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Circolare n.46-22

Decreto Aiuti ter: NUOVA INDENNITÀ UNA TANTUM DI 150 EURO

29 settembre 2022

Desideriamo informarvi che è' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022, il Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, con ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Vi segnaliamo, in particolare, le modifiche rilevanti in materia di lavoro.
Il Decreto Aiuti-ter introduce all’art. 18 una ulteriore indennità una tantum di 150 euro da riconoscere, a cura dei datori di lavoro, ai lavoratori dipendenti, con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022.
Condizioni per l’accesso alla suddetta misura sono:
 la non titolarità di trattamenti pensionistici e di reddito di cittadinanza da provare mediante dichiarazione da parte del lavoratore;
 la presenza di un imponibile previdenziale del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro.
L’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS (e, dunque, con imponibile previdenziale azzerato).
Caratteristiche dell’indennità una tantum:
 non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile;
 non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Casi di riconoscimento automatico dell’indennità da parte dell’INPS:
1. ai soggetti residenti in Italia, titolari di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 che abbiano un reddito assoggettabile ad IRPEF non superiore, per l’anno 2021, a 20.000 euro (art. 19, commi da 1 a 7);
2. ai lavoratori domestici, già beneficiari dell’indennità una tantum di 200 euro, che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 23 settembre 2022, data di entrata in vigore del DL n. 144/2022 (art. 19, comma 8);
3. a coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 l’indennità NASpI e DIS-COLL (art. 19, comma 9);
4. a coloro che, nel corso del 2022, percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 (art. 19, comma 10);
5. ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza (art. 19, comma 16).



Casi di riconoscimento da parte dell’INPS, previa domanda dell’interessato per:
1. i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del DL n. 50/2022) e che sono iscritti alla Gestione Separata INPS qualora il reddito derivante dai suddetti rapporti non sia superiore a 20.000 euro per l’anno 2021. (art. 19, comma 11);
2. i lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall’art. 10, commi da 1 a 9 del DL 41/2021 e dall’art. 42 del DL n. 73/2021 (si tratta, a titolo esemplificativo, delle indennità connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19 erogate a stagionali, intermittenti e lavoratori dello spettacolo - art. 19, comma 12)
3. i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e, con riferimento al medesimo anno (2021), siano titolari di un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 20.000 euro (art. 19, comma 13);
4. i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e, con riferimento al medesimo anno (2021), siano titolari di un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 20.000 euro (art. 19, comma 14);
5. i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222 del codice civile (art. 19, comma 15);
6. gli incaricati alle vendite a domicilio, con reddito, nell’anno 2021, derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del DL n. 50/2022, alla Gestione Separata INPS (art. 19, comma 15).

Rimaniamo in attesa della circolare operativa Inps per ulteriori chiarimenti.

Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.

AMARELLI & PARTNERS

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