Circolare n. 23-26
FESTIVITÀ DI SAN FRANCESCO - Il trattamento in busta paga del 4 ottobre
2 ottobre 2026
Con la legge 8 ottobre 2025, n. 151, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2025 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2026, è stata reintrodotta la festa nazionale di San Francesco d’Assisi, prevista per il 4 ottobre di ogni anno.
Il 4 ottobre era già riconosciuto come solennità civile dalla legge 4 marzo 1958, n. 132, dedicata ai Santi Patroni d’Italia, San Francesco d’Assisi e Santa Caterina da Siena. Con la legge n. 54/1977 furono però eliminati gli effetti della ricorrenza sul trattamento economico e sull’orario di lavoro, senza che venisse meno il suo valore simbolico nell’ordinamento. Tale rilevanza è stata successivamente rafforzata nel 2005, quando la giornata è stata qualificata anche come “Giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse”. Con l’ultimo intervento normativo, il legislatore compie un ulteriore passo avanti: il 4 ottobre non è più soltanto una solennità civile, ma viene formalmente inserito tra le festività nazionali disciplinate dalla legge n. 260/1949, con il conseguente ripristino degli effetti giuridici ed economici tipici delle festività riconosciute dal nostro ordinamento.
Riguardo ai rapporti di lavoro, la novità assume particolare rilievo. Ed infatti, a decorrere dal 2026, il 4 ottobre dovrà essere trattato come una festività a tutti gli effetti, con applicazione della disciplina legale e contrattuale prevista per le giornate festive, fatti salvi gli eventuali adattamenti contemplati dal CCNL applicato.
Quando la festività di San Francesco cade di domenica
La prima applicazione della festività nazionale del 4 ottobre presenta una peculiarità di particolare interesse operativo, poiché nel 2026 la ricorrenza di San Francesco d’Assisi coincide con la giornata di domenica.
Tale circostanza esclude, per i lavoratori che fruiscono ordinariamente del riposo settimanale domenicale, la possibilità di beneficiare di un’ulteriore giornata di astensione dall’attività lavorativa. La nuova festività viene infatti a sovrapporsi a una giornata già destinata al riposo settimanale.
La coincidenza con la domenica non esaurisce tuttavia gli effetti della ricorrenza sotto il profilo retributivo. Il 4 ottobre 2026 dovrà essere gestito secondo la disciplina prevista per le festività coincidenti con il giorno di riposo settimanale, fattispecie comunemente qualificata in busta paga come “festività non goduta”. Ne consegue che la nuova festività potrà determinare, nei casi previsti dalla normativa e dalla contrattazione collettiva applicabile, il riconoscimento di specifiche competenze economiche aggiuntive nel cedolino del mese di ottobre 2026.
La corretta individuazione del trattamento spettante richiede, tuttavia, un coordinamento tra la disciplina legale delle festività, contenuta nella legge n. 260/1949 e successive modificazioni, il sistema di retribuzione adottato dal datore di lavoro e le disposizioni del contratto collettivo applicato. In particolare, assumono rilievo le differenti modalità di trattamento previste per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile e per quelli retribuiti ad ore, posto che la coincidenza della festività con la domenica può produrre effetti economici non uniformi nelle diverse fattispecie.
Lavoratori con paga mensilizzata
Nei confronti dei lavoratori retribuiti in misura fissa mensile, le festività che ricadono in una giornata lavorativa ovvero in una giornata non lavorativa infrasettimanale, come il sabato nell’ipotesi di articolazione dell’orario su cinque giorni, non determinano effetti economici aggiuntivi, in quanto il relativo trattamento è già ricompreso nella normale retribuzione mensile.
Diversamente, qualora la festività coincida con la domenica o con il giorno destinato al riposo settimanale, trova applicazione il regime delle cosiddette “festività non godute”. In questo caso, il lavoratore ha diritto al riconoscimento di uno specifico trattamento economico aggiuntivo, generalmente determinato in misura pari a 1/26 della retribuzione mensile, salvo diverse previsioni derivanti dalla contrattazione collettiva applicata.
Lavoratori con paga oraria
Per i lavoratori retribuiti ad ore, il trattamento economico della festività varia in funzione della collocazione della ricorrenza nell’ambito dell’articolazione dell’orario di lavoro.
Nel caso in cui la festività coincida con una giornata lavorativa infrasettimanale, al lavoratore spetta il relativo trattamento economico di festività, determinato sulla base della normale retribuzione globale giornaliera. Tale importo è generalmente calcolato rapportando l’orario settimanale contrattuale ai giorni lavorativi che compongono la settimana, con applicazione del divisore di 1/6 ovvero, nelle ipotesi di articolazione dell’orario su cinque giorni, del diverso parametro previsto dalla contrattazione collettiva o dalla prassi applicativa.
Diversamente, nel caso in cui la festività coincida con la domenica o con il giorno destinato al riposo settimanale, trova applicazione il regime delle “festività non godute”. In tale fattispecie, il lavoratore ha diritto al riconoscimento della corrispondente quota retributiva, normalmente determinata moltiplicando la retribuzione oraria per un sesto dell’orario settimanale contrattuale, salvo diverse disposizioni previste dal contratto collettivo applicato.
Si riporta di seguito una tabella esemplificativa.
Tipo di festività Paga mensilizzata Paga oraria
Festività in giornata lavorativa Retribuzione invariata Retribuzione normale giornaliera, rapportata a 1/6 dell’orario settimanale o al diverso divisore applicabile
Festività in giornata non lavorativa infrasettimanale (es. sabato nella settimana corta) Retribuzione invariata salvo diversa previsione del CCNL Trattamento economico della festività secondo la legge e il CCNL applicato; verificare divisore e articolazione settimanale dell’orario.
Festività di domenica o nel giorno di riposo Quota aggiuntiva, di norma pari a 1/26 della retribuzione mensile Retribuzione oraria x 1/6 dell’orario settimanale o al diverso divisore applicabile
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