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Circolare n. 16

Parità di genere: rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile

5 aprile 2024

Desideriamo informarvi che si avvicina la scadenza, fissata al 30 aprile per la presentazione:
 del rapporto biennale sulle pari opportunità, obbligatoria nelle aziende con oltre 50 dipendenti, relativo ai dati del biennio 2022-2023;
 della domanda di esonero contributivo per le aziende private che hanno ottenuto la certificazione di parità di genere entro il 31 dicembre 2023.


Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile

Le aziende che occupano oltre 50 dipendenti sono tenuta a trasmettere il rapporto biennale sulla situazione lavorativa di genere. Le imprese che occupano fino a 50 dipendenti possono, invece, redigere il rapporto su base volontaria.
Nel rapporto occorre indicare, i dati su genere, categoria professionale, livello di inquadramento e tipologia contrattuale, oltre a numerosi altri dati, tra cui il numero di lavoratori assunti nel corso dell’anno di riferimento, coinvolti in attività di formazione professionale, nonché sottoposti a procedure di licenziamento o pensionamento.
In caso d’inadempimento dell’obbligo di trasmissione nei termini prescritti le aziende saranno invitate dalla Direzione Regionale del Lavoro a provvedere entro i successivi 60 giorni; laddove tale termine non venga ulteriormente rispettato, sarà applicata la sanzione amministrativa da 103 a euro 516 euro. Se l’inottemperanza si protrae per oltre 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.

Domanda di esonero contributivo per i datori di lavoro in possesso della certificazione 2023

Al fine di garantire la possibilità di accedere all’esonero in esame ai datori di lavoro privati che conseguano la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2023, le domande volte al riconoscimento dell’agevolazione possono essere presentate fino al 30 aprile 2024.
La domanda telematica di autorizzazione all’esonero contiene le seguenti informazioni:
1) i dati identificativi del datore di lavoro;
2) la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
3) l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;

4) la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
5) il periodo di validità della certificazione di parità di genere, indicando a tale fine la data di rilascio della suddetta certificazione;
6) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara di essere in possesso della certificazione di parità di genere, l’identificativo alfanumerico del Certificato della parità di genere, nonché la denominazione dell’Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato.
L’INPS autorizzerà i datori di lavoro alla fruizione del beneficio, quale esonero non superiore all’1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro indicati nella domanda di autorizzazione, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun beneficiario (cfr. l’art. 5, comma 2, della legge n. 162/2021).

Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.

AMARELLI & PARTNERS

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