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Circolare n.14-26

DECRETO LAVORO 2026

11 maggio 2026

Si informa che il 30 aprile scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il D.L. 62/2026 cosiddetto
“Decreto lavoro” che introduce una serie di misure che intervengono su alcuni temi principali del mercato
del lavoro. Le novità riguardano principalmente gli incentivi alle assunzioni, la definizione di “salario
giusto”, i rinnovi contrattuali, il lavoro tramite piattaforme digitali e l’introduzione di incentivi per la
conciliazione famiglia – lavoro.
INCENTIVI ALL’ OCCUPAZIONE
Il Decreto lavoro ha abrogato le disposizioni sugli incentivi all'occupazione introdotte a fine 2025 e già
convertite in Legge a febbraio 2026, sostituendole con il nuovo sistema di esoneri.
La prima misura riguarda l'inserimento stabile delle donne svantaggiate nel mercato del lavoro:
• prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
• prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi.
Per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2026, i datori di lavoro privati possono
beneficiare di un esonero contributivo del 100%, con un tetto di 650 euro mensili per lavoratrice,
elevato a 800 euro nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno. La durata
massima prevista dell’agevolazione è di 24 mesi, ridotta a 12 per le lavoratrici con specifici profili di
svantaggio previsti dal regolamento europeo sugli aiuti di Stato. Le assunzioni devono determinare un
incremento occupazionale netto e i datori di lavoro non devono aver proceduto, nei 6 mesi precedenti, a
licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità
produttiva.
La seconda misura è destinata ai giovani di età inferiore a 35 anni che risultino privi di un’occupazione
stabile:
• da almeno 24 mesi;
• da almeno 12 mesi qualora ricorrano specifiche condizioni di svantaggio.
L’incentivo consiste in un esonero pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro,
nel limite massimo di 500 euro mensili per ciascun lavoratore, elevato a 650 euro per le assunzioni
effettuate presso unità produttive ubicate nelle seguenti regioni del Centro-Sud: Abruzzo, Molise,
Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria. La durata ordinaria
dell’agevolazione è pari a 24 mesi, ridotta a 12 mesi per i lavoratori svantaggiati individuati ai sensi dell’art.
2 del Regolamento (UE) n. 651/2014. Le assunzioni devono determinare un incremento occupazionale
netto.
La terza misura introduce un incentivo volto alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro a termine. In
particolare, subordinatamente all’autorizzazione della Commissione Europea, è riconosciuto ai datori di
lavoro che procedono alla trasformazione a tempo indeterminato, nel periodo compreso tra il 1° agosto
e il 31 dicembre 2026, di contratti a termine di durata non superiore a 12 mesi, stipulati entro il 30 aprile
2026, un esonero contributivo pari al 100% dei contributi previdenziali a loro carico, nel limite
massimo di 500 euro mensili per un periodo di ventiquattro mesi. L’agevolazione si applica ai lavoratori
non dirigenziali di età inferiore a 35 anni che non siano mai stati titolari di un precedente rapporto di
lavoro a tempo indeterminato. Le trasformazioni devono determinare un incremento occupazionale netto.
La quarta misura è rivolta esclusivamente alle imprese di dimensioni micro, con un organico non superiore
a 10 dipendenti, operanti nella ZES unica per il Mezzogiorno, che procedano all’assunzione di lavoratori
di età superiore a 35 anni, disoccupati da almeno 24 mesi. L’agevolazione consiste in un esonero pari al
100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 650 euro mensili
per ciascun lavoratore, per una durata non superiore a 24 mesi. Le assunzioni devono determinare un
incremento occupazionale netto.
Per tutte le misure, l’accesso ai benefici è subordinato al rispetto del requisito del cosiddetto “salario
giusto”, così come definito dal medesimo Decreto e di seguito specificato; ne consegue che la corretta
applicazione del trattamento economico complessivo previsto dalla contrattazione collettiva assume la
natura di presupposto legale ai fini della fruizione degli incentivi. Sotto il profilo della tutela occupazionale,
tutte le misure prevedono una specifica clausola di revoca e recupero del beneficio. In particolare, il
licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o stabilizzato con incentivo, ovvero
di un lavoratore impiegato con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva, effettuato entro i 6 mesi
successivi all’assunzione o alla trasformazione, comporta la decadenza dall’agevolazione e il recupero
delle somme già fruite.
La disposizione si pone in continuità con analoghe previsioni già introdotte in precedenti misure di
incentivazione all’occupazione ed è finalizzata a prevenire comportamenti opportunistici, assicurando che
il beneficio sia effettivamente correlato a un incremento occupazionale. Il Decreto chiarisce che gli esoneri
in esame sono incompatibili con qualsiasi altra riduzione o esonero contributivo previsto dalla
normativa vigente.
IL SALARIO GIUSTO COME TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO
Viene garantito ai lavoratori un trattamento economico complessivo non inferiore a quanto previsto dai
contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente
più rappresentative. In presenza di settori non coperti da contrattazione collettiva, il trattamento
economico complessivo non può essere inferiore a quello previsto dal CCNL stipulato dalle organizzazioni
dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito
di applicazione sia maggiormente connesso all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro,
tenuto conto del settore e della categoria produttivi di riferimento nonché dell’attività principale o prevalente
esercitata, e della dimensione e della natura giuridica del datore di lavoro.
RINNOVI CONTRATTUALI
Il Decreto in esame ha inoltre previsto che, in caso di mancato rinnovo del CCNL entro 12 mesi dalla
sua scadenza naturale, le retribuzioni sono automaticamente adeguate sulla base della variazione
dell’IPCA, nella misura del 30%, a titolo di anticipazione forfettaria. Trascorso tale termine, cessa altresì
il riconoscimento del contributo di assistenza contrattuale. Restano esclusi i settori caratterizzati da elevata
stagionalità. Queste disposizioni si applicano ai contratti in scadenza successivamente alla loro entrata in
vigore; per i contratti già scaduti, trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2027.
CONTRASTO AL CAPORALATO DIGITALE
Per prevenire l’intermediazione illecita e lo sfruttamento lavorativo, sono state introdotte specifiche tutele
per chi opera tramite piattaforme digitali. Tali misure includono l’accertamento dell'identità del
lavoratore e la garanzia di trasparenza sui sistemi algoritmici. Nello specifico, il lavoratore ha il diritto di
conoscere i criteri di assegnazione delle mansioni e di calcolo dei compensi, nonché i parametri del proprio
rating, mantenendo sempre la facoltà di richiedere una revisione umana per le decisioni automatizzate
rilevanti.
CONCILIAZIONE FAMIGLIA - LAVORO
È stato previsto uno sgravio contributivo nei confronti di quelle aziende che adottano la certificazione
UNI/PdR 192:2026. Tale standard introduce un sistema di gestione strutturato per la conciliazione vitalavoro, che definisce requisiti oggettivi verificabili e indicatori di performance (KPI) per le organizzazioni
private e pubbliche che scelgono di investire in modo strutturato su maternità, paternità, carichi di cura,
flessibilità organizzativa, welfare aziendale, salute e continuità di carriera. La misura contenuta nel Decreto
prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le aziende
in possesso di questa, con una misura fino all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per
ciascuna impresa.
CODICE UNICO DEL CCNL
Viene introdotto l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare ai lavoratori - assunti in data successiva
all’entrata in vigore del Decreto - il codice alfanumerico univoco del CCNL applicato. Tale identificativo, da
riportare necessariamente in busta paga e nelle comunicazioni obbligatorie, permetterà a Ministero del
Lavoro, INL, INPS e CNEL di verificare la corretta adozione dei contratti e di coordinare le attività ispettive.
PROROGA DEL VERSAMENTO DEL TFR A TESORERIA
Infine, segnaliamo che, come chiarito anche dall’INPS con il Messaggio n. 1511 del 6 maggio 2026, i datori
di lavoro obbligati al versamento del TFR al Fondo Tesoreria dal 1° gennaio 2026 possono effettuare
entro il 16 luglio 2026 i versamenti relativi alle quote maturate da gennaio a giugno 2026, senza
applicazione di sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive.

Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.

AMARELLI & PARTNERS

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