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Circolare 9-26

RAPPRESENTANTE LAVORATORI PER LA SICUREZZA - Comunicazione INAIL

27 marzo 2026

Si ricorda che è di prossima scadenza la comunicazione telematica dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Scade infatti il 31 marzo 2026, il termine per comunicare telematicamente all’Istituto i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in caso di nuova nomina o di modifica del nominativo comunicato in precedenza.

Ai sensi dell’art. 47 del D.lgs. 81/2008, l’RLS deve essere eletto o designato secondo le modalità di seguito riportate:
- nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, di norma con elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo;
- nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, con elezione da parte dei lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali presenti in azienda, o in assenza, è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.
L’obbligo di nomina o designazione è esteso anche alle aziende o unità produttive all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori.

Comunicazione del nominativo
I datori di lavoro o i dirigenti delegati delle aziende sono tenuti a comunicarne il nominativo all’INAIL entro il 31 marzo p.v., così come previsto dall’art. 18, comma 1, lettera aa), D.lgs. n. 81/2008.
L’INAIL ha chiarito che sono tenuti all’adempimento il datore di lavoro di qualsiasi settore privato e pubblico, ovvero i dirigenti se tale compito rientra nelle competenze loro attribuite dal datore di lavoro.
La comunicazione è obbligatoria solo in caso di nuova elezione o designazione; le aziende non sono invece tenute a comunicare il nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del sito produttivo.

Istruzioni operative
La comunicazione del RLS va effettuata per la singola azienda o per ciascuna unità produttiva in cui la stessa si articola e deve riferirsi alla situazione in essere al 31 dicembre dell’anno precedente.
I datori di lavoro ovvero i dirigenti designati dall’azienda o un delegato entro il 31 marzo 2026 devono:
- inserire una nuova comunicazione, se intendono comunicare per la prima volta il nominativo del RLS;
- modificare e inoltrare la comunicazione precedentemente inviata, in caso di variazione o nuova nomina di un RLS.

La nuova comunicazione o le modifiche devono essere effettuate utilizzando l’applicazione “Dichiarazione RLS” disponibile accedendo ai servizi online del portale INAIL, previa autenticazione.

Sanzioni
Qualora il datore di lavoro e il dirigente risultino inadempienti all’obbligo di comunicazione, l’articolo 55, comma 5, lettera I) del Testo Unico prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro.

Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.

AMARELLI & PARTNERS

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