamente l’erogazione del buono al dipendente e non il successivo consumo da parte di quest’ultimo, che potrà avvenire anche oltre l’anno 2022.
Infatti, in tema di benefit erogati mediante voucher, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta (circolare n. 5/E del 29 marzo 2018) precisando che il benefit si considera percepito dal dipendente, ed assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.

Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.

AMARELLI & PARTNERS

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