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Circolare n. 17-26

Previdenza complementare - Nuove regole dal 1° luglio 2026

25 giugno 2026

La presente circolare intende fornire un quadro sintetico e operativo in riferimento alle importanti novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 in materia di previdenza complementare, che interessano direttamente tutte le aziende del settore privato a partire dal 1° luglio 2026.
La riforma ha modificato l’articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 riguardo il finanziamento delle forme pensionistiche complementari intervenendo sul meccanismo di adesione alla previdenza complementare dei lavoratori dipendenti del settore privato, con esplicita esclusione di quelli domestici.

Dal 1° Luglio 2026, il dipendente interessato ha 60 giorni di tempo dalla data di assunzione per indicare la destinazione del TFR maturando e, in caso di mancata decisione, la normativa ha previsto l’adesione automatica alla previdenza complementare.
L’adesione automatica determina la destinazione alla previdenza complementare della contribuzione piena, composta da:
• TFR maturando: la quota di trattamento di fine rapporto che matura mese dopo mese;
• contributo del datore di lavoro, nella misura prevista dagli accordi applicabili;
• contributo del lavoratore, nella misura minima prevista dagli accordi applicabili.

N.B. Il contributo del lavoratore non è obbligatorio se la retribuzione annua lorda (RAL) è inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale.

Ambito di applicazione
La predetta normativa trova applicazione nei confronti dei dipendenti assunti dal 1° luglio 2026, distinguendo tra:

- lavoratori di prima assunzione, ovvero con primo rapporto di lavoro subordinato dopo il 30 giugno 2026 e non titolari di una posizione di previdenza complementare;
- lavoratori neoassunti con precedenti rapporti di lavoro nel settore privato, per i quali rileva la scelta previdenziale già effettuata.

Restano esclusi i lavoratori del pubblico impiego, i lavoratori domestici e i lavoratori intermittenti.

Lavoratori di prima assunzione
Tali lavoratori possono, nel termine di 60 giorni dalla data di assunzione:
a) rinunciare all’adesione automatica;
b) destinare il TFR a una forma pensionistica complementare scelta liberamente;
c) mantenere il TFR in azienda o presso il Fondo Tesoreria INPS in presenza delle condizioni applicabili.

Se il lavoratore non compie alcuna scelta entro il termine previsto di 60 giorni, scatta l’adesione automatica alla forma pensionistica complementare individuata dalla normativa e dagli accordi applicabili.
Questo meccanismo, definito "adesione piena", comporta il versamento dell’intero TFR, a cui si aggiungono il contributo del datore di lavoro nella misura stabilita dagli accordi applicabili e il contributo del lavoratore nella misura minima prevista dagli stessi accordi, fatte salve le eccezioni indicate.

In merito all'individuazione del fondo pensione destinatario in caso di adesione automatica, le FAQ ministeriali hanno chiarito che il conferimento deve avvenire in prima battuta verso la forma pensionistica collettiva prevista dai contratti o dagli accordi collettivi applicati, inclusi quelli di livello territoriale o aziendale.
Nel caso in cui in azienda coesistano più forme pensionistiche collettive di riferimento, la contribuzione viene destinata al fondo che conta il maggior numero di lavoratori iscritti a livello aziendale, a meno che non intervenga un diverso accordo societario.
Infine, in via del tutto residuale e in totale assenza di fondi collettivi di riferimento, l'adesione automatica avverrà direttamente verso il Fondo Cometa. In questo caso, in assenza di accordi collettivi di riferimento, non saranno dovute a Cometa contribuzioni di parte datoriale o del lavoratore.



Lavoratori non di prima assunzione
Per i lavoratori che hanno già avuto precedenti rapporti di lavoro nel settore privato, il datore di lavoro, in fase di assunzione, deve verificare la scelta previdenziale già compiuta dal lavoratore.

La gestione del TFR segue 2 percorsi distinti a seconda della situazione di partenza:

a) Lavoratori che destinano già il TFR a una previdenza complementare: in questo caso, la scelta di versare il TFR a un fondo pensione è considerata irreversibile. Di conseguenza, la quota di TFR continua a essere destinata alla previdenza complementare. L’adesione automatica al fondo previsto dall’azienda scatta in automatico, a meno che il dipendente non scelga esplicitamente di iscriversi a un’altra forma pensionistica di suo gradimento. Le Direttive COVIP del 19 giugno 2026 hanno ora chiarito che il meccanismo opera solo se il lavoratore dichiara di avere già una posizione di previdenza complementare con versamento (totale o parziale) di TFR, e che in caso contrario il TFR è gestito ai sensi dell’art. 2120 c.c.

b) Lavoratori che non hanno mai destinato il TFR alla previdenza complementare: per questa categoria non si applica alcuna adesione automatica. Il TFR maturando rimane quindi in azienda (o viene trasferito al Fondo di Tesoreria dell'INPS, a seconda delle dimensioni aziendali). Il dipendente conserva comunque il diritto di scegliere, anche in un secondo momento, di devolvere il proprio TFR a un fondo pensione di sua scelta.

Decorrenza dell’adesione automatica
L’adesione automatica e la competenza dei versamenti decorrono dalla data di assunzione. Non si applica più la logica precedente, nella quale i conteggi partivano dal settimo mese.
Sul piano operativo, in caso di adesione automatica, il datore di lavoro deve comunicare l’adesione alla forma pensionistica complementare di destinazione e iniziare i versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni.
I versamenti devono comprendere il TFR maturato dalla data di assunzione, il contributo datoriale maturato nel periodo e il contributo del lavoratore, se dovuto.

Obblighi di informazione a carico del datore di lavoro
La riforma amplia i doveri di informazione a carico del datore di lavoro ed infatti, al momento dell'assunzione, l'azienda deve consegnare tempestivamente al lavoratore un'informativa completa che illustri:
- i contratti o gli accordi collettivi applicati in materia di previdenza complementare;
- il funzionamento del meccanismo di adesione automatica e il fondo pensione designato a riceverla;
- le diverse opzioni a disposizione del dipendente;
- il termine di 60 giorni entro cui esercitare la propria scelta.
La consegna di questo documento deve essere immediata, così da garantire al lavoratore il tempo necessario per una decisione consapevole. Il datore di lavoro è inoltre tenuto a conservare la prova dell'avvenuta ricezione da parte del dipendente. Se il lavoratore ha già avuto precedenti esperienze nel settore privato (non è quindi alla prima assunzione), il datore di lavoro deve svolgere un controllo ulteriore: verificare la scelta previdenziale effettuata in passato e acquisire una dichiarazione formale da parte del lavoratore stesso.
Il Decreto interministeriale di adozione del nuovo modello TFR2 è ancora in corso di emanazione. In attesa della sua disponibilità, la scelta del lavoratore può essere formalizzata per iscritto in forma libera oppure mediante modelli temporanei predisposti a tale scopo.

Il datore di lavoro è comunque tenuto a conservare traccia della compilazione del modulo e rilasciare al lavoratore una copia controfirmata.
Se il modulo non viene compilato entro 60 giorni dall’assunzione, l’adesione automatica opera per i lavoratori di prima assunzione e per i lavoratori riassunti che abbiano già un fondo pensione alimentato, in tutto o in parte, da TFR.
Una volta perfezionatasi l’adesione automatica, la comunicazione sarà resa al lavoratore da parte del fondo pensione collettivo di destinazione. Quest’ultimo deve comunicare l’avvenuta iscrizione automatica e fornire le informazioni essenziali sulle linee di investimento di default.

Rapporti a tempo determinato e periodo di prova
Gli ulteriori chiarimenti del Ministero riguardano anche il periodo di prova e i rapporti a tempo determinato con la previsione che qualora la contrattazione applicabile preveda l’adesione al fondo collettivo solo dopo il periodo di prova trimestrale, tale previsione non impedisce l’adesione automatica.
La norma stabilisce infatti che l’adesione automatica si perfezioni decorsi 60 giorni dalla data di assunzione, in assenza di una scelta esplicita diversa.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro cessa durante il periodo di prova prima del decorso dei 60 giorni, l’adesione automatica non si considera perfezionata.
Per i contratti a tempo determinato, l'iscrizione automatica alla previdenza complementare scatta solo se il contratto dura abbastanza da coprire i 60 giorni previsti per la scelta del lavoratore. Se il contratto è più breve, l'automatismo non si attiva. In ogni caso, il lavoratore a termine conserva sempre il diritto di iscriversi volontariamente a un fondo pensione.

Si riporta di seguito una tabella comparativa riepilogativa.

Caratteristica Fino al 30/06/2026 A decorrere dal 1/07/2026
Termine per la scelta 6 mesi 60 giorni
Oggetto del versamento Solo TFR in caso di adesione tacita Contribuzione piena: TFR, contributo datoriale e contributo del lavoratore
Decorrenza economica Dal settimo mese Dalla data di assunzione
Effetti per il datore di lavoro Gestione del solo TFR tacitamente conferito Comunicazione al fondo e versamento di TFR e contributi maturati dalla data di assunzione


Lo Studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e per fornire il necessario supporto operativo nella predisposizione della modulistica aziendale, nonché dell’informativa da consegnare ai nuovi assunti ai fini della scelta sulla destinazione del TFR e dell’eventuale adesione alla previdenza complementare.

Per i clienti assistiti dallo Studio nella gestione delle pratiche amministrative, la documentazione destinata ai nuovi assunti sarà aggiornata in conformità alle novità normative.

Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.

AMARELLI & PARTNERS

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