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Circolare n. 13

Decreto PNRR (D.L. 19/2024)

25 marzo 2024

Desideriamo informarvi che è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024 il decreto PNRR (D.L. n. 19/2024), recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.
Vediamo, di seguito, alcune delle previsioni di maggiore interesse per i datori di lavoro, in vigore dal 2 marzo 2024.
a) Nuove regole per la fruizione di benefici normativi e contributivi (art. 29, c. 1);
b) Novità in materia di appalto e distacchi (art. 29, c. 2);
c) Aumento dell’importo della maxi-sanzione per lavoro irregolare (art. 29, c. 3);
d) Nuove sanzioni in caso di appalto e somministrazione illecita (art. 29, c. 4-5);

Nuove regole per la fruizione di benefici normativi e contributivi (art. 29, c. 1)

L’art. 29, c. 1 del Decreto PNRR, modificando l’art. 1, c. 1175 della L. 296/2006, ha previsto che il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi per le aziende sia subordinato – oltre al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – anche all’assenza di violazioni delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese quelle a tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali.

Novità in materia di appalto e distacchi (art. 29, c. 2)

Il comma 2 dello stesso art. 29 del Decreto in trattazione, introducendo il nuovo comma 1-bis all’art. 29 del D.lgs. 276/2003, riconosce al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nell’eventuale subappalto, un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto.
Inoltre, viene integrato il comma 2 del citato art. 29 del D.lgs. 276/2003, disponendo che l’istituto della responsabilità solidale retributiva e contributiva trova applicazione anche nelle ipotesi di illiceità della somministrazione, dell’appalto e del distacco di cui all’art. 18 commi 2 e 5-bis, dello stesso D.lgs. 276/2003.

Aumento dell’importo della maxi-sanzione per lavoro irregolare (art. 29, c. 3)

È stato, inoltre, previsto, ad opera dell’art. 29, c. 3 del Decreto PNRR, l’innalzamento dal 20% al 30% della maxi-sanzione di cui all’art. 3, D.L. 12/2002, in caso di impiego di lavoratori “in nero”, attraverso una modifica apportata all’art. 1, comma 445, lett. d), della L. 145/2018.


Nuove sanzioni in caso di appalto e somministrazione illecita (art. 29, c. 4-5)

Infine, il Decreto PNRR è intervenuto modificando la disciplina sanzionatoria in materia di appalti e somministrazioni illecite e fraudolente, secondo quanto previsto dai commi 4 e 5 dello stesso art. 29.
Le fattispecie di cui all’art. 18 del D.lgs. n. 276/2003 – precedentemente depenalizzate – tornano ad avere rilevanza penale: in tali casi, le nuove sanzioni prevedono la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, con l’ipotesi aggravante per dolo specifico se la somministrazione è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo.

📌 Seguiranno eventuali modifiche apportate in sede di conversione in legge.

Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.

AMARELLI & PARTNERS

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