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Circolare n.34-22

Smart working: cosa cambia dal 1° settembre 2022

15 agosto 2022

Desideriamo informarvi che il 2 agosto, il Senato ha approvato definitivamente il ddl n. 2604 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali (cd. Decreto Semplificazioni), di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Vi segnaliamo, in particolare, le modifiche attinenti alla disciplina dello smart working, essendo stata prevista una nuova formulazione dell’articolo 23 della legge 81/2017.
Sulla base della normativa emergenziale, è possibile fruire, fino al prossimo 31 agosto, di due specifiche e distinte semplificazioni in tema di lavoro agile:
1. La possibilità di utilizzare tale forma di lavoro senza sottoscrivere gli accordi individuali, in deroga alla Legge 81/2017, che invece richiede un accordo scritto con ciascun lavoratore;
2. La facoltà di usare procedure snelle per la comunicazione al portale del Ministero del Lavoro delle informazioni concernenti l’attivazione del lavoro agile.
Solo questa seconda disposizione viene trasformata da eccezione a regola ordinaria dal Decreto Semplificazioni (Dl. 73/2022 e Legge di conversione del 2 agosto 2022). L’articolo 41 bis del Decreto modifica, infatti, l’articolo 23 della Legge 81 del 2017, stabilendo che dal 1° settembre 2022:
 il datore di lavoro può continuare a comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, applicando le modalità che saranno individuate da un apposito decreto ministeriale. La norma precisa che i dati comunicati dal datore di lavoro dovranno essere resi disponibili all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con le modalità previste dal codice dell’amministrazione digitale. In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste si applica la sanzione prevista dall’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 276 del 10 settembre 2003 (da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore interessato).
 Sarà necessario sottoscrivere un accordo scritto con il lavoratore che abbia tutti i requisiti previsti dalla Legge 81/2017 per poter attivare il lavoro agile. Tale accordo dovrà essere archiviato in azienda ma non andrà trasmesso al Ministero del Lavoro.

Chiediamo ai clienti che necessitano di supporto in relazione alla stesura degli accordi individuali e che desiderano affidare al nostro Studio l’invio della comunicazione sul portale del Ministero del Lavoro di far pervenire una richiesta all’indirizzo e-mail praticheamministrative@studio-associato.net, entro e non oltre il 25 agosto c.a.

Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.

AMARELLI & PARTNERS

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