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Circolare n. 2-26

OBBLIGO INVIO PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI ENTRO IL 31.01.2026

9 gennaio 2026

Il 31 gennaio 2026 scade il termine per l’invio telematico del prospetto informativo disabili, previsto dall’articolo 9, comma 6, della Legge n. 68/1999, per le aziende con almeno 15 dipendenti.
Il Prospetto Informativo è una dichiarazione in cui i datori di lavoro indicano la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di persone con disabilità e/o appartenente alle altre categorie protette e i posti di lavoro con relative mansioni disponibili.
Il Prospetto non deve essere necessariamente inviato ogni anno ma solo qualora, rispetto all'ultimo invio, vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo di legge oppure da incidere sul computo della quota di riserva.
I datori di lavoro, che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in un'unica Regione o Provincia Autonoma e che adempiono all'obbligo direttamente, devono inviare il Prospetto Informativo presso il servizio informatico messo a disposizione dalla Regione o Provincia Autonoma di appartenenza. I datori di lavoro che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in due o più Regioni o Province Autonome, devono inviare il Prospetto Informativo presso il servizio informatico dove è ubicata la sede legale dell'azienda.
Cogliamo l’occasione per ricordare che la Legge n. 113/1985, che disciplina il collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione, stabilisce, per i datori di lavoro privati, l'obbligo di assunzione di un lavoratore non vedente per ogni centralino con almeno 5 linee urbane. Nel caso di centralini con più posti di lavoro, prevede l'obbligo di riservare il 51% dei posti disponibili a centralinisti non vedenti o ipovedenti con qualifiche equipollenti.
I datori di lavoro devono comunicare entro 60 giorni, agli uffici provinciali del lavoro competenti, l’attivazione o la modifica di centralini che comportino l’obbligo di assunzione. In caso di omissione della comunicazione, la sanzione prevista dal Decreto Direttoriale n. 374/2025 va da 157,10 € a 3.141,75 €. Se il datore non rispetta l’obbligo di riserva, inoltre, è prevista una sanzione compresa tra 31,39 € e 125,28 € per ogni giorno lavorativo e per ciascun posto riservato e non coperto.
Il numero di posti riservati a centralinisti non vedenti eventualmente previsti dovrà essere riportato nel prospetto in commento.
Lo studio sta contattando le aziende clienti che entrano nella fascia con almeno 15 dipendenti, per ottemperare correttamente all’adempimento.
Si invitano tutte le aziende che ogni anno operano in autonomia a contattare il nostro ufficio pratiche amministrative in caso di necessità e supporto.

Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.

AMARELLI & PARTNERS

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