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Circolare n. 17-23

Sgravio contributivo assunzioni under 36

10 luglio 2023

Con la presente circolare desideriamo informarvi che, a seguito dell’autorizzazione della Commissione europea, resa nota con la decisione C(2023) 4061 final del 19 giugno 2023, l’Inps ha emanato, la circolare n. 57 del 22.06.2023 al fine di fornire indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura dell’ esonero contributivo applicabile alle assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato riguardanti gli under 36.

Datori di lavoro ammessi ai benefici

Gli esoneri in oggetto sono riconosciuti in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
Sono escluse dall’ambito di applicazione degli esoneri in oggetto:
 le imprese operanti nel settore finanziario e nel settore domestico;
 le imprese soggette a sanzioni adottate dall’Unione europea.

Rapporti di lavoro incentivati

Gli incentivi spettano per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato:
 non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell’assunzione o trasformazione, abbia un’età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni)
 non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

N.B. Non rientra nell’ambito di applicazione degli esoneri in oggetto il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale, i rapporti di apprendistato, i contratti di lavoro domestico, nonché l’assunzione con contratto di lavoro intermittente, ancorché stipulato a tempo indeterminato.

Assetto e misura degli incentivi

 Per le sole assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 l’incentivo è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui (500 euro mensili).
 Per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, il tetto massimo è innalzato a 8.000 euro (666,66 euro mensili).

N.B. Il periodo di fruizione degli incentivi può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

Con specifico riferimento all’applicazione delle misure in trattazione per le assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023, la Commissione europea, con la citata decisione C(2023) 4061 final del 19 giugno 2023, ha autorizzato la fruizione nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 2.1 del Temporary Crisis and Transition Framework e, in particolare, entro l’importo massimo di 2 milioni di euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero non superiore a 300.000 euro per impresa attiva nei settori della pesca e dell’acquacoltura e a 250.000 euro nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

🎯 Stiamo effettuando le verifiche necessarie all’individuazione dei rapporti di lavoro incentivati e della sussistenza delle relative condizioni di spettanza rispetto alle assunzioni/trasformazioni effettuate da luglio 2022.

Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.

AMARELLI & PARTNERS

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