Circolare n. 5-26
CCNL Metalmeccanica industria ipotesi di accordo del 22 novembre 2025
5 febbraio 2026
Desideriamo informarvi che in data 22 novembre 2025 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Nazionale per l’industria metalmeccanica sottoscritto da Federmeccanica, Assistal, Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil.
Di seguito forniamo una scheda sintetica delle principali novità oggetto del rinnovo, seguita da un’analisi dei singoli istituti interessati.
Scheda sintetica rinnovo CCNL Metalmeccanica industria
Introduzione causali contratti a tempo determinato Dal 22 novembre 2025 non sarà più possibile apporre le causali individuate dalle parti, per esigenze di natura tecnica, produttiva e organizzativa sostituite da quelle introdotte nel CCNL (vedi infra). Per i contratti precedentemente instaurati e ancora vigenti, le clausole apposte tra le parti continueranno a produrre i loro effetti, fino a scadenza naturale degli stessi.
Welfare contrattuale Dal 1° gennaio 2026, entro il 1° giugno di ogni anno (per il 2026 entro il mese di febbraio) dovranno predisporsi strumenti di welfare del valore di 250,00 euro.
Trattamento economico Vedi tabella infra
Quota contribuzione una Tantum Ai lavoratori non iscritti ai sindacati FIM-FIOM-UILM è richiesta una quota straordinaria di 30 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, da trattenere nel mese di giugno;
Somministrazione di lavoro Dal 1° gennaio 2026, il lavoratore in somministrazione a tempo indeterminato che abbia prestato attività nella stessa azienda per oltre 48 mesi complessivi, anche non continuativi e con mansioni equivalenti, matura il diritto all’assunzione a tempo indeterminato da parte dell’impresa utilizzatrice.
Mansioni Il lavoratore ha diritto al passaggio al livello superiore se svolge mansioni superiori per 60 giorni continuativi o 120 non continuativi in un anno, oppure 6 mesi non continuativi in tre anni; per i livelli B1, B2, B3 e A1 il diritto matura dopo 4 mesi continuativi o 9 mesi non continuativi in tre anni.
Orario di lavoro Vedi infra
Aspettativa e permessi per malattia figlio Nelle aziende con più di 150 dipendenti, i lavoratori migranti con almeno 5 anni di anzianità possono ottenere, una volta ogni tre anni, un’aspettativa non frazionabile da 1 a 2 mesi per ricongiungimento familiare, nel limite dell’1% del personale contemporaneamente assente. Dal 1° gennaio 2026 sono previsti 3 giorni annui di permesso per malattia dei figli fino a 4 anni, con indennità a carico dell’azienda pari all’80% della retribuzione netta che il lavoratore avrebbe percepito lavorando.
Pari opportunità Le parti promuovono un modello organizzativo inclusivo; nelle aziende con almeno 50 dipendenti, su richiesta delle RSU, le direzioni devono fornire dati su occupazione, retribuzioni e saldo assunzioni/cessazioni, con evidenza del personale femminile, nell’anno precedente al rapporto di genere.
Formazione continua Con riferimento all’associazione MetApprendo, si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2026 tutte le aziende, in applicazione del CCNL, contribuiranno alla stessa con un versamento, da corrispondersi entro il mese di aprile, pari a 1,50 euro annui per dipendente. L’importo sarà calcolato sulla base del personale in forza al 31 dicembre dell’anno precedente. Si prevedono 4 ore di formazione aggiuntive per i lavoratori che rientrano in servizio dopo assenze continuative rilevanti (almeno 5 mesi per congedi di maternità, paternità o parentale; almeno 6 mesi per malattia, infortunio, congedo straordinario ex L. 104/1992 o CIGS), nonché per i lavoratori trasferiti per violenza di genere.
Malattia Dal 1° gennaio 2026, i lavoratori con patologie oncologiche, croniche o invalidanti (invalidità ≥74%), hanno diritto a 10 ore annue aggiuntive di permesso per cure e a un congedo fino a 24 mesi; ai lavoratori con disabilità certificata sono inoltre riconosciuti periodi aggiuntivi di conservazione del posto variabili da 30 a 60 giorni in base all’anzianità di servizio. Per tali periodi sarà riconosciuta un’integrazione a carico azienda fino al raggiungimento dell’80% della normale retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato.
Sfera di applicazione
Le Parti estendono il campo di applicazione del CCNL e concordano di elaborare una legenda che riporti i codici ATECO delle attività richiamate. In ogni caso, si conferma che l’argomento relativo al campo di applicazione sarà oggetto di confronto con le rispettive confederazioni con l’obiettivo di assicurare il rispetto dei perimetri della contrattazione collettiva e dei suoi contenuti, impedendo di violare o forzare in modo arbitrario i perimetri degli ambiti di applicazione dei contratti di categoria.
Contratto a tempo determinato (art. 4)
Al contratto di lavoro può essere apposto un termine di durata superiore ai 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, nei seguenti casi che andranno verificati al momento dell’assunzione:
- assunzione di lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età;
- assunzione di lavoratori che abbiano età inferiore ai 35 anni e che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno un anno, ovvero vivano soli con una o più persone a carico;
- assunzione di lavoratori che abbiano fruito di cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 6 mesi o siano inseriti nelle liste di disoccupazione da almeno 6 mesi;
- assunzione di lavoratori da impiegare nei periodi interessati dallo svolgimento di mostre e fiere compresi tra 15 giorni precedenti e 15 giorni successivi all’evento;
- assunzione di lavoratori da impiegare nelle attività di coordinamento di progetti aventi durata predeterminata;
- assunzione di lavoratori da impiegare nell’esecuzione di specifiche commesse, ordini o incarichi la cui realizzazione presenti un carattere temporaneo, ivi compresi i casi in cui, a causa di ritardi di tempo inizialmente previsti, si determini un fabbisogno di personale aggiuntivo limitato al completamento della commessa anche mediante scorrimento interno.
I predetti casi possono essere utilizzati per contratti di durata superiore a 12 mesi e non eccedenti i 24, anche per proroghe e rinnovi di contratti oltre i 12 mesi.
A decorrere dal 1° gennaio 2027, l’applicazione delle fattispecie indicate è consentita solo a condizione che l’azienda abbia trasformato a tempo indeterminato contratti a termine in misura almeno pari al 20% dei lavoratori a tempo determinato cessati nell’anno civile precedente, restando esclusi i rapporti conclusi per recesso in prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa.
Trattamento economico
Gli importi dei nuovi minimi tabellari risultano i seguenti:
Welfare contrattuale (art. 17)
A partire dal 1° gennaio 2026, le aziende sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori, entro il mese di giugno di ciascun anno, strumenti di welfare del valore di 250,00 euro (in precedenza pari a 200,00 euro), utilizzabili fino al 31 maggio dell’anno successivo.
Limitatamente all’anno 2026, l’importo dovrà essere reso disponibile entro il mese di febbraio.
Quota contribuzione una tantum
Le aziende con affissione in bacheca da effettuarsi a decorrere dal 10°febbraio e fino al 15 aprile 2026 comunicheranno che in occasione del rinnovo del CCNL, i sindacati stipulanti (FIM, FIOM e UILM) chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria pari a 30,00 euro per gli anni 2026, 2027 e 2028. Tale quota andrà trattenuta sulla retribuzione afferente al mese di giugno di ciascuno dei predetti anni. Le aziende distribuiranno il modulo apposito con le retribuzioni di aprile 2026 al fine di consentire al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta del sindacato. Tale modulo andrà riconsegnato all’azienda entro il 15 maggio 2026.
Somministrazione di lavoro (Art. 4)
Dal 1°gennaio 2026, fermi i limiti di legge sulla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori che abbiano svolto la propria prestazione presso la stessa azienda, con mansioni di pari livello e categoria legale, in missione nell’ambito di contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato per una durata complessiva superiore a 48 mesi (anche non consecutivi) acquisiscono il diritto ad essere assunti a tempo indeterminato alle dipendenze dell’impresa utilizzatrice. Per tale computo non saranno presi in considerazione i periodi di missione svolti fino al 30 giugno 2025.
Passaggio di mansioni (art. 3)
I lavoratori avranno diritto al passaggio al livello superiore se disimpegnano le mansioni superiori per un periodo pari a:
- 60 giorni continuativi ovvero 120 giorni non continuativi nell’arco di un anno o 6 mesi non continuativi nell’arco di tre anni;
- 4 mesi continuativi ovvero 9 mesi non continuativi nell’arco di 3 anni, per l’acquisizione dei livelli B1, B2, B3 e A1.
Orario di lavoro (art. 5)
L’orario plurisettimanale, articolato su una media di 40 ore settimanali di lavoro ordinario calcolata su un periodo non superiore a 12 mesi, può essere attivato dalla Direzione aziendale per esigenze produttive fino a un massimo di 96 ore annue. Tale articolazione può riguardare l’intera forza lavoro, singoli reparti o gruppi di lavoratori, nel rispetto del limite massimo di 48 ore settimanali.
Nel caso in cui nel corso dell’anno vengano disposte dalla Direzione aziendale anche ore di straordinario in regime di “quote esenti”, il numero massimo di ore utilizzabili per ciascun lavoratore per entrambi gli istituti non potrà eccedere:
- 128 ore annue in aziende con più di 200 dipendenti;
- 136 ore annue in aziende fino a 200 dipendenti.
In relazione alle maggiorazioni per le ore eccedenti l’orario contrattuale settimanale (pari al 15% dal lunedì al venerdì e al 25% il sabato) e, in caso di orario plurisettimanale per esigenze improvvise, (maggiorazioni elevate rispettivamente al 20% e 30%), il rinnovo contrattuale prevede che, a partire dall’81ª ora, tali maggiorazioni siano ulteriormente incrementate di una quota onnicomprensiva dell’8%.
Dal 1° gennaio 2027 per i lavoratori non addetti al settore siderurgico che prestano la propria opera in sistemi di turnazione di 18 o più turni settimanali, comprendendo il turno notturno, è riconosciuto un ulteriore permesso annuo retribuito di 4 ore computato in ragione di anno di servizio o frazione di esso, assorbito fino a concorrenza dalle eventuali riduzioni definite in sede aziendale.
Dal 1° gennaio 2028 per i lavoratori non addetti al settore siderurgico che prestano la propria opera in sistemi di turnazione di 21 turni settimanali, comprendendo il turno notturno, è riconosciuto un ulteriore permesso annuo retribuito di 4 ore computato in ragione di anno di servizio o frazione di esso, assorbito fino a concorrenza dalle eventuali riduzioni definite in sede aziendale.
Previa verifica congiunta tra la Direzione aziendale e la RSU, una parte dei permessi annui retribuiti, fino a un massimo di 7, può essere destinata alla fruizione collettiva, anche limitatamente a singoli reparti o gruppi di lavoratori.
I permessi residui, unitamente a quelli non utilizzati in forma collettiva, restano nella disponibilità del singolo lavoratore e possono essere fruiti previa richiesta da presentare con almeno 7 giorni di anticipo, nel rispetto di un limite massimo di assenze contemporanee pari al 6% dei lavoratori normalmente assegnati al turno. Qualora le richieste eccedano tale soglia, si applicherà il criterio dell’ordine cronologico di presentazione.
In caso di mancato rispetto del termine di preavviso di 7 giorni, la fruizione dei permessi sarà subordinata alle esigenze organizzative aziendali e avverrà mediante rotazione, fermo restando il limite complessivo di assenza pari all’11% dei lavoratori del turno, comprensivo del predetto 6%.
In presenza di situazioni tassative, quali lutti familiari o improvvisi eventi morbosi riguardanti familiari entro il primo grado, nonché per un massimo di tre volte l’anno in caso di rilevanti eventi imprevisti, i lavoratori potranno assentarsi utilizzando i permessi a fruizione individuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10, Sezione Quarta – Titolo VI del CCNL.
La fruizione individuale dei permessi annui retribuiti, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e produttive ed escluso il personale adibito a turni avvicendati, può avvenire anche in blocchi di 2 ore, salvo diversa disciplina stabilita in sede aziendale.
I permessi non utilizzati entro l’anno di maturazione confluiscono in un Conto ore individuale con una durata massima di 24 mesi. Entro il primo trimestre del secondo anno di permanenza nel Conto ore, l’azienda potrà richiedere al lavoratore, indicando le ore in scadenza, di programmarne la fruizione entro il 30 giugno dello stesso anno; l’azienda dovrà fornire riscontro entro 15 giorni dalla presentazione della programmazione. In caso di mancata iniziativa del lavoratore, il datore di lavoro potrà procedere autonomamente alla programmazione delle ore residue nei sei mesi successivi.
Decorso il termine dei 24 mesi, le eventuali ore ancora accantonate saranno liquidate sulla base della retribuzione in vigore al momento della scadenza.
Nelle aziende che adottano l’orario plurisettimanale, il numero massimo di ore utilizzabili per ciascun lavoratore è fissato in:
- 128 ore annue in aziende con più di 200 dipendenti;
- 136 ore annue in aziende fino a 200 dipendenti.
Aspettative e permessi per malattia figlio (artt. 10 e 3)
Nelle aziende con oltre 150 dipendenti, è riconosciuta ai lavoratori migranti con almeno 5 anni di anzianità di servizio la facoltà di richiedere, una sola volta ogni tre anni e in forma scritta, un periodo di aspettativa non frazionabile della durata compresa tra un minimo di 1 mese e un massimo di 2 mesi, finalizzato al ricongiungimento familiare nel Paese di origine.
La concessione dell’aspettativa è subordinata alle esigenze tecnico-organizzative aziendali e può riguardare, in contemporanea, un numero di lavoratori non superiore all’1% dell’organico dell’unità produttiva di appartenenza, con arrotondamento all’unità superiore.
Dal 1° gennaio 2026 sono introdotti 3 giorni di permesso annui per le malattie dei figli fino a 4 anni di età per i quali verrà riconosciuta a carico azienda un’indennità pari all’80% del normale trattamento economico complessivo netto che avrebbe percepito se avesse lavorato. Il lavoratore deve preavvertire il datore di lavoro dell’assenza entro 2 ore dall’inizio del turno di lavoro e presentare la relativa certificazione della malattia del figlio entro 2 giorni lavorativi dall’inizio dell’assenza. La fruizione di detto permesso non è cumulabile tra la madre e il padre del bambino nella stessa giornata, né con quanto eventualmente concesso aziendalmente a tale titolo.
Pari opportunità (art. 9)
Le Parti manifestano l’impegno a promuovere e sostenere l’adozione di un modello organizzativo improntato all’inclusione e al contrasto di ogni forma di discriminazione.
A tal fine, assume rilievo la previsione secondo cui le Direzioni delle aziende con almeno 50 dipendenti sono tenute, su richiesta delle R.S.U. territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti e per il tramite dell’Associazione territoriale competente, a fornire, nell’anno antecedente la redazione del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, le informazioni di seguito indicate:
- numero totale di occupati, per unità produttiva e numero riferito al personale femminile;
- retribuzioni complessive corrispondenti alle categorie legali o ai livelli di inquadramento del personale (esclusi i dirigenti) con indicazione del dato riferito al personale femminile;
- saldo tra assunzioni e cessazioni per unità produttiva e numero totale di occupati, con indicazione del dato riferito al personale femminile.
Formazione continua (art. 7)
Per i lavoratori al rientro da un’assenza continuativa a seguito di congedo di maternità, paternità o di congedo parentale pari o superiore a 5 mesi, oppure pari o superiore a 6 mesi nei casi di malattia, infortunio, congedo straordinario di cui all’art. 3, comma 3, L. 104/1992, o di cassa integrazione straordinaria ovvero che siano stati trasferiti nei casi di violenze di genere, sono previste 4 ore di formazione aggiuntive.
Con riferimento all’associazione MetApprendo, è stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2026, tutte le aziende tenute all’applicazione del CCNL effettuino un contributo annuale pari a 1,50 euro per ciascun dipendente. Il versamento dovrà essere effettuato entro il mese di aprile e sarà determinato sulla base del numero dei lavoratori in forza al 31 dicembre dell’anno precedente.
Malattia (art. 2)
Dal 1° gennaio 2026 i lavoratori affetti da malattie oncologiche ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità certificata pari o superiore al 74%, hanno diritto:
- a 10 ore annue di permesso per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti. Lo stesso numero di ore sarà riconosciuto ai dipendenti con figlio minorenne affetto dalle malattie sopra individuate. Sarà permesso fruire nella stessa giornata di quote di PAR per coprire, in tutto o in parte, la prestazione lavorativa giornaliera;
- ad un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi, durante il quale il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefici economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo. Il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio. Decorso il periodo di congedo, il lavoratore ha diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di lavoro agile.
Dal 1° gennaio 2026, per lavoratori con disabilità certificata (ai sensi del D.lgs. 62/2024, L. 104/1992 e L. 68/1999) al superamento del periodo di comporto, sia esso breve o prolungato, saranno riconosciuti:
- ulteriori 30 giorni di conservazione del posto per i lavoratori con anzianità di servizio fino a 3 anni;
- ulteriori 45 giorni di conservazione del posto per i lavoratori con anzianità di servizio superiore a 3 anni e fino a 6 anni;
- ulteriori 60 giorni di conservazione del posto per i lavoratori con anzianità di servizio superiore a 6 anni.
Per tali periodi sarà riconosciuta un’integrazione a carico azienda fino al raggiungimento dell’80% della normale retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato.
Decorrenza e durata
L’accordo decorre dal 22 novembre 2025 ed avrà vigore fino a tutto il 30 giugno 2028. Il CCNL 5 febbraio 2021 ha operato in regime di ultrattività dal 1° luglio 2024 fino alla data di stipula del predetto accordo.
L’efficacia delle nuove disposizioni presenti nell’ipotesi di accordo resta subordinata allo scioglimento della riserva da parte di FIM, FIOM e UILM, condizionato all’esito del referendum nazionale tra i lavoratori previsto per i giorni 18, 19 e 20 febbraio 2026. L’accordo, pertanto, verrà formalmente sottoscritto solo all’esito positivo del già menzionato referendum.
Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.
AMARELLI & PARTNERS




