Circolare n.43-22
Sgravio lavoratrici madri
23 settembre 2022
Desideriamo informarvi L’INPS ha pubblicato la circolare n. 102 del 19 settembre 2022, che fornisce indicazioni operative in merito allo sgravio previsto all’articolo 1, comma 137, in via sperimentale, per l’anno 2022, nella misura del 50% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice madre, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro.
Lavoratrici che possono accedere al beneficio
Possono accedere al beneficio in trattazione tutte le lavoratrici madri, con rapporto di lavoro dipendente e somministrato, incluso il settore agricolo, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, compresi i casi di regime di part-time, di apprendistato (di qualsiasi tipologia), di lavoro domestico e di lavoro intermittente, che rientrino nel posto di lavoro dopo avere fruito del congedo di maternità. La misura è, inoltre, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n.142.
Fruizione del congedo di maternità
Ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione, è necessario che la lavoratrice abbia fruito del congedo obbligatorio di maternità disciplinato dall’articolo 16 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151. La misura trova applicazione dal momento del rientro effettivo della lavoratrice successivo alla fruizione dell’astensione facoltativa o del periodo di interdizione post partum.
Considerato che l’agevolazione costituisce una misura sperimentale valevole per l’anno 2022, il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022.
Coordinamento con altre agevolazioni
Il presente esonero è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, compreso l’esonero di 0,8 % previsto dall’articolo 1, comma 121, della medesima legge di Bilancio 2022.
Inoltre, poiché l’esonero in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico della lavoratrice madre, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato.
Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.
AMARELLI & PARTNERS