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Circolare n.51-22

Fringe benefit fino a 600 euro: chiarimenti dell’Agenzia dell’Entrate

8 novembre 2022

Desideriamo ricordarvi che è stata pubblicata, il 4 novembre 2022, la Circolare n. 35 dell’Agenzia delle Entrate che fornisce tutti i chiarimenti necessari per l’erogazione del fringe benefit di 600 euro previsto dal Decreto Aiuti Bis, esclusivamente per l’anno di imposta 2022.

Destinatari fringe benefit
Da un punto di vista soggettivo, l’Agenzia conferma che i fringe benefit in esame possono essere corrisposti dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti, anche ad personam. Sarà il datore di lavoro, quindi, a decidere a quali lavoratori riconoscerli.

Estensione fringe benefit concessi
Per il solo 2022, il decreto Aiuti-bis ha incluso tra i fringe benefit concessi ai lavoratori dipendenti anche le utenze domestiche.
Per utenze domestiche si intendono quelle relative a immobili ad uso abitativo, posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio.
Pertanto, rientrano nella suddetta definizione anche:
 le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento);
 quelle per le quali, pur essendo intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniugi e familiari.
Specifica l’Agenzia che è necessario che il datore di lavoro acquisisca e conservi, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR. In alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva con la quale il lavoratore dichiara:
- di essere in possesso della documentazione che attesta il pagamento delle bollette (esempio, indicando il numero e l’intestatario della fattura, la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento);
- che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.
NOTA BENE: Tutta la documentazione indicata nella suddetta dichiarazione sostitutiva deve essere conservata dal dipendente ed esibita in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.


Superamento del limite massimo e relativa tassazione
Come già anticipato l’articolo 12 del decreto Aiuti-bis ha disposto per l’anno 2022 che il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, è innalzato da euro 258,23 a euro 600.
Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche risultino superiori al predetto limite, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di 600 euro.
NOTA BENE: pertanto, se si sforano i 600 euro andrà assoggettata l’intera somma a tassazione ordinaria.
Dato che tale disposizione è riferita solo all’anno 2022, l’Agenzia ricorda che si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio 2023 (principio di cassa allargato), e che le somme erogate dal datore di lavoro possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell’anno 2023 purché riguardino consumi effettuati nel corrente anno.
Tale principio si applica sia con riferimento alle erogazioni in denaro, sia con riferimento alle erogazioni in natura, mediante l’assegnazione di beni o servizi.

Fringe benefit a 600 euro e bonus carburante
Infine, viene specificato che il nuovo regime limitato all’anno di imposta 2022 (soglia di esenzione a 600 euro), rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante.
Ciò vuol dire che è possibile non pagare tasse e contributi sia su un limite di 200 euro per uno o più buoni carburanti sia su 600 euro per l'insieme di altri beni, compresi eventuali ulteriori buoni carburanti.
Il bonus carburante, ai fini della tassazione, è ricondotto nell’ambito di applicazione dell’articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del TUIR.
NOTA BENE: quindi, se il valore in questione è superiore a euro 200, lo stesso concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria.

Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.

AMARELLI & PARTNERS

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