top of page

Circolare n. 18-26

Incentivo alla stabilizzazione dei lavoratori under 35

16 luglio 2026

Con la pubblicazione della circolare n. 72 del 3 luglio 2026, l’INPS fornisce il primo quadro applicativo dell’incentivo destinato alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30/04/2026, stabilito dall’art. 4 del D.L. n. 62 del 30/04/2026, convertito dalla legge 25 giugno 2026, n. 112. Tale incentivo è dedicato al rafforzamento dell’occupazione giovanile stabile nei rapporti di lavoro del settore privato.

Datori di lavoro beneficiari

Possono accedere all’incentivo tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo. La nozione di datore di lavoro privato è contenuta nella circolare INPS n. 40 del 2 marzo 2018.

Rapporti di lavoro incentivabili

Il beneficio è riconosciuto per le sole trasformazioni di rapporti a tempo determinato, di durata complessiva non superiore a 12 mesi, in rapporti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, di lavoratori che, alla data della trasformazione, non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età (34 anni e 364 giorni) e che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato nel corso dell’intera vita lavorativa.

Rimangono esclusi dalla fruizione dell’incentivo i rapporti di lavoro instaurati con soggetti aventi qualifica dirigenziale e pertanto l’agevolazione è applicabile esclusivamente ai lavoratori rientranti nelle categorie legali di operaio, impiegato o quadro.

Il rapporto di lavoro a tempo determinato oggetto di trasformazione deve inoltre essere stato instaurato, senza soluzione di continuità, entro e non oltre il 30 aprile 2026.



L’esonero viene riconosciuto anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale, nonché per i rapporti di lavoro instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

L’agevolazione spetta anche per le trasformazioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche quando la somministrazione verso l’utilizzatore avviene a tempo determinato.

Il beneficio non è applicabile ai rapporti di lavoro del settore domestico, ai rapporti di apprendistato e ai rapporti di lavoro intermittente, anche laddove, in tale ultimo caso, la trasformazione intervenga a tempo indeterminato.


Ai fini della valutazione del requisito dell’assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato, non incideranno eventuali precedenti contratti di apprendistato, rapporti di lavoro nel settore domestico o rapporti di tipo intermittente, anche a tempo indeterminato.


Misura dell’incentivo

Viene previsto un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite massimo di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore.



Nel caso di rapporti trasformati o risolti nel corso di una mensilità di competenza, la soglia massima incentivabile andrà riparametrata su base giornaliera, sicché il limite dovrà essere individuato nella misura di 16,12 euro (€ 500 / 31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.



Il limite massimo della misura dovrà, altresì, essere riproporzionato nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale.



N.B.: L’incentivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, con le sole esclusioni della c.d. maxi-deduzione del costo del lavoro ai sensi dell’art. 1, commi 399 e 400, della legge di Bilancio 2025 e dell’esonero contributivo pari all’1% dei contributi previdenziali dovuti, nel limite di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro che siano in possesso della certificazione della parità di genere.



Condizioni generali di spettanza

Lo sgravio è riconosciuto nel rispetto dei principi generali previsti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 e non può essere fruito in caso di violazione del diritto di precedenza, presenza di sospensioni aziendali per crisi o riorganizzazione (salvo specifiche eccezioni normative) o qualora il lavoratore sia stato licenziato nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro con assetti proprietari coincidenti o in rapporto di collegamento o controllo con il datore che procede all’assunzione.

Il diritto di fruire dell’esonero è inoltre subordinato al rispetto nello specifico:

della regolarità degli obblighi contributivi e previdenziali, ai sensi della disciplina in materia di DURC;



dell’assenza di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, fermi restando gli altri obblighi di legge;



degli accordi e contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Condizione dell’incremento occupazionale netto

La fruizione dell’incentivo è inoltre subordinata alla regola del c.d. incremento occupazionale netto, sicché le assunzioni effettuate dovranno comportare un aumento del personale dipendente assunto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti, avendo altresì riguardo alle eventuali diminuzioni della base occupazionale registrate presso società controllate o collegate, anche per interposta persona.

Si precisa che la verifica deve essere effettuata applicando la nozione di “impresa unica”, questo significa che l’incremento deve essere valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità̀ produttiva presso cui si svolge la prestazione lavorativa.



Ulteriori condizioni specifiche

Il datore di lavoro che intenda fruire dello sgravio non deve aver proceduto, nei sei mesi precedenti alla trasformazione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva e non deve aver proceduto, nei sei mesi successivi alla trasformazione, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con gli esoneri in argomento o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica e nella medesima unità produttiva.

Ulteriore condizione per la legittima fruizione dello sgravio è l’applicazione in favore dei lavoratori di un trattamento economico individuale in misura non inferiore al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttiva di riferimento, nonché all'attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro (c.d. salario giusto).



Autorizzazione della Commissione UE non necessaria

La circolare di cui si tratta ha escluso la necessità dell’autorizzazione da parte della Commissione europea in quanto non viene a determinarsi un vantaggio a favore di talune imprese, settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale.



Non previsto l’obbligo di pubblicazione della vacancy sul SIISL

La circolare INPS ha fornito un importante chiarimento sull'obbligo di pubblicare i posti di lavoro disponibili (le cosiddette vacancy) sulla piattaforma SIISL. L'INPS ha specificato una fondamentale eccezione stabilendo che l’obbligo scatta solo per le nuove assunzioni e pertanto se un'azienda richiede l'incentivo per la stabilizzazione di un dipendente, non sta assumendo una nuova persona, ma sta solo trasformando un contratto a termine già esistente in uno a tempo indeterminato. Da ciò ne consegue che, per ottenere lo sgravio legato alla stabilizzazione, non è necessario pubblicare alcun annuncio sul SIISL.



Istruzioni operative

Le domande per accedere all’incentivo devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica.

Il canale indicato dall’INPS è il Portale delle Agevolazioni, già noto come ex DiResCo. Per la richiesta del beneficio dovrà essere utilizzato lo specifico modulo denominato “Incentivi decreto Lavoro 2026 – Incentivo alla stabilizzazione”.



Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.

AMARELLI & PARTNERS

bottom of page