Circolare n. 24-25
DIMISSIONI IN PROVA - I recenti interventi di Ministero e Giurisprudenza
19 novembre 2025
Come noto, dal 12 marzo 2016 le dimissioni e le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro subordinato devono essere comunicate, a pena di inefficacia, solo con modalità telematiche, attraverso il modello predisposto dal Ministero del Lavoro. La ratio dell'art. 26 del D. Lgs. n. 151/2015, che ha introdotto questa disposizione, è quella di garantire l'autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore e di contrastare il fenomeno delle "dimissioni in bianco".
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1. Dimissioni in prova con modalità telematiche e recesso entro 7 giorni
L’obbligo delle dimissioni in forma telematica si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato, con le seguenti eccezioni tassativamente previste dall’art. 26 del D. Lgs. n. 151/2015:
• dimissioni di lavoratrice madre in gravidanza o di lavoratore/lavoratrice entro i primi 3 anni di vita del figlio (da convalidare presso l’ITL, ex art. 55 D. Lgs. 151/2001);
• rapporti di lavoro domestico;
• dimissioni e risoluzioni consensuali rese in sedi protette (che intervengano in sede assistita o avanti alla Commissione di certificazione);
• rapporti alle dipendenze della pubblica amministrazione.
La Circolare Ministero del Lavoro n. 12 del 4 marzo 2016 ha incluso tra le eccezioni anche i recessi durante il periodo di prova ex art. 2096 del Codice Civile.
Con la recente sentenza n. 24991 dell'11 settembre 2025 la Corte di Cassazione è intervenuta sul punto relativo alle dimissioni presentate dal lavoratore in prova fornendo importati chiarimenti e, in parte, superando le previsioni del Ministero del Lavoro contenute nella citata Circolare.
La Corte ha ribadito che la Circolare ministeriale, quale atto interno, è finalizzato a indirizzare uniformemente l'azione degli organi amministrativi ed è dunque privo di effetti esterni. Nel caso specifico, la Circolare n. 12 del 2016 si sarebbe spinta oltre una mera attività interpretativa, conferendo alla norma contenuti diversi rispetto al suo dato testuale.
Di conseguenza la Cassazione ha stabilito che anche per le dimissioni presentate dal lavoratore durante il periodo di prova:
• in base all'art. 26 d.lgs. n. 151 del 2015, il rapporto può essere risolto per dimissioni o accordo consensuale solo previa adozione della forma scritta, con le modalità telematiche previste o presso le sedi assistite, a pena di inefficacia dell'atto;
• la normativa non altera la natura dell'atto di dimissioni come negozio unilaterale recettizio, ma richiede ai fini dell'efficacia il rispetto di determinate forme (telematiche);
• anche per le dimissioni in prova il lavoratore può esercitare il diritto alla revoca unilaterale entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo telematico.
Per ulteriori chiarimenti e supporto nella gestione di questa novità operativa, si resta a completa disposizione, auspicando un pronto recepimento delle suddette previsioni giurisprudenziali da parte del Ministero del Lavoro.
2. Obbligo di convalida per genitori nel periodo di prova
Un diverso, ma correlato, adempimento riguarda le dimissioni dei lavoratori in periodi protetti. Su questo punto il Ministero del Lavoro, con la recente Nota n. 14744 del 13 ottobre 2025, ha fornito importanti chiarimenti.
Come noto, l'art. 55 del D. Lgs. n. 151/2001 prevede che devono essere convalidate dal Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro (ITL) competente per territorio le dimissioni presentate:
• dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza;
• dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino (o nei primi 3 anni di accoglienza per adozione/affido).
La novità chiarita dalla Nota ministeriale è che tale obbligo di convalida si estende anche durante il periodo di prova.
Il Ministero ha sottolineato che la tutela della genitorialità prevale sulla libera recedibilità prevista durante la prova, in quanto l'art. 55 non rinviene alcuna espressa esclusione in riferimento al periodo di prova e mira a tutelare il genitore da eventuali dimissioni indotte dal datore di lavoro.
È importante sottolineare che, in assenza della convalida, le dimissioni rassegnate in questo periodo protetto sono sospensivamente condizionate. Pertanto, se il lavoratore non chiede la convalida, le dimissioni non hanno effetto e il datore di lavoro non potrà effettuare alcuna comunicazione di cessazione.
Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.
AMARELLI & PARTNERS




