Circolare n.38-22
Riforma ammortizzatori sociali prevista dalla Legge di Bilancio 2022
22 agosto 2022
Desideriamo offrirvi una sintesi di quanto previsto dalla riforma in tema di ammortizzatori sociali richiamando le indicazioni fornite dall’Inps, con la Circolare n. 76 del 30 giugno 2022, per il versamento della contribuzione (corrente e arretrata) dovuta, a partire da gennaio 2022, con riferimento a CIGO, CIGS, FIS e Fondi di solidarietà. L’adeguamento della procedura di calcolo della contribuzione dovuta avverrà a decorrere dal mese di competenza luglio 2022 (primo mese corrente) mentre la contribuzione relativa ai mesi da gennaio a giugno 2022 (mesi pregressi) sarà regolata nei flussi UniEmens di competenza luglio, agosto e settembre 2022.
Cassa integrazione ordinaria (CIGO)
La riforma degli ammortizzatori sociali non ha inciso sulla disciplina della CIGO, che rimane immutata sia riguardo al campo di applicazione che rispetto alle aliquote contributive, che riepiloghiamo di seguito:
1,70% per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti;
2,00% per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti;
4,70% per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato edile;
3,30% per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato lapidei;
1,70% per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;
2,00% per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti
Cassa integrazione straordinaria (CIGS)
La Legge di Bilancio 2022 ha esteso il campo di applicazione della CIGS: in particolare, oltre ai datori di lavoro del settore industriale che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, la relativa disciplina e i connessi obblighi contributivi sono estesi ai datori di lavoro
non coperti dai Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26 (bilaterali), 27 (alternativi, ad esempio FSBA) e 40 (territoriali delle Province Autonome di TN e BZ) del D.Lgs n. 148/2015 e che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti;
con dimensione occupazionale media semestrale superiore a quindici dipendenti, soggetti alle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS).
Computo forza occupazionale del semestre: ai fini della determinazione della dimensione aziendale riferita al semestre sono da considerare tutti i lavoratori, compresi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda.
Contribuzione ordinaria per l’anno 2022: per il solo 2022, l’aliquota contributiva ordinaria di finanziamento della CIGS è ridotta dello 0,63% per le imprese di cui all’art. 1, comma 219, lett. c), Legge n. 234/2021 (datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti). Pertanto, per tali soggetti, per l’anno 2022, la misura della contribuzione CIGS è pari allo 0,27% (di cui lo 0,18% a carico del datore di lavoro e lo 0,09% a carico del lavoratore)
Fondo di integrazione salariale (FIS)
A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che:
occupano almeno un dipendente (il requisito, fino al 31 dicembre 2021, era più di cinque dipendenti);
appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali che non rientrano nell’ambito della CIGO;
non aderiscono ad un Fondo di solidarietà bilaterale (art. 26, D.Lgs n. 148/2015) ovvero alternativo (art. 27, D.Lgs n. 148/2015) ovvero territoriale (art. 40, D.Lgs n. 148/2015).
Contribuzione ordinaria per l’anno 2022: per il solo 2022, è disposta la riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del FIS. Nel dettaglio, per effetto della riduzione prevista, la misura della contribuzione di finanziamento del FIS, limitatamente all’anno 2022 (periodi di paga da gennaio 2022 a dicembre 2022), è articolata come segue:
per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a cinque dipendenti è pari allo 0,15% (aliquota ordinaria dello 0,50% cui si sottrae la riduzione dello 0,35%);
per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti è pari allo 0,55% (aliquota ordinaria dello 0,80% cui si sottrae la riduzione dello 0,25%)
per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di quindici dipendenti è pari allo 0,69% (aliquota ordinaria dello 0,80% cui si sottrae la riduzione dello 0,11%);
per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di cinquanta dipendenti è pari allo 0,24% (aliquota ordinaria dello 0,80% cui si sottrae la riduzione dello 0,56%).
La riduzione delle aliquote in argomento è ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.
Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.
AMARELLI & PARTNERS