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Circolare n. 20-26

Veicoli aziendali ad uso promiscuo - Nuove regole per determinare il fringe benefit

9 settembre 2026

Con l’introduzione del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (c.d. Decreto Omnibus), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2026, il Legislatore è nuovamente intervenuto sulla disciplina fiscale delle auto aziendali assegnate ai dipendenti in uso promiscuo. Le modifiche riguardano la determinazione del fringe benefit e trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta 2026.
L'intervento normativo si propone principalmente di semplificare un quadro regolatorio che, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e dei successivi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, aveva determinato rilevanti complessità applicative per imprese e lavoratori.
La novità più rilevante riguarda l’abbandono quasi definitivo del sistema basato sulla valorizzazione del fringe benefit in base alle emissioni di CO2 del veicolo, introdotto dal 1° luglio 2020 e rimasto valido fino al 31 dicembre 2024.

Nuovo criterio di calcolo in vigore dal 1/01/2026
Il decreto sostituisce integralmente la lettera a) dell’art. 51, c. 4, TUIR andando a stabilire che il fringe benefit dei veicoli concessi in uso promiscuo si determina assumendo il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI.
La percentuale risulta ridotta
- al 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica;
- al 20% per i veicoli ibridi ricaricabili (plug in).
L’applicazione di tale criterio di determinazione del fringe benefit viene tuttavia limitato ai primi cinque anni dalla prima immatricolazione del veicolo. Ed infatti, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo al quinto anno dalla prima immatricolazione, il valore del fringe benefit deve essere maggiorato del 50%.

La normativa inoltre prevede che anche nei casi di veicoli riassegnati a dipendenti diversi dal primo assegnatario, va applicata la quantificazione in via forfettaria del fringe come sopra riportato.
Viene altresì introdotta una specifica disciplina in materia di determinazione del valore imponibile in presenza di accessori ed allestimenti del veicolo assegnato, prevedendo una maggiorazione forfetaria del 5% del valore del fringe nei casi in cui il veicolo sia dotato di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore. Alla luce di quanto sopra, in riferimento al periodo di imposta 2026, i datori di lavoro, in presenza di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore, devono considerare la relativa incidenza ai fini del calcolo del fringe benefit applicando la maggiorazione del 5%. Nell’ipotesi in cui, invece, al dipendente siano trattenute somme a fronte di tali accessori e allestimenti, le stesse devono considerarsi integralmente deducibili dal valore del fringe benefit.
N.B.: Il datore di lavoro dovrà procedere a sistemare la posizione dei lavoratori interessati entro le ordinarie operazioni di conguaglio relative al periodo di imposta 2026.

Disciplina normativa per il regime transitorio (periodo 1/07/2020 al 31/12/2024)
Per i veicoli concessi fino al 31 dicembre 2024 o ordinati entro tale data e assegnati in uso promiscuo nel 2025, resta in vigore la normativa precedente. Rispetto al testo previgente, viene meno il termine infrannuale del 30 giugno 2025. Per tali veicoli è sufficiente che siano stati assegnati in uso promiscuo entro il 31 dicembre 2025.
In questo caso, il calcolo del fringe benefit si basa sulle emissioni di CO2 del veicolo, applicando le seguenti percentuali:
• 25% per valori di emissioni di CO2 fino a 60 g/km;
• 30% per valori di emissioni di CO2 compresi tra 61 g/km e 160 g/km;
• 50% per valori di emissioni di CO2 compresi tra 161 g/km e 190 g/km;
• 60% per valori di emissioni di CO2 superiori a 190 g/km;
La normativa stabilisce che tale regime resta valido fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione anche in caso di riassegnazione del veicolo a un altro dipendente. Anche per questi veicoli, dal 1° gennaio dell’anno successivo al quinto anno dalla prima immatricolazione, si applica l’incremento del 50% del valore ACI.

Disciplina normativa per i veicoli ordinati dopo il 31/12/2024 e concessi in uso promiscuo dal 1/01/2025 non rientranti nel regime transitorio
Il decreto Omnibus per tali veicoli prevede che venga applicato direttamente il nuovo regime basato sulla tipologia di motore (50% - 20% - 10%) con l’applicazione, a decorrere dall’anno 2026, dell’incremento del 5% per accessori e allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e applicazione dal 1° gennaio dell’anno successivo al quinto anno dalla prima immatricolazione dell’incremento del 50% del valore ACI.
La nuova disciplina supera le precedenti indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 10/E del 3 luglio 2025 e confermato nella Risposta a Interpello 192/2025. Tali indicazioni prevedevano, per alcune fattispecie, la determinazione del fringe benefit secondo il criterio generale del “valore normale”, riferito alla sola componente di utilizzo privato del veicolo. Per effetto delle modifiche introdotte dal Decreto Omnibus, anche tali veicoli sono ora ricondotti al criterio convenzionale basato sulle tabelle ACI. Viene inoltre meno, ai fini dell’individuazione del regime applicabile, il requisito della “nuova immatricolazione”, assumendo rilevanza il momento della assegnazione del veicolo in uso promiscuo. Sul punto, si attendono comunque eventuali chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Di seguito si riporta la tabella riassuntiva che schematizza le opzioni di calcolo in base all'epoca di ordine/
assegnazione e all'anzianità/dotazione del veicolo:
Periodo d'Imposta / Ambito Inquadramento / Requisiti Veicolo Criterio di Calcolo Fringe Benefit (su 15.000 km ACI) Note e Maggiorazioni Specifiche
Regime Transitorio
(Contratti antecedenti) Veicoli concessi/ordinati entro il 31/12/2024 ed assegnati in uso promiscuo entro il 31/12/2025. In base alle Emissioni CO₂:
• 25%: ≤ 60 g/km
• 30%: 61 - 160 g/km
• 50%: 161 - 190 g/km
• 60%: > 190 g/km Aumentato del 50% a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo al compimento del 5° anno dalla prima immatricolazione.
Nuovo Regime
(Dal 2026) Veicoli ordinati dal 01/01/2025 o concessi dal 01/01/2026.
(Applicabile anche in caso di riassegnazione ad altri dipendenti). In base all'Alimentazione:
• 10%: Elettrici puri (BEV)
• 20%: Ibridi Plug-in (PHEV)
• 50%: Altre alimentazioni (Termici, Mild/Full Hybrid) 5% di maggiorazione forfetaria per accessori/optional fuori tabelle ACI non acquistati dal dipendente.
50% di incremento dal 1° gennaio dell’anno successivo al 5° anno dalla prima immatricolazione.

Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.

AMARELLI & PARTNERS

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