Circolare n. 22-26
Previdenza complementare: adottato il modello TFR3 definitivo
17 settembre 2026
Con il Decreto interministeriale 4 settembre 2026, pubblicato l’8 settembre 2026 nella sezione “Pubblicità legale” del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato adottato il Modulo TFR3 ufficiale, allegato alla presente Circolare.
Il Modello è destinato ai lavoratori dipendenti del settore privato assunti con decorrenza successiva al 30 giugno 2026 e consente di formalizzare le scelte relative alla destinazione del Trattamento di Fine Rapporto nell’ambito della nuova disciplina sull’adesione automatica alla previdenza complementare, introdotta dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026). Restano esclusi i lavoratori domestici.
Il Modulo TFR3 ufficiale sostituisce, per le nuove dichiarazioni, il Modello provvisorio precedentemente pubblicato dal Ministero in concomitanza con l’entrata in vigore, dal 1° luglio 2026, delle nuove disposizioni in materia di previdenza complementare.
Le principali differenze rispetto al Modello provvisorio
Il Modello ufficiale mantiene sostanzialmente invariata la struttura della versione provvisoria e conferma la distinzione tra:
• sezione 1, riservata ai lavoratori di prima assunzione;
• sezione 2, riservata ai lavoratori non di prima assunzione.
Le modifiche apportate interessano principalmente la formulazione di alcune opzioni. In particolare, nelle Sezioni 1 e 2, l’espressione contenuta nel Modello provvisorio “forma pensionistica, in modo automatico” è stata sostituita dalla più precisa formulazione “forma pensionistica prevista dall’adesione automatica”. La modifica chiarisce così che l'opzione si riferisce alla forma pensionistica individuata secondo le regole dell'adesione automatica, mentre la dichiarazione del lavoratore resta una scelta espressa.
La modifica di maggiore rilievo riguarda la Sezione 1, riservata ai lavoratori di prima assunzione. Dal Modello ufficiale è stato eliminato, sia nell’opzione A sia nell’opzione C, il riferimento alla facoltà, prevista per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993, di destinare alla previdenza complementare almeno il 50% del TFR maturando in determinate circostanze.
Tale previsione rimane correttamente presente nella Sezione 2, dedicata ai lavoratori non di prima assunzione, per i quali può assumere effettiva rilevanza.
Le modifiche apportate al Modello definitivo hanno quindi prevalentemente natura chiarificatrice e di coordinamento con la disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2026.
Dichiarazioni già rese mediante il Modello provvisorio
Il Modulo TFR3 ufficiale sostituisce, per le nuove dichiarazioni, il Modello provvisorio ministeriale e l’eventuale modulistica adottata temporaneamente nelle more della sua pubblicazione.
Con riferimento alle dichiarazioni già acquisite, non si ritiene necessario richiedere ai lavoratori la compilazione del Modulo TFR3 ufficiale in sostituzione di una dichiarazione già validamente resa, purché ricorrano le seguenti condizioni:
• il lavoratore abbia già espresso in modo chiaro e completo la propria volontà;
• la dichiarazione sia stata resa entro il termine di 60 giorni;
• il Modello temporaneo utilizzato riproduca la disciplina vigente e consenta di identificare senza equivoci la scelta effettuata;
• il datore di lavoro abbia conservato la dichiarazione e ne abbia rilasciato copia al lavoratore.
La valutazione deve essere effettuata sulla documentazione concretamente raccolta. Qualora la dichiarazione risulti incompleta, ambigua o non coerente con la posizione previdenziale del lavoratore, appare invece opportuno acquisire una nuova manifestazione di volontà mediante il Modello ufficiale.
Compilazione digitale del Modulo TFR3
Il Decreto prevede che il Modulo TFR3 sarà reso disponibile anche in formato digitale sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a decorrere dalla data che sarà successivamente comunicata dallo stesso Ministero.
A partire da tale data, il lavoratore interessato potrà compilare il Modello online e notificarlo al datore di lavoro. Le modalità tecniche per la compilazione, la notifica, la presa in carico del Modello e la conservazione dei relativi dati da parte del datore di lavoro saranno definite con un successivo decreto direttoriale.
Allo stato, pertanto, la procedura digitale non risulta ancora operativa e continua a trovare applicazione il Modulo TFR3 allegato alla presente circolare.
Ulteriori chiarimenti pubblicati dal Ministero
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha altresì recentemente aggiornato le FAQ dedicate all’adesione automatica alla previdenza complementare e alla destinazione del TFR, fornendo alcune ulteriori indicazioni sull’applicazione della nuova disciplina.
Le indicazioni ministeriali attualmente pubblicate non riportano più, tra le categorie escluse dal nuovo meccanismo, i lavoratori intermittenti. Ferma restando l’esclusione dei dipendenti pubblici e dei lavoratori domestici, il meccanismo dell’adesione automatica deve pertanto essere considerato anche con riferimento ai rapporti di lavoro intermittente rientranti nell’ambito della disciplina.
Trattandosi di un aggiornamento delle FAQ ministeriali, tale precisazione non rappresenta una modifica normativa, ma costituisce un’indicazione interpretativa resa dal Ministero.
È stato inoltre chiarito che l’eventuale scelta del lavoratore di destinare alla forma pensionistica, ove consentito, soltanto una parte del TFR maturando non determina il venir meno dell’adesione automatica.
Analogamente, nei casi in cui la retribuzione annua lorda corrisposta dal datore di lavoro sia inferiore al valore dell’assegno sociale, il mancato versamento della contribuzione a carico del lavoratore non esclude gli ulteriori effetti dell’adesione automatica. Resta quindi dovuta, ricorrendone le condizioni, la contribuzione a carico del datore di lavoro nella misura stabilita dagli accordi o dai Contratti Collettivi applicabili. Il Modello ufficiale richiama espressamente la non obbligatorietà della contribuzione a carico del lavoratore in presenza del predetto requisito reddituale.
Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento e per supporto nella verifica delle dichiarazioni già acquisite, nell’individuazione della corretta sezione del Modello e nella gestione degli adempimenti connessi alla destinazione del TFR e all’adesione alla previdenza complementare.
Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.
AMARELLI & PARTNERS

