Circolare n. 27-24
"Bonus Natale" 2024
16 ottobre 2024
Con la presente circolare desideriamo informarvi che l’articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 (Decreto Omnibus), ha stabilito che sia erogata, a titolo “una tantum” per l’anno 2024, un’indennità (bonus) di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari, individuati sulla base di specifici criteri.
Di seguito si forniscono maggiori specifiche circa i presupposti soggettivi e oggettivi per il diritto al bonus e gli adempimenti a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
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1) Presupposti soggettivi e oggettivi
L’articolo 2-bis, comma 1, del Decreto Omnibus stabilisce che il bonus è erogato ai lavoratori dipendenti per i quali sussistano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
a) abbiano, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
b) abbiano il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico, oppure, in alternativa, abbiano almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale;
c) abbiano un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR (non siano, dunque incapienti).
Ai fini del riconoscimento del bonus è necessario essere titolari di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024, indipendentemente dalla tipologia contrattuale del rapporto di lavoro (es. tempo determinato o indeterminato). Non possono essere quindi beneficiari del bonus i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’articolo 50 del TUIR (ad es. amministratori, collaboratori o tirocinanti).
L’articolo 2-bis, comma 2 del Decreto Omnibus dispone inoltre che l’indennità in esame non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e viene riproporzionata nel quantum in funzione del periodo di lavoro del dipendente nell’anno d’imposta 2024.
2) Adempimenti del datore di lavoro e del lavoratore
Ai sensi del comma 4 dell’articolo 2-bis del Decreto Omnibus, il datore di lavoro riconosce il bonus unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico, o dei soli figli in caso di nucleo familiare c.d. monogenitoriale.
In particolare, il lavoratore dipendente è tenuto a comunicare al datore di lavoro – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità in esame.
Se nel corso dell’anno 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all’ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante.
Inoltre, fermo restando il limite massimo di 100 euro, qualora il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente part-time in essere, l’indennità è erogata solamente dal datore di lavoro individuato dal lavoratore. A tal fine, il lavoratore dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.
In seguito alla richiesta del lavoratore, il datore di lavoro riconosce l’indennità unitamente alla tredicesima mensilità e le somme erogate dal medesimo sono recuperate sotto forma di credito da utilizzare in compensazione (a tal fine sarà istituito dall’Agenzia delle Entrate con apposita risoluzione il codice tributo da utilizzare).
Successivamente all’erogazione, il sostituto d’imposta verifica – in sede di conguaglio – la spettanza dell’indennità e, qualora la stessa risulti non spettante, provvede al recupero del relativo importo.
A corredo della circolare si fornisce, a mero titolo esemplificativo, un fac-simile del modello di autocertificazione per la richiesta di riconoscimento dell’indennità da parte dei lavoratori.
DICHIARAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DELL’INDENNITÀ DI 100€
Cosiddetto “BONUS NATALE”
Ai sensi dell’art. 2-bis, D.L.113/2024, convertito in L.143/2024
Il/La sottoscritto/a _________________________ nato/a __________________ il ___________ residente a __________________ in via ____________________ n. ___ in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente, presso ____________________, codice fiscale (P.IVA) _____________, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità.
D I C H I A R A
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
1. per il per il periodo di imposta 2024:
• che è stato titolare di un reddito complessivo non superiore a 28.000€ (al netto del valore dell’abitazione principale);
• di avere un coniuge (o parte di un’unione civile) non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affidato fiscalmente a carico, ai sensi dell’art. 12, comma 2, D.P.R. 917/86, come di seguito:
COGNOME E NOME CODICE FISCALE
FORMULA ALTERNATIVA NEL CASO DI NUCLEO FAMILIARE MONOGENITORIALE
• di avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affidato fiscalmente a carico, ai sensi dell’art. 12, c. 2, D.P.R. 917/861, come di seguito:
COGNOME E NOME CODICE FISCALE
2. di avere diritto alla percezione del bonus una tantum previsto dall’art.2-bis, L.143/2024, unitamente alla tredicesima mensilità.
Luogo e data
_____________,_______________
Il/la dipendente
______________________________________
Note:
• sono considerati fiscalmente a carico:
o il coniuge con reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51€;
o i figli di età non superiore a 24 anni e con reddito complessivo annuo non eccedente i 4.000,00€;
o ed i figli di età superiore a 24 anni e con reddito complessivo annuo non eccedente i 2.840,51€.
• Il/la dipendente deve essere consapevole che:
o è soggetto alle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445), compia atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri prestazioni previdenziali od assistenziali a conoscenza della disciplina di cui all’art. 9 Legge 09.12.1977 n. 903;
o decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445).
Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.
AMARELLI & PARTNERS