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Circolare n.11-26

Lavoro agile - Rafforzamento degli obblighi di informativa in materia di salute e sicurezza

10 aprile 2026

Con la presente Circolare intendiamo richiamare l’attenzione sulle recenti novità normative in materia di salute e sicurezza in materia di lavoro agile, introdotte dalla Legge 11 marzo 2026, n. 34 – Legge annuale sulle piccole e medie imprese, con particolare riferimento agli obblighi informativi a carico del datore di lavoro.

Quadro normativo di riferimento
Come noto, la disciplina del lavoro agile è contenuta nella Legge 22 maggio 2017, n. 81, che, all’art. 22, prevede l’obbligo per il datore di lavoro di garantire la tutela della salute e sicurezza del lavoratore anche quando la prestazione è resa al di fuori dei locali aziendali, attraverso la consegna annuale di un’informativa scritta recante l’individuazione dei rischi generali e specifici connessi a tale modalità di svolgimento dell’attività.
Su tale obbligo, già oggetto di precedenti comunicazioni di Studio, è intervenuta la Legge n. 34/2026, che ne ha rafforzato la portata sistematica, inserendo una specifica previsione all’interno del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro).
In particolare, l’art. 11 della citata Legge ha introdotto all’art. 3 del D. Lgs. n. 81/2008 il comma 7-bis, stabilendo che, per le prestazioni lavorative svolte in modalità agile in ambienti non rientranti nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’adempimento degli obblighi prevenzionistici compatibili con tale modalità è assicurato attraverso la consegna, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
La disposizione pur non introducendo un obbligo sostanzialmente nuovo, colloca in modo espresso e strutturato nel sistema della sicurezza sul lavoro un adempimento che la normativa sul lavoro agile già prevedeva.

Decorrenza
Le novità introdotte dalla Legge n. 34/2026 sono operative dal 7 aprile 2026. Da tale data, l’obbligo di informativa annuale in materia di salute e sicurezza nel lavoro agile risulta espressamente integrato nel D.Lgs. n. 81/2008, con le conseguenze che ne derivano anche sotto il profilo sanzionatorio.


Rischi connessi all’utilizzo dei videoterminali
Nel quadro del rafforzamento dell’obbligo informativo, il legislatore ha posto una particolare attenzione ai rischi connessi all’utilizzo dei videoterminali, che rappresentano un elemento tipico e qualificante della prestazione resa in modalità agile.
La disciplina di riferimento resta quella contenuta negli artt. 172 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2008, relativi ai profili oculo-visivi, posturali e all’affaticamento fisico e mentale. In ragione delle peculiarità del lavoro agile, tali rischi devono essere adeguatamente considerati nell’ambito dell’informativa, in coerenza con le concrete modalità di svolgimento della prestazione.
Resta ferma la possibilità che la contrattazione collettiva applicata preveda specifiche disposizioni in materia di pause, organizzazione dei tempi di lavoro o ulteriori misure di tutela, che devono essere valutate caso per caso in funzione del CCNL adottato.

Regime sanzionatorio
Un elemento di particolare rilievo introdotto dalla Legge n. 34/2026 riguarda il profilo sanzionatorio.
La mancata consegna dell’informativa relativa alla salute e sicurezza nel lavoro agile è ora espressamente ricompresa tra le violazioni sanzionate dall’art. 55 del D. Lgs. n. 81/2008, con applicazione delle seguenti sanzioni a carico del datore di lavoro:
• arresto da 2 a 4 mesi;
• ammenda da 1.708,61 € a 7.403,96 €.
Tale previsione conferma la centralità dell’obbligo informativo nel sistema prevenzionistico e rafforza l’esigenza di una corretta e puntuale gestione dell’adempimento.

Indicazioni operative e conclusioni
Alla luce delle novità illustrate, le aziende che ricorrono al lavoro agile sono chiamate a verificare l’avvenuta consegna dell’informativa sulla salute e sicurezza, assicurandone l’aggiornamento con periodicità almeno annuale e la coerenza con l’organizzazione aziendale e le modalità concrete di svolgimento della prestazione.
Per l’aggiornamento dell’informativa, la verifica della sua adeguatezza e per ogni valutazione di carattere tecnico-prevenzionistico è necessario fare riferimento al consulente o al professionista che segue l’azienda in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con il quale coordinare gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente, aggiornata dalle recenti disposizioni.
Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento in merito ai profili giuslavoristici e organizzativi connessi all’adozione del lavoro agile e per il coordinamento con i professionisti incaricati della gestione degli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.

AMARELLI & PARTNERS

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