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Circolare n. 19

Incentivo assunzioni NEET 2023

21 agosto 2023

Con la presente circolare desideriamo informarvi che, con il Decreto del Commissario straordinario Anpal n.189 del 19 luglio 2023, con la successiva circolare Inps n. 68 del 21 luglio 2023, ed il messaggio Inps n. 2923 del 10 agosto 2023, diventa operativo l'incentivo NEET 2023, previsto dall'articolo 27 del Decreto Lavoro 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 85/2023.

Beneficiari

La misura si rivolge ai datori di lavoro del settore privato, imprenditori e non, compresi quelli del settore agricolo, in regola con gli obblighi in materia di sicurezza, con il DURC e con il rispetto dei contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali.

Rapporti di lavoro incentivati

 Assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, sia a tempo pieno che a tempo parziale;
 Assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante, sia a tempo pieno che a tempo parziale;

effettuate dal 1° giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2023, di giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, che al momento dell’assunzione:
 non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
 non lavorano e non sono inseriti in corsi di studio o formazione c.d. NEET (Not in education, employment or training);
 siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione giovani, tramite il portale MyAnpal, ovvero tramite i portali regionali garanzia giovani.

Attenzione: laddove i destinatari abbiano già un patto di servizio nell'ambito del programma garanzia di occupazione per i lavoratori (GOL) alla data di istanza preliminare di ammissione all'incentivo da parte del datore di lavoro, tale patto di servizio GOL vale come registrazione al programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione giovani.

I giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni, inoltre, devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
• essere privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
• non essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
• aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni senza avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
• venire assunti in un contesto caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna superiore al 25% della disparità media riscontrata nelle altre professioni o negli altri settori economici (il lavoratore interessato deve appartenere al genere sottorappresentato).

L'incentivo, invece, non è applicabile:
 ai rapporti di lavoro domestico;
 ai rapporti di lavoro intermittente;
 alle trasformazioni da tempo determinato e tempo indeterminato;
 ai contratti di apprendistato di primo e terzo livello;
 alle prestazioni di lavoro occasionale;
 alle assunzioni di lavoratori da occupare in Paesi extra comunitari non convenzionati.

N.B. È richiesto che la nuova assunzione realizzi un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti, in termini di U.L.A.. Sul punto vale la pena rammentare che, secondo i principi espressi dalla Corte di giustizia dell’Ue, ribaditi dal ministero del Lavoro (risposta a interpello 34/2014) l’incremento della forza lavoro non va stimato, ma calcolato effettivamente con riguardo ai 12 mesi seguenti l’assunzione. Da ciò la possibilità che l’incentivo applicato possa essere restituito al verificarsi del mancato rispetto dell’incremento netto occupazionale.

Fruizione dell’incentivo

L’incentivo è riconosciuto per una durata di massimo 12 mesi (comprese le mensilità aggiuntive) e nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.
L'incentivo va calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini Inps. Si tratta, infatti, di un incentivo di tipo economico sulla retribuzione erogata ai nuovi assunti, pertanto, laddove dall'utilizzo della misura scaturisca un credito per il datore di lavoro rispetto ai contributi dovuti per il rapporto incentivato, tale credito potrà essere utilizzato a conguaglio sull'intera posizione debitoria del datore di lavoro.

N.B. Il periodo di fruizione dell'incentivo può essere sospeso per maternità. Resta fermo, comunque, che la misura deve essere fruita entro il termine perentorio del 28 Febbraio 2025 (mese di competenza gennaio 2025).

Procedimento di ammissione all’incentivo

I datori di lavoro che intendono richiedere l'incentivo dovranno, prima di effettuare l'assunzione, al fine di aver certezza della residua disponibilità di risorse, inoltrare all’Inps il modulo di prenotazione denominato NEET 23, disponibile nel portale delle agevolazioni, a decorrere dal 31 luglio 2023.
Successivamente:
 Nel caso in cui la richiesta di prenotazione sia nello stato non accolta provvisoria, il datore di lavoro può attendere l'eventuale liberazione delle risorse utili, riscontrando successivamente l'accoglimento automatico dell'istanza;
 nel caso in cui la richiesta di prenotazione venga accolta, il datore di lavoro entro il termine di 7 giorni di calendario ha l'onere di stipulare il contratto di lavoro e comunicare, a pena di decadenza, entro ulteriori 7 giorni di calendario, l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata.

N.B. le richieste che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata, che verrà effettuata nel mese di settembre 2023,

Cumulabilità con altre agevolazioni

Ai sensi del comma 2, dell'art. 27 su citato, nelle ipotesi di cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente e limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, l'incentivo è riconosciuto nella minor misura del 20% della retribuzione mensile lorda ai fini previdenza.


L'incentivo Neet è cumulabile con l'esonero per l'occupazione di giovani under 36, di cui all'art. 1, comma 297, legge di bilancio 2023, nonché con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

Attenzione: La cumulabilità di regimi agevolati è possibile nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, ovverosia nel limite del 50% dei costi ammissibili. In tal senso, l'art. 32 par. 2 definisce costi ammissibili i costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi i quali sono definiti dall'articolo 2.31 Regolamento Ue n. 651/2014, secondo cui per costi ammissibili deve intendersi la somma tra la retribuzione lorda e i contributi a carico del datore di lavoro.

Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.

AMARELLI & PARTNERS

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