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Circolare n. 21-26

Certificati di malattia: riconoscimento del giorno precedente alla visita medica - Cambia la passi dal 04 settembre 2026

15 settembre 2026

Con la Circolare 4 settembre 2026, n. 92, l’INPS ha fornito nuove indicazioni in merito alla data di decorrenza della tutela previdenziale in caso di certificato di malattia rilasciato il giorno successivo all’inizio dell’evento.
A decorrere dal 4 settembre 2026, infatti, il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato può essere riconosciuto ai fini della prestazione previdenziale di malattia anche quando la visita sia stata effettuata presso l’ambulatorio del medico curante.

La disciplina precedente
In via generale, la tutela previdenziale della malattia decorre dalla data di redazione del certificato medico.
In base al precedente orientamento dell’INPS, il riconoscimento del giorno immediatamente precedente era ammesso soltanto in caso di visita domiciliare, a condizione che il medico avesse indicato tale giornata nel campo del certificato “Dichiara di essere ammalato dal…”.
In caso di visita ambulatoriale, invece, la tutela decorreva dalla data di redazione del certificato, anche qualora il medico avesse indicato l’inizio della malattia dal giorno precedente.

La novità introdotta dalla Circolare INPS
Con la Circolare in commento, l’Istituto ha superato il precedente orientamento, tenendo conto dell’attuale organizzazione dell’assistenza sanitaria territoriale e della diffusa programmazione degli accessi presso gli ambulatori dei Medici di Medicina Generale.
Dal 4 settembre 2026, la tutela previdenziale può pertanto decorrere dal giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato anche in caso di visita ambulatoriale, purché il medico indichi tale giornata nel campo “Dichiara di essere ammalato dal…”.
La retrodatazione riconosciuta ai fini previdenziali resta limitata a un solo giorno. Qualora la data indicata nel campo “Dichiara di essere ammalato dal…” sia anteriore di oltre un giorno rispetto alla data di redazione del certificato, il riconoscimento retroattivo non trova applicazione.

La nuova regola non trova inoltre applicazione quando il giorno precedente alla redazione del certificato cade:
• di sabato;
• di domenica;
• in una festività infrasettimanale.
In tali giornate, infatti, resta necessario rivolgersi al servizio di continuità assistenziale per ottenere la certificazione della malattia.

Esempi applicativi
Esempio 1: visita ambulatoriale il giorno successivo
Il lavoratore si assenta per malattia nella giornata di martedì e viene visitato presso l’ambulatorio del medico curante il mercoledì.
Il medico redige il certificato il mercoledì e indica, nel campo “Dichiara di essere ammalato dal…”, il martedì precedente.
In applicazione delle nuove indicazioni, la tutela previdenziale può essere riconosciuta anche per la giornata di martedì, che rappresenta il primo giorno dell’evento anche ai fini del computo del periodo di carenza.
Esempio 2: certificato rilasciato dopo una domenica
Il lavoratore si ammala nella giornata di domenica e viene visitato presso l’ambulatorio del medico curante il lunedì successivo. Nel certificato il medico indica la domenica quale data di inizio della malattia.
In questo caso, la giornata di domenica non può essere riconosciuta ai fini della tutela previdenziale sulla base del certificato rilasciato il lunedì. La copertura previdenziale decorre, pertanto, dalla data di redazione del certificato, considerato che per la giornata di domenica il lavoratore avrebbe dovuto rivolgersi al servizio di continuità assistenziale.
Esempio 3: certificato rilasciato dopo una festività infrasettimanale
Il lavoratore si ammala nella giornata di martedì 8 dicembre 2026, festività dell’Immacolata Concezione, e viene visitato presso l’ambulatorio del medico curante il giorno successivo, mercoledì 9 dicembre 2026.
Il medico redige il certificato il mercoledì e indica, nel campo “Dichiara di essere ammalato dal…”, il martedì precedente.
In questo caso, la giornata dell’8 dicembre non può essere riconosciuta ai fini della tutela previdenziale sulla base del certificato rilasciato il 9 dicembre. La copertura previdenziale decorre, pertanto, dalla data di redazione del certificato, considerato che nella giornata festiva il lavoratore avrebbe dovuto rivolgersi al servizio di continuità assistenziale.
Alla luce del nuovo orientamento dell’INPS, appare inoltre opportuno verificare le previsioni eventualmente contenute negli accordi, nei regolamenti, nelle policy aziendali o in altra documentazione interna in materia di malattia.
Qualora tali documenti richiamino la precedente prassi relativa alla decorrenza della tutela previdenziale in caso di visita ambulatoriale, risulta necessario valutarne l’aggiornamento e il coordinamento con le nuove indicazioni dell’Istituto.

Conclusioni
La nuova interpretazione rileva ai fini della gestione degli eventi di malattia certificati a decorrere dal 4 settembre 2026.
Ai fini del corretto trattamento dell’assenza, assumono dunque particolare rilievo:
• la data di redazione del certificato;
• la data indicata nel campo “Dichiara di essere ammalato dal…”;
• la circostanza che l’eventuale giornata precedente sia feriale oppure cada di sabato, di domenica o in una festività infrasettimanale.
Il riconoscimento del giorno precedente incide, in particolare, sulla decorrenza dell’evento, sul computo del periodo di carenza e sulla conseguente elaborazione del cedolino. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni previste dal CCNL applicato con riferimento al trattamento economico della malattia e all’eventuale integrazione dell’indennità previdenziale.
La nuova disciplina non modifica gli obblighi del lavoratore relativi alla tempestiva comunicazione dell’assenza al datore di lavoro, secondo quanto previsto dal CCNL e dalle disposizioni aziendali applicabili. Rimane pertanto opportuno attivarsi per ottenere la certificazione fin dal primo giorno dell’evento, considerato che il nuovo orientamento consente il riconoscimento del solo giorno immediatamente precedente e alle condizioni sopra illustrate.

Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.

AMARELLI & PARTNERS

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