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Circolare n. 12

Rappresentante lavoratori per la sicurezza: comunicazione INAIL

19 marzo 2024

Desideriamo informarvi che è di prossima scadenza la comunicazione telematica dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Scade infatti il 2 aprile 2024, essendo il 31 marzo giorno festivo, il termine per comunicare all’Istituto in via telematica i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in caso di nuova nomina o di modifica del nominativo comunicato in precedenza.

Vi ricordiamo a che a norma dell’art. 47 del D.lgs. 81/2008, l’RLS deve essere eletto o designato secondo le seguenti modalità:
• nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, di norma con elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo;
• nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, con elezione da parte dei lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali presenti in azienda, o in assenza, è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.
L’obbligo di nomina o designazione è esteso inoltre alle aziende o unità produttive all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori.

Comunicazione nominativo: quando e a chi spetta

Come detto, in caso di nuova elezione o designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i datori di lavoro o i dirigenti delegati delle aziende sono tenuti a comunicarne il nominativo all’INAIL entro il 31 marzo (2 aprile per l’anno in corso), così come previsto dall’art. 18, comma 1, lettera aa), D.lgs. n. 81/2008.
L’INAIL ha chiarito che sono tenuti all’adempimento il datore di lavoro di qualsiasi settore privato e pubblico, ovvero i dirigenti se tale compito rientra nelle competenze loro attribuite dal datore di lavoro.

La comunicazione è obbligatoria solo in caso di nuova elezione o designazione; le aziende non sono invece tenute a comunicare il nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del sito produttivo.

Comunicazione nominativo: come effettuarla

La comunicazione del nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza va effettuata per la singola azienda o per ciascuna unità produttiva in cui la stessa si articola e deve riferirsi alla situazione in essere al 31 dicembre dell’anno precedente.
I datori di lavoro ovvero i dirigenti designati dall’azienda o un delegato entro il 2 aprile 2024 devono:
• Inserire una nuova comunicazione, se intendono comunicare per la prima volta il nominativo del RLS;
• Modificare e inoltrare la comunicazione precedentemente inviata, in caso di variazione o nuova nomina di un RLS.
La nuova comunicazione o le modifiche devono essere effettuate utilizzando l’applicazione “Dichiarazione RLS” disponibile accedendo ai servizi online del portale INAIL, previa autenticazione.

Sanzioni

L’articolo 55, comma 5, lettera I) del Testo Unico sanziona il datore di lavoro e il dirigente inadempienti all’obbligo di comunicazione con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro.

Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.

AMARELLI & PARTNERS

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