top of page

Circolare n.37-22

Circolare INL 4/2022 – Prime indicazioni sul Decreto Trasparenza

19 agosto 2022

Il 10 agosto 2022 è stata pubblicata la Circolare 4/2022 da parte dell’Ispettorato nazionale del Lavoro, la quale ha fornito delle prime indicazioni interpretative in merito ai nuovi adempimenti informativi stabiliti dal D.Lgs. n. 152/1997, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Trasparenza 104/2022.
Condividiamo, di seguito, le specifiche di maggior rilievo fatte dall’Ispettorato, ad integrazione della Circolare di Studio n. 33.

Modalità di comunicazione
Al fine di agevolare il più possibile l’assolvimento dei nuovi adempimenti informativi, è possibile avvalersi di una comunicazione in formato “elettronico” (ad es. e-mail personale comunicata dal lavoratore, e-mail aziendale messa a disposizione dal datore di lavoratore, messa a disposizione sulla rete intranet aziendale dei relativi documenti tramite consegna di password personale al lavoratore ecc.) avendo cura, tuttavia, di specificare che “le medesime informazioni sono conservate e rese accessibili al lavoratore ed il datore di lavoro ne conserva la prova della trasmissione o della ricezione per la durata di cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro”

Possibile rinvio alla contrattazione collettiva
Il nuovo art. 1 del D.Lgs. n. 152/1997 non fa più espresso riferimento alla possibilità di rendere alcune informazioni al lavoratore mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato. Tuttavia, fermo restando che con la consegna del contratto individuale di lavoro o di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (Unilav)il lavoratore deve essere già informato sui principali contenuti degli istituti di cui all’art. 1 (ad es. orario di lavoro giornaliero per n. giorni alla settimana; importo retribuzione mensile per numero delle mensilità ecc.), la relativa disciplina di dettaglio potrà essere comunicata attraverso il rinvio al contratto collettivo applicato o ad altri documenti aziendali qualora gli stessi vengano contestualmente consegnati al lavoratore ovvero messi a disposizione secondo le modalità di prassi aziendale.

Decorrenza nuovi obblighi
Il Decreto Trasparenza si applica a tutti i rapporti di lavoro che decorrono dal 13 agosto.
Per quanto riguarda i rapporti di lavoro instaurati precedentemente (fino al 12 agosto), i lavoratori potranno richiedere apposita informativa all’azienda circa il proprio rapporto di lavoro ed il datore di lavoro dovrà riscontrare la richiesta entro 60 giorni.

Trattamento sanzionatorio
L’illecito amministrativo insorge solo se e quando saranno passati i 7 o i 30 gironi (a seconda del tipo di informazioni) senza che la comunicazione delle informazioni sia completata e comporta l’applicabilità della sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1500 euro per ogni lavoratore interessato.
Il procedimento è disciplinato dalla Legge generale n. 689/1981 sulle sanzioni amministrative e quindi trova applicazione la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2014, secondo cui l’Ispettore diffida il trasgressore a sanare la mancata informazione; in caso di effettiva ottemperanza alla diffida entro 30 giorni, trova applicazione la sanzione minima prevista dalla Legge con l’estinzione del procedimento sanzionatorio a seguito del pagamento dell’importo dovuto.
***
I nostri consulenti hanno già:
 Revisionato le lettere di assunzione relative ai rapporti contrattuali coinvolti dal Decreto;
 Redatto le Informative per ogni contratto collettivo.

Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.

AMARELLI & PARTNERS

bottom of page