Circolare n. 12-25
Congedo parentale – elevazione dell’indennità spettante
28 maggio 2025
Come anticipato nella nostra circolare n. 1 del 7 gennaio 2025, la Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di Bilancio) all’art. 1 commi 217-218
• ha reso strutturale l’elevazione dal 60% al 80% della retribuzione spettante durante il congedo parentale per un ulteriore mese,
• e ha introdotto l’elevazione dal 30% al 80% della retribuzione spettante durante il congedo parentale per un ulteriore mese,
modificando il Testo Unico sulla maternità e paternità. Tali indennità maggiorate trovano applicazione a condizione che i mesi di congedo siano fruiti entro il sesto anno di vita del figlio.
Decorrenza della nuova disposizione
Con la circolare n. 95 del 26 maggio 2025, l’INPS ha fornito le indicazioni operative.
La previsione normativa interessa esclusivamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 (per il secondo mese maggiorato) e al 31 dicembre 2024 (per il secondo e il terzo mese maggiorato). Sono quindi esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo obbligatorio di maternità o di paternità al 31 dicembre 2023.
Precisazioni
La modifica normativa non aggiunge ulteriori mesi di congedo parentale indennizzati rispetto a quelli già previsti, ma dispone:
• l’elevazione dell’indennità spettante dal 60% al 80% per un ulteriore mese, dei tre spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all’altro;
• l’elevazione dell’indennità spettante dal 30% al 80% per un ulteriore mese, dei tre spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all’altro.
Conseguentemente, entro i limiti massimi di entrambi i genitori (10 mesi elevabili a 11 nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) da fruire entro i 12 anni del figlio o ingresso in famiglia del minore, il congedo parentale di entrambi i genitori o del genitore solo risulta indennizzabile come di seguito:
Un mese indennizzabile al 80%, se:
o il congedo obbligatorio di maternità o paternità è terminato dopo il 31/12/2022;
o oppure se il figlio è nato o adottato, affidato/collocato a partire dal 01/01/2023, purché sussista un rapporto di lavoro al momento della fruizione;
Un secondo ulteriore mese indennizzabile al 80%, se:
o il congedo obbligatorio di maternità o paternità è terminato dopo il 31/12/2023;
o oppure se il figlio è nato o adottato, affidato/collocato a partire dal 01/01/2024, purché sussista un rapporto di lavoro al momento della fruizione;
Un terzo ulteriore mese indennizzabile al 80% se:
o il congedo obbligatorio di maternità o paternità è terminato dopo il 31/12/2024;
o oppure se il figlio è nato o adottato, affidato/collocato a partire dal 01/01/2025, purché sussista un rapporto di lavoro al momento della fruizione;
Sei mesi indennizzabili al 30% a prescindere dalla situazione reddituale;
I rimanenti due mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’art. 34, comma 3, del T.U.
Le disposizioni in commento trovano applicazione esclusivamente per i lavoratori dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori (es. lavoratori autonomi, lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS, ecc.).
Tali periodi di congedo parentale potranno essere fruiti in modalità ripartita tra i genitori o da uno soltanto di essi.
Modalità di esposizione Uniemens
I dati relativi al congedo parentale dovranno essere esposti in Uniemens con i seguenti codici evento:
• PG4 per il congedo parentale fruito in modalità oraria indennizzato nella misura del 80% della retribuzione;
• PG5 per il congedo parentale fruito in modalità giornaliera indennizzato nella misura del 80% della retribuzione.
In entrambi i casi è necessario esporre il codice fiscale del figlio per il quale si fruisce dell’evento.
Inoltre, i medesimi codici “PG4” e “PG5” sostituiscono dal 1° gennaio 2025 i precedenti codici “PG0”, “PG1”, “PG2” e “PG3”, rispettivamente riferiti ai periodi di congedo parentale in modalità oraria/giornaliera indennizzati in misura del 80% della retribuzione di cui alle precedenti leggi di Bilancio 2023 e 2024.
