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Circolare n.36-22

Maternità, paternità e congedo parentale. Le novità

18 agosto 2022

Desideriamo informarvi che è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022 il Decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022, recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio. Il provvedimento è entrato in vigore il 13 agosto 2022.
Le novità introdotte sono state oggetto del Messaggio Inps n. 3066 del 4 agosto 2022. Si segnala che Le indicazioni operative di dettaglio saranno oggetto di una specifica circolare che verrà pubblicata successivamente.
Nel rappresentarvi le novità introdotte attraverso l’uso stilistico del testo grassetto sottolineato, cogliamo l’occasione per offrirvi una sintesi della disciplina relativa agli istituti interessati dal Decreto, tenendo in considerazione che la novella è intervenuta apportando modifiche al testo normativo di riferimento in tema di genitorialità, ossia il Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico genitorialità).

CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO
Il padre lavoratore dipendente si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.
In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.
I giorni di congedo sono fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo. Il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo obbligatorio, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.
Per i giorni di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione.

MATERNITA’ LAVORATRICI AUTONOME
È stato introdotto il diritto all’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto “nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all’articolo 17, comma 3” del T.U.
L’indennità per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto è, pertanto, erogabile in presenza di un accertamento medico della ASL. Ed è quantitativamente analoga a quella calcolata per i periodi di tutela della maternità/paternità, a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice autonoma.

CONGEDO PARENTALE PER GENITORI LAVORATORI DIPENDENTI
Alla luce della novella normativa, i periodi indennizzabili di congedo parentale sono i seguenti:
 A CIASCUN GENITORE, fino al 12° anno (e non più fino al 6° anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
 ENTRAMBI I GENITORI hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi,per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).

Restano, invece, immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti dall’articolo 32 del T.U. ossia:
 LA MADRE può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
 IL PADRE può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
 ENTRAMBI I GENITORI possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
 AL GENITORE SOLO, sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30 per cento della retribuzione. La novella normativa precisa che per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio.

Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al 12° anno (e non più fino all'8° anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

CONGEDO PARENTALE PER GENITORI LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA
 Alla luce della novella normativa è prevista la possibilità di fruire del congedo parentale entro il 12° anno (e non più entro il 3° anno) di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore in caso di adozione o affidamento preadottivo.

 CIASCUN GENITORE ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore. I genitori hanno, inoltre, diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).

Congedo parentale per genitori lavoratori autonomi
 Alla luce della novella normativa viene riconosciuto il diritto al congedo parentale anche ai padri lavoratori autonomi.
Ne consegue che CIASCUNO DEI GENITORI avrà diritto a 3 mesi di congedo parentale da fruire entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.
Restano invariate le condizioni richieste dalla legge e dai decreti ministeriali per potere fruire del congedo parentale.

In attesa dei necessari aggiornamenti informatici, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022, è comunque possibile fruire dei congedi come modificati dalla novella normativa, con richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS.
Le novità sul congedo parentale rientrano in quadro più ampio di tutele introdotte per favore la conciliazione tra l’attività lavorativa e la vita privata. E infatti in questo contesto si inserisce anche il canale preferenziale di accesso allo smart working per lavoratori e lavoratrici, a prescindere dall’età in caso di figli con disabilità, altrimenti nei limiti dei 12 anni di età dei figli.

Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.

AMARELLI & PARTNERS

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