Circolare n. 1-25
Legge di Bilancio 2025 - Le principali novità in materia di lavoro
7 gennaio 2025
Il 31 dicembre 2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 305, Supplemento Ordinario n. 43, la Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e Bilancio pluriennale per il triennio 2025 - 2027 (L. 30.12.2024, n. 207).
Di seguito segnaliamo gli aspetti principali in materia di lavoro contenuti nell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025:
a) Aliquote IRPEF (comma 2);
b) Taglio del cuneo fiscale (commi 4-9);
c) Riordino delle detrazioni fiscali (comma 10-11);
d) Auto aziendali (comma 48);
e) Tracciabilità delle spese (commi 81-83);
f) Lavoratori frontalieri (commi 97-99);
g) Incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa (comma 161);
h) Maggiorazione volontaria dell’aliquota contributiva (commi 169-170);
i) Requisiti per la NASpI (comma 171);
j) Disoccupazione per lavoratori rimpatriati (comma 187);
k) Bonus per le nuove nascite e Bonus nido (commi 206-211);
l) Congedi parentali (commi 217-218);
m) Esonero contributivo lavoratrici madri (commi 219-220);
n) Imposta sostitutiva per premi di produttività (comma 385);
o) Esenzione fiscale neoassunti (commi 386-389);
p) Fringe benefit (commi 390-391);
q) Detassazione lavoro straordinario (commi 395-398);
r) Maxi-deduzione nuove assunzioni (commi 399-400);
s) Decontribuzione Sud e nuovi esoneri contributivi aree svantaggiate (commi 404-426);
t) Detassazione mance (comma 520).
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a) Aliquote IRPEF (comma 2)
La Legge di Bilancio 2025 conferma e rende strutturale la revisione delle aliquote IRPEF a 3 scaglioni, come segue:
• aliquota del 23% per i redditi fino a € 28.000;
• aliquota del 35% per quelli superiori a € 28.000 ma non superiori a € 50.000;
• aliquota del 43% per i redditi oltre i € 50.000.
b) Taglio del cuneo fiscale (commi 4-9)
Viene introdotto un meccanismo di sconto fiscale che sostituisce l'esonero contributivo per i lavoratori dipendenti del 6% o 7% applicato nel 2024. Le nuove disposizioni prevedono, da una parte, l’introduzione di un'indennità fiscale per i titolari di reddito complessivo fino a € 20.000 e, dall’altra, l’introduzione di una detrazione aggiuntiva per i redditi più elevati.
L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito, viene calcolata in percentuale sul reddito di lavoro dipendente, con importi decrescenti al crescere del reddito. L’indennità erogata al lavoratore verrà poi recuperata dal sostituto d’imposta in compensazione nel Modello F24.
Nello specifico, la somma è pari al:
• 7,1% per i redditi da lavoro dipendente non superiori a € 8.500;
• 5,3% per i redditi da lavoro dipendente compresi tra € 8.500 e € 15.000;
• 4,8% per i redditi da lavoro dipendente compresi tra € 15.000 e € 20.000.
Ai titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo superiore a € 20.000 è riconosciuta, invece, una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, pari a:
• € 1.000,00, per redditi da lavoro dipendente compresi tra € 20.000 e € 32.000;
• un importo progressivamente decrescente rispetto ai € 1.000 , per redditi da lavoro dipendente compresi tra 32.000 e 40.000.
Non viene prevista alcuna erogazione, raggiunta la soglia reddituale di € 40.000.
❗È utile precisare che la nuova norma introduce il concetto di Reddito complessivo al fine della determinazione dell’indennità spettante o della detrazione aggiuntiva, mentre con l’esonero contributivo il reddito preso a riferimento era solo quello relativo al rapporto di lavoro dipendente.
c) Riordino delle detrazioni fiscali (comma 10-11)
Subisce una variazione anche la disciplina delle detrazioni d’imposta, in particolare per i contribuenti con reddito superiore a € 75.000.
A partire dal 2025, è introdotto un tetto agli oneri detraibili, di ammontare variabile in base:
• Al reddito (a seconda che sia compreso tra € 75.000 e € 100.000 o superiore a € 100.000);
• Al numero di figli a carico e ad eventuali disabilità degli stessi.
Sono esclusi dalla revisione le spese sanitarie detraibili, gli oneri relativi a prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 e le spese per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica.
Infine, sono esclusi dall’applicazione delle detrazioni per familiari a carico i contribuenti non cittadini italiani o di uno Stato UE o aderente all’accordo sullo spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero.
Subiscono alcune modifiche anche le detrazioni per carichi di famiglia:
• La detrazione di € 950 per figli di 21 anni o più si applicherà fino al limite di età di 30 anni, fatte salve le ipotesi di figli con disabilità;
• La detrazione di € 750 per altri familiari conviventi verrà invece estesa anche agli ascendenti conviventi con il contribuente.
d) Auto aziendali (comma 48)
Con l’obiettivo di incentivare l’azienda all’acquisto di auto elettriche e plug-in, al fine di favorire la transizione ecologica ed energetica, la Legge di Bilancio ha previsto delle modifiche alle modalità di tassazione dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.
Fino al 2024 il valore della retribuzione in natura da assoggettare a contribuzione e tassazione in capo al lavoratore per i veicoli immatricolati e concessi dal 1° luglio 2020 variava in base alle emissioni di CO2 dei veicoli stessi.
Le novità previste dalla Legge di Bilancio stabiliscono un passaggio da un sistema basato sulle emissioni di CO2 a un sistema basato sulla tipologia di alimentazione per i soli veicoli assegnati dall’anno 2025. Rimane immutato il valore assunto dalle tabelle ACI determinato su una percorrenza convenzionale di 15.000 km, al quale andranno applicate le seguenti percentuali:
• 10% nelle ipotesi di veicoli a trazione esclusivamente elettrica;
• 20% nelle ipotesi di veicoli ibridi plug-in;
• 50% nelle ipotesi di veicoli ad alimentazione tradizionale termico o ibrido non plug-in.
Questo nuovo sistema riguarda le auto concesse con contratti stipulati a decorrere dal 2025.
Pertanto, verosimilmente per le auto concesse entro il 31.12.2024 continuerà ad applicarsi il vecchio regime.
e) Tracciabilità delle spese (commi 81-83)
La Legge di Bilancio ha previsto che per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale, i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente se le spese sono effettuate con metodi tracciabili.
Tali disposizioni sono applicabili, sia ai fini IRAP che IRPEF, dal 2025.
f) Lavoratori frontalieri (commi 97-99)
La Legge di Bilancio 2025 ha stabilito che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e fino all’entrata in vigore del Protocollo di modifica dell’Accordo Italia - Svizzera del 23 dicembre 2020, i lavoratori frontalieri, possono svolgere fino al 25% dell’attività di lavoro in modalità telelavoro presso il domicilio nello Stato di residenza senza perdere lo status di lavoratore frontaliero.
Ai fini dell’imposizione della retribuzione nello Stato in cui l’attività è svolta, l’attività in modalità telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza è considerata effettuata nell’altro Stato presso il datore di lavoro fino ad un massimo del 25% del tempo di lavoro.
La Legge di Bilancio 2025 ha previsto che le retribuzioni convenzionali si applicano anche ai redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell'arco di 12 mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana.
g) Incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa (comma 161)
Confermata anche per il 2025 la possibilità di richiedere l’esonero dal versamento della quota contributiva a proprio carico (per averla così accreditata in busta paga) per i lavoratori che decidano di posticipare l’uscita dal mondo del lavoro, pur avendo maturato, nel 2025, il requisito per accedere al trattamento pensionistico anticipato oppure alla c.d. “Quota 103”.
La novella esclude, inoltre, dalla base imponibile delle imposte sui redditi e della contribuzione previdenziale le somme corrisposte al lavoratore in base al suddetto esercizio di facoltà. Tale esclusione dalla base imponibile fiscale concerne implicitamente, per il periodo successivo all’anno 2024, anche i soggetti che abbiano optato per l’incentivo prima dell’anno 2025.
L’esercizio dell’opzione non esclude la possibilità di fare in un qualsiasi momento successivo domanda di pensione anticipata.
h) Maggiorazione volontaria dell’aliquota contributiva (commi 169-170)
Viene prevista la facoltà di incrementare volontariamente l’aliquota contributiva di massimo 2 punti percentuali per migliorare il montante contributivo individuale, valido ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, per i nuovi iscritti, con primo accredito contributivo che decorre successivamente al 1° gennaio 2025, alle seguenti forme:
• all'assicurazione generale obbligatoria;
• alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
• alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
La norma fa riferimento alla contribuzione a carico dell’iscritto.
i) Requisiti per la NASpI (comma 171)
A partire dal 1° gennaio 2025, vengono parzialmente modificati i requisiti di accesso alla NASpI, stabilendo che, se il lavoratore si dimette volontariamente da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e nell’arco dei 12 mesi successivi viene assunto da un nuovo datore di lavoro e da questi licenziato, l’accesso alla misura è subordinato al possesso di almeno 13 settimane di contribuzione relativamente all’ultimo rapporto di lavoro e non agli ultimi 4 anni.
j) Disoccupazione per lavoratori rimpatriati (comma 187)
Dal 2025 è prevista l’esclusione dall’accesso al trattamento di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati e frontalieri.
k) Bonus per le nuove nascite e Bonus nido (commi 206-211)
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un assegno una tantum di € 1.000 per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025, subordinato a un valore ISEE del nucleo familiare non superiore a € 40.000.
Per quanto riguarda il Bonus nido, inoltre, la norma ha previsto l’esclusione dell’assegno unico e universale per i figli a carico dal calcolo dell’ISEE per determinare il buono per asili nido.
Per i nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, è stata inoltre soppressa la condizione della presenza nel nucleo familiare di almeno un figlio di età inferiore a 10 anni ai fini del riconoscimento della maggiorazione a € 3.600 su base annua del buono.
l) Congedi parentali (commi 217-218)
A tutela della genitorialità, anche con l’anno nuovo vi è stato l’intervento rispetto alla disciplina dei congedi parentali. La Legge di Bilancio 2023 aveva previsto a favore dei genitori che terminavano il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2022 l’incremento dell’indennità INPS dal 30% all’80% per il primo mese di congedo, non trasferibile all’altro genitore e fino al 6° anno di vita del bambino.
La Legge di Bilancio 2024 aveva poi previsto l’innalzamento all’80% anche del secondo mese, a condizione che il congedo obbligatorio terminasse dopo il 31 dicembre 2023.
La Legge di Bilancio 2025 ha stabilito l’incremento di un’ulteriore mensilità, per un totale di 3 mesi indennizzati all’80%, a favore dei soli lavoratori che terminano la fruizione del congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2024.
m) Esonero contributivo lavoratrici madri (commi 219-220)
È stato prorogato in misura ridotta l’esonero contributivo in favore delle lavoratrici madri con almeno 2 figli, con l’estensione anche alle lavoratrici autonome, nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma.
La fruizione di tale misura è riservata:
• alle lavoratrici madri con almeno 2 figli e fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo;
• dal 2027 alle madri con 3 o più figli e fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.
Segnaliamo che per gli anni 2025-2026 l’esonero non spetta per le lavoratrici che già beneficiano dello sgravio contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2024.
Inoltre, è stata introdotta una soglia di reddito a fini della fruizione, che non deve essere superiore all’importo di € 40.000 annui.
Viene in ogni caso demandata ad un successivo decreto del Ministero del lavoro, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della Legge, la definizione delle modalità di attuazione, in particolar modo la misura dell’esonero e le modalità di riconoscimento dello stesso.
n) Imposta sostitutiva per premi di produttività (comma 385)
Le Legge di Bilancio stabilisce, una proroga fino al 2027 della previsione introdotta dalle precedenti leggi di Bilancio, relativa all’applicazione dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività.
Viene quindi confermata l’imposta del 5% alle seguenti condizioni:
• l’erogazione del premio dev’essere prevista dal contratto aziendale o territoriale;
• il valore dei premi non deve eccedere i € 3.000 lordi;
• il reddito da lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024 non deve essere superiore a € 80.000.
o) Esenzione fiscale neoassunti (commi 386-389)
Per i nuovi assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 con reddito da lavoro dipendente fino a € 35.000 nell’anno precedente la data di assunzione, che accettano di trasferire la residenza in un comune di lavoro situato ad oltre 100 km di distanza dal precedente comune di residenza (circostanza attestata dal rilascio da parte del lavoratore di un’autodichiarazione sostitutiva, nella quale va indicato il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione), la Legge di Bilancio 2025 prevede che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente ai fini fiscali entro il limite complessivo di € 5.000 annui per i primi 2 anni dalla data di assunzione.
Precisiamo che le somme erogate dal datore di lavoro, nel caso appena citato, saranno imponibili ai fini contributivi, rileveranno ai fine della determinazione dell’ISEE e si computeranno ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
p) Fringe benefit (commi 390-391)
La Legge di Bilancio conferma per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 l’aumento della soglia di esenzione fiscale per i fringe benefit da € 258,23 a:
• € 2.000 a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico;
• € 1.000 a favore degli altri lavoratori dipendenti.
⚠️ Ricordiamo che i datori di lavoro sono tenuti a dare previa informativa alle Rappresentanze Sindacali Unitarie laddove presenti.
Sono considerati fiscalmente a carico i figli con età non superiore a 24 anni titolari di un reddito complessivo annuo non eccedente i € 4.000 e i figli di età superiore a 24 anni titolari di un reddito complessivo annuo non superiore a € 2.840,51.
Non concorrono alla formazione del reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati e le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
q) Detassazione lavoro straordinario (commi 395-398)
Dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, è previsto il trattamento integrativo speciale ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.
Il trattamento, che non concorre alla formazione del reddito, si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a € 40.000 nel periodo d'imposta 2024.
r) Maxi-deduzione nuove assunzioni (commi 399-400)
La Legge di Bilancio 2025 ha prorogato per il periodo 2025-2027, la maxi-deduzione del 120% (o del 130% in presenza dei requisiti previsti dalla norma), del costo del personale sostenuto, riferibile agli incrementi occupazionali, secondo le disposizioni contenute nel D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216.
s) Decontribuzione Sud e nuovi esoneri contributivi aree svantaggiate (commi 404-426)
La Legge di Bilancio ha introdotto, per gli anni 2025-2029, un nuovo sgravio contributivo per le imprese che occupano lavoratori nel Mezzogiorno, che va a sostituire la c.d. “Decontribuzione Sud”.
Lo sgravio contributivo spetta ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, che occupano lavoratori a tempo indeterminato (ad esclusione dei rapporti di apprendistato) nelle regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Nel caso di datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze più di 250 dipendenti, l’esonero è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri al 31 dicembre di ogni anno un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
L’esonero è riconosciuto e modulato per l’anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di € 145 su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024.
L’incentivo spetta fermi restando i principi generali per la fruizione degli incentivi ed è subordinato alla regolarità contributiva del datore di lavoro che ne fruisce.
L’esonero non è cumulabile con gli esoneri previsti dal bonus per le imprese operanti nell'ambito dei settori strategici, dal bonus giovani, donne e Zes (artt. 21, 22, 23 e 24 del D.L. n. 60/2024).
Per i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, l’esonero è concesso in regime “de minimis”; per i datori di lavoro che non rientrano nella nozione di micro, piccola e media impresa, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, l’efficacia dell’esonero è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione europea.
t) Detassazione mance (comma 520)
La Manovra ha elevato dal 25% al 30% del reddito percepito nell’anno per le prestazioni di lavoro fornite dai lavoratori nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, il limite fino al quale le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, costituiscono redditi da lavoro dipendente e, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%.
La Legge ha inoltre elevato da € 50.000 a € 75.000 il limite complessivo di redditi da lavoro dipendente per i quali si applica la disposizione.
Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.
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