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Circolare n. 18

Sgravio contributivo assunzioni donne in condizioni di svantaggio

10 luglio 2023

Con la presente circolare desideriamo informarvi che, a seguito dell’autorizzazione della Commissione europea, resa nota con la decisione C(2023) 4061 final del 19 giugno 2023, l’Inps ha emanato, la circolare n. 57 del 22.06.2023 al fine di fornire indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura dell’ esonero contributivo applicabile alle assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato riguardanti le donne alle condizioni di seguito indicate.

Datori di lavoro ammessi ai benefici

Gli esoneri in oggetto sono riconosciuti in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
Sono escluse dall’ambito di applicazione degli esoneri in oggetto:
 le imprese operanti nel settore finanziario e nel settore domestico;
 le imprese soggette a sanzioni adottate dall’Unione europea.

Rapporti di lavoro incentivati

Le donne potenzialmente portatrici dei benefici, sono quelle definite come svantaggiate dalla legge n. 92/2012:
a) donne con almeno 50 anni di età, disoccupate da oltre 12 mesi;
b) donne di qualsiasi età, residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambiti dei Fondi strutturali dell’Unione Europea privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
c) donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Ogni anno i settori sono definiti da un Decreto Ministro del Lavoro di concerto con quello dell’Economia: l’ultimo è il n. 327 del 16 novembre 2022;
d) donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. In questo caso va verificato se nei 2 anni antecedenti l’assunzione la lavoratrice non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di almeno 6 mesi o un’attività di collaborazione coordinata e continuativa la cui remunerazione annua sia superiore a 8.145 euro o un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo superiore a 4.800 euro (v. circolare INPS n. 32/2021).

I rapporti che consentono la fruizione dell’agevolazione sono:
 il contratto a tempo determinato, con l’incentivo che si fruisce per un massimo di 12 mesi;
 il contratto a tempo indeterminato con il beneficio che si “gode” per 18 mesi;
 il contratto a tempo indeterminato a seguito di trasformazione di un contratto già agevolato: in questo caso la durata complessiva de beneficio è per 18 mesi. In tal caso è possibile, in attuazione del comma 30 dell’art. 2, della legge n. 92/2012, la restituzione del contributo addizionale dell’1,40%.

N.B. Il beneficio non è fruibile in caso di assunzione con contratto di lavoro intermittente, sia pure a tempo indeterminato, in quanto non vi è stabilità nel lavoro e le prestazioni, saltuarie ed episodiche, dipendono, unicamente, dalla “chiamata” del datore di lavoro.


L’incremento occupazionale netto

L’incentivo in favore delle donne svantaggiate deve sottostare ad un altro adempimento previsto nella norma originaria inserita nell’art. 4 della legge n. 92/2012: l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.
La valutazione dell’incremento discende confrontando “il numero medio di Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.) dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di U.L.A. dell’anno successivo all’assunzione”. Nella valutazione dell’incremento occorre inserire anche i lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato, intermittente o a tempo parziale che vanno computati alla luce, rispettivamente, degli articoli 27, 18 e 9 del D.L.vo n. 81/2014.
In passato, il Ministero del Lavoro con la circolare n. 34/2014 chiarì che il datore di lavoro deve verificare la forza presente nei 12 mesi successivi e non fare una valutazione sull’occupazione “stimata”: ciò significa che il beneficio non viene riconosciuto per i mesi in cui tale incremento non si è realizzato.
L’agevolazione, comunque, viene riconosciuta pur se l’incremento non si è realizzato perché nel periodo sotto osservazione si sono resi vacanti posti di lavoro per:
a) dimissioni volontarie, “protette” o rese avanti ad un funzionario dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro o definite in sede di conciliazione avanti ad uno degli organi deputati ex articoli 410 e 411 cpc, in sede giudiziale o in sede di negoziazione assistita;
b) invalidità;
c) pensionamento per raggiunti limiti di età;
d) riduzione volontaria dell’orario di lavoro realizzabile attraverso accordi di trasformazione dei rapporti da tempo pieno a tempo parziale;
e) licenziamento per giusta causa.

Assetto e misura degli incentivi

 Per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021/2022 l’incentivo è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui (500 euro mensili).
 Per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, il tetto massimo è innalzato a 8.000 euro (666,66 euro mensili).

N.B. Il periodo di fruizione degli incentivi può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

Con specifico riferimento all’applicazione delle misure in trattazione per le assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023, la Commissione europea, con la citata decisione C(2023) 4061 final del 19 giugno 2023, ha autorizzato la fruizione nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 2.1 del Temporary Crisis and Transition Framework e, in particolare, entro l’importo massimo di 2 milioni di euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero non superiore a 300.000 euro per impresa attiva nei settori della pesca e dell’acquacoltura e a 250.000 euro nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.

AMARELLI & PARTNERS

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