Per individuare il corretto codice giustificativo da utilizzare in Presenze, vi invitiamo a confrontarVi con il Vostro Referente.
Esempi
Riportiamo in seguito tre esempi di possibile fruizione dell’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato nella misura dell’80%:
Esempio A
Madre lavoratrice dipendente che fruisce del congedo di maternità dal 20 agosto 2024 al 20 gennaio 2025;
il padre lavoratore dipendente fruisce di tre mesi di congedo parentale dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2024, di cui due mesi indennizzati all’80% della retribuzione (come previsto, rispettivamente, dalle leggi di Bilancio 2023 e 2024) ed un mese indennizzato al 30% della retribuzione (si tratta dei suoi tre mesi non trasferibili all’altro genitore);
il padre fruisce, inoltre, di un mese di congedo parentale dal 01 gennaio 2025 al 31 gennaio 2025.
Il mese di congedo parentale fruito dal padre nel corso dell’anno 2025 è indennizzabile solo al 30% e non all’80% della retribuzione, in quanto l’elevazione dell’indennità è prevista solo per uno dei tre mesi spettanti a ogni genitore e non trasferibili all’altro.
La madre, una volta terminato il periodo di congedo di maternità, potrà fruire del mese di congedo parentale indennizzato al 80% (come previsto dalla legge di Bilancio 2025), purché si collochi nell’ambito dei suoi primi tre mesi non trasferibili all’altro genitore.
Esempio B
Figlio nato il 10 dicembre 2024;
la madre lavoratrice dipendente termina il periodo di congedo di maternità il 10 marzo 2025;
il padre fruisce di 3 mesi di congedo parentale dal 11 dicembre 2024 al 10 marzo 2025.
Il mese di congedo parentale dal 11 dicembre 2024 al 10 gennaio 2025 è indennizzabile all’80% della retribuzione (come previsto dalla legge di Bilancio 2023).
Il periodo di congedo parentale dal 11 gennaio 2025 al 10 febbraio 2025 è indennizzabile al 80% della retribuzione (come previsto dalla legge di Bilancio 2024).
Il periodo di congedo parentale dal 11 febbraio 2025 al 10 marzo 2025 è indennizzabile al 80% della retribuzione (come previsto dalla legge di Bilancio 2025).
Eventuali periodi di congedo parentale successivamente fruiti dalla madre, saranno indennizzabili esclusivamente nella misura del 30%, avendo il padre integralmente fruito dei mesi di congedo indennizzabili nella misura del 80%.
Esempio C
Figlio nato il 15 dicembre 2024;
madre lavoratrice iscritta alla Gestione separata con fine periodo di maternità 15 marzo 2025;
padre lavoratore libero professionista iscritto a una Cassa previdenziale per i liberi professionisti;
il padre non fruisce di congedo parentale;
la madre in data 1° aprile 2026 inizia un rapporto di lavoro dipendente. Fruisce di tre mesi di congedo parentale dal 1° giugno 2026 al 31 agosto 2026.
Dei tre mesi di congedo parentale fruiti come lavoratrice dipendente, due mesi sono indennizzabili all’80% (come previsto dalle leggi di Bilancio 2023 e 2024) in quanto il minore è nato nell’anno 2024. Non spetta, invece, l’ulteriore mese indennizzato all’80% della retribuzione (previsto dalla legge di Bilancio 2025) in quanto il minore è nato prima del 1° gennaio 2025 e il congedo di maternità, pur essendo terminato successivamente al 31 dicembre 2024, è riconosciuto alla madre come iscritta alla Gestione separata. Pertanto, il mese dal 1° settembre 2026 al 30 settembre 2026 è indennizzabile al 30%.
Alla madre residuano altri tre mesi di congedo parentale indennizzabili al 30% della retribuzione.
Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.
AMARELLI & PARTNERS