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Circolare n. 15-24

Rinnovo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi del 22 marzo 2024 e Accordo integrativo del 28 marzo 2024

3 aprile 2024


Desideriamo informarvi che in data 22 marzo 2024 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Nazionale del Terziario sottoscritto da Confcommercio, Filcams CGIL, Fisascat Cisl e Uiltucs. In data 28 marzo 2024 le parti sociali hanno siglato un accordo integrativo per fornire dei chiarimenti operativi.

Di seguito forniamo una scheda sintetica delle principali novità oggetto del rinnovo, seguita da un’analisi dei singoli istituti interessati.

Scheda sintetica rinnovo CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi

Introduzione causali contratti a tempo determinato di natura collettiva
Dal 1° aprile 2024 non sarà più possibile apporre le causali individuate dalle parti, per esigenze di natura tecnica, produttiva e organizzativa sostituite da quelle introdotte nel CCNL (vedi infra). Per i contratti precedentemente instaurati e ancora vigenti, le clausole apposte tra le parti continueranno a produrre i loro effetti, fino a scadenza naturale degli stessi. Resta salva la causale in sostituzione di altri lavoratori.
Clausole elastiche
L’importo dell’indennità dovuta in caso di applicazione di clausole di elasticità – alternativa alle maggiorazioni di cui ai commi 8 e 9 dello stesso art. 95 – passa da 120 euro a 155 euro minimo all’anno.
Fondo EST
Aumento di euro 3,00 del contributo a carico del datore di lavoro al fondo EST, a decorrere dal 1° aprile 2025.
Cassa assistenza sanitaria “Qu.A.S.” (art. 105)
Aumento di euro 40,00 del contributo a carico del datore di lavoro, di cui 20,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2025 e ulteriori 20,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Classificazione
Revisione e aggiornamento delle figure professionali contenute nella classificazione del personale. Coordinamento lavoratori in forza, nuovi assunti e apprendisti (vedi infra).
Congedi parentali
Non comportano riduzione di ferie, ROL, ex festività e mensilità aggiuntive.
Ridotto a 5 giorni il preavviso che il lavoratore è tenuto a dare al datore di lavoro per la richiesta di congedo parentale.
Aumenti retributivi mensili
Vedi tabella infra
Una Tantum
Ai lavoratori in forza alla data del 22 marzo 2024, saranno erogati 350,00 euro, per il IV livello, da riparametrare sugli altri livelli.
Tale importo viene erogato in due momenti:
 Luglio 2024
 Luglio 2025.
Assorbimenti
Precisate le regole di assorbimento. Vedi infra


Sfera di applicazione

Con il presente rinnovo è stata ridefinita la sfera di applicazione del contratto, estendendo le aree di attività sia del settore commercio che dei servizi. In particolare, è stato integrato l’ambito della distribuzione organizzata con i prodotti di parafarmacia e l’inserimento delle dark store, mentre nel mondo dei servizi sono stati introdotti i servizi di noleggio e vendita di audiovisivi e di prodotti software e hardware, nonché i servizi generali amministrativi presso le università telematiche private, i centri di assistenza fiscale e le aziende di servizi di marketing operativo.

Procedure per il rinnovo (art. 4)

È stata introdotta la c.d. indennità di vacanza contrattuale per 14 mensilità, pari al 30% dell’IPCA al netto degli energetici importati (dato previsionale anno corrente) applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza, da riconoscere ai lavoratori in caso di carenza contrattuale, dopo un periodo di sei mesi dalla data di scadenza del CCNL. Da ciò deriva che tale clausola non potrà essere attivata in alcun modo prima del 1° ottobre 2027.
L’importo potrà essere assorbito, fino a concorrenza, esclusivamente da somme concesse in acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali, successivamente alla data del 31 marzo 2027.

Congedi per le donne vittime di violenza (art. 16 bis)

La Commissione per le Pari Opportunità è stata investita di un’ulteriore attività finalizzata al raggiungimento della parità di genere all’interno dei luoghi di lavoro. Inoltre, alla Commissione è stato affidato il compito di sostenere percorsi di protezione delle vittime di violenza di genere.
Il presente rinnovo all’art. 16 bis prevede in favore delle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni.
Durante il periodo di congedo la lavoratrice ha diritto a un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione che viene anticipata dal datore di lavoro e posta a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS con le stesse modalità previste per i trattamenti economici di maternità.
Il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di tre anni. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese precedente a quello in cui ha inizio il congedo.

Causali di assunzione con contratto a tempo determinato (art. 71 bis)

Le parti hanno definito le causali di legittima apposizione del termine del contratto individuale di lavoro di durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedenti i 24 mesi, stabilendo che ciò possa avvenire nei seguenti casi:
 Saldi: per i lavoratori assunti nei periodi interessati dai saldi relativi alle vendite di fine stagione;
 Fiere: per i lavoratori assunti nei periodi di fiere individuate dal calendario fieristico nazionale e internazionale compresi tra sette giorni precedenti e sette giorni successivi la fiera;
 Festività natalizie: per i lavoratori assunti durante le festività natalizie e nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 gennaio;
 Festività pasquali: per i lavoratori assunti durante le festività pasquali e nel periodo compreso tra i quindici giorni precedenti e i quindici giorni successivi al giorno di Pasqua;
 Riduzione impatto ambientale: per i lavoratori assunti con specifiche professionalità impiegati nei processi organizzativi e/o produttivi che abbiano l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale;
 Terziario avanzato: per i lavoratori assunti con specifiche mansioni di progettazione, realizzazione, di assistenza e vendita di prodotti innovativi, anche digitali, nell’ambito del terziario avanzato. Rientrano tutte quelle attività connesse a tutte le fasi di sviluppo di un prodotto innovativo, come ad esempio prodotti di alta tecnologia, oppure nuovi materiali o servizi che contribuiscano a migliorare il livello delle prestazioni rendendo più efficienti i processi;
 Digitalizzazione: per i lavoratori assunti con specifiche professionalità per lo sviluppo di metodologie e di nuove competenze in ambito digitale;
 Nuove aperture: per i lavoratori assunti per aperture di nuove unità produttive/operative e ristrutturazioni nel periodo massimo di 24 mesi a far data dal giorno della nuova apertura dell’unità; Per ristrutturazione si intende espansione della superficie di vendita o apertura di nuovi reparti.
 Incremento temporaneo: per i lavoratori assunti per progetti o incarichi temporanei di durata superiore a 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi continuativi, per una durata massima di 24 mesi.
Le suddette causali potranno essere apposte ai contratti a termine, in caso di rinnovo o di proroga se di durata superiore a 12 mesi (e comunque non eccedenti i 24) e dovranno essere dettagliate per giustificarne il ricorso nel caso di specie, per evitare eventuali contenziosi.
N.B.: dalla data di efficacia del CCNL (1° aprile 2024) non sarà più possibile apporre le causali, a livello individuale, per esigenze di natura tecnica, produttiva e organizzativa, previste fino al 31 dicembre 2024, poiché subentrano le suddette di natura collettiva.
Per i contratti precedentemente instaurati e ancora vigenti, le clausole apposte continueranno a produrre i loro effetti fino a scadenza naturale degli stessi.

Clausole elastiche (art. 95)

Dal 1° gennaio 2025 l’importo dell’indennità dovuta in caso di applicazione di clausole di elasticità – alternativa alle maggiorazioni di cui ai commi 8 e 9 dello stesso art. 95 – passa da 120 euro a 155 euro minimo all’anno. L’indennità viene corrisposta in quote mensili.
Fondo EST (art. 104)

È stato stabilito un aumento pari ad euro 3,00 del contributo a carico del datore di lavoro al fondo EST, a decorrere dal 1° aprile 2025.

Cassa assistenza sanitaria “Qu.A.S.” (art. 105)

È stato stabilito un aumento pari ad euro 40 del contributo a carico del datore di lavoro, di cui 20 euro a decorrere dal 1° gennaio 2025 e ulteriori 20 euro a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Classificazione (artt. 113-115)

Un importante intervento ha riguardato una dettagliata revisione e aggiornamento delle figure professionali contenute nella classificazione del personale.
Si precisa che agli artt. 113 e 115 del presente CCNL sono stati effettuati degli aggiornamenti delle figure professionali inserite nei citati articoli e si applicano al personale assunto dal 22 marzo 2024, mentre per le figure in forza a tale data dovranno essere effettuati eventuali coordinamenti in sede aziendale.
Le principali novità hanno riguardato l’eliminazione di alcune figure obsolete e l’introduzione di nuove figure, ad esempio: capo dei processi formativi e relativa filiera, optometrista, farmacista di parafarmacia, addetto alla vendita a distanza, e ancora l’addetto e-commerce.
⚠️Si raccomanda la presa visione delle tabelle contenute negli articoli in commento.
N.B.: ai soli fini delle assunzioni in apprendistato professionalizzante, l’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione decorrerà dal 1° giugno 2024. Conseguentemente, fino alla stessa data e solo per gli stessi fini, restano in vigore le precedenti figure professionali.

Congedi parentali (art. 198)

I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi (ROL o ex festività) e mensilità aggiuntive.
È stato, inoltre, ridotto a cinque giorni il preavviso che il lavoratore è tenuto a dare al datore di lavoro per la richiesta di congedo parentale.

Aumenti retributivi mensili (art. 213)

A decorrere dalle scadenze di seguito indicate verranno erogati i seguenti aumenti tabellari:


Una Tantum (art. 213)

È stato riconosciuto un importo, a titolo di una tantum, pari a 350,00 euro, per il IV livello, da riparametrare sugli altri livelli.
Tale importo viene erogato in due momenti:
 Luglio 2024
 Luglio 2025.
ai lavoratori in forza alla data del 22 marzo 2024.
L’importo deve essere riproporzionato sulla base dell’effettivo servizio prestato dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023 e ridotto proporzionalmente per i casi di assenze o aspettative non retribuite, part-time, sospensioni e/o riduzioni dell’orario di lavoro. Per il calcolo pro quota si dovrà tener conto, altresì, delle modifiche intercorse nel rapporto di lavoro (es. modifica del livello, trasformazioni in part-time/full-time).
Ai lavoratori in forza al 22 marzo 2024 spetterà la rispettiva quota di una tantum anche se cessano il rapporto di lavoro prima dell’erogazione delle rispettive tranches.

Assorbimenti (art. 216)

A fronte di aumenti di tabelle, gli aumenti di merito concessi dalle aziende, nonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti.
Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei sei mesi precedenti la scadenza del presente contratto.
Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità, erogati dalle aziende indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte, solo se l’assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all’atto della concessione a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali erogati dal 01° gennaio 2022.

Inoltre, è stato confermato che l’anticipo di futuri aumenti contrattuali (AFAC) e gli importi una tantum previsti dal Protocollo Straordinario del 12 dicembre 2022, non posso essere assorbiti né dagli aumenti retributivi erogati da aprile 2024 a febbraio 2027, né dall’importo a titolo di una tantum, in pagamento a luglio 2024 e luglio 2025.

Decorrenza e durata (art. 259)

L’accordo ha vigenza, per la parte economica, dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2027, mentre per la parte normativa dal 1° aprile 2024 fino al 31 marzo 2027.

Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.

AMARELLI & PARTNERS

